Semplificazioni rimborso credito IVA – importo inferiore a 15.000 Euro senza prestazione di alcuna garanzia, per rimborsi superiori a 15.000 Euro possibilità di applicare il visto di conformità in sostituzione delle garanzie

Semplificazioni rimborso credito IVA – importo inferiore a 15.000 Euro senza prestazione di alcuna garanzia, per rimborsi superiori a 15.000 Euro possibilità di applicare il visto di conformità in sostituzione delle garanzie

In attuazione della legge delega dell’11 marzo 2014 n. 23 il Governo ha emesso il 21 novembre 2014 il D.lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni). Dopo diversi richiami della Commissione Europea l’Italia sta cercando di accelerare e semplificare la procedura del rimborso del credito IVA. Per le richieste di rimborso presentate dall’anno 2015 le fideiussioni bancarie e simili garanzie saranno dovute soltanto in casi particolari. L’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità con la circolare n. 32 emanata il 30 dicembre 2014. Seguono le novità:

Anzitutto le novità essenziali:

  • È stata elevata la soglia dei rimborsi per i quali non si devono presentare garanzie da 5.164,57 Euro a 000,00 Euro. Per i rimborsi fino a 15.000 Euro non è necessario richiedere l’applicazione del visto di conformità da parte del Commercialista o del Revisore Legale dei Conti.
  • Per le istanze di rimborso del credito IVA superiori a 15.000 Euro non è più richiesta la presentazione di una garanzia (fideiussione bancaria, polizza assicurativa, titoli di stato) se alla dichiarazione annuale IVA o all’istanza di rimborso IVA trimestrale è stato apposto il visto di conformità o è stata firmata dall’organo di controllo e ad essa viene allegata una dichiarazione sostitutiva, nella quale si conferma il possesso di determinati requisiti. Il visto di conformità veniva richiesto in passato soltanto per la compensazione di crediti d’imposta superiori a 15.000 Euro, dall’anno 2015 sarà richiesto in sostituzione della presentazione di garanzie bancarie.
  • Le garanzie bancarie sono ancora necessarie per i c.d. soggetti “a rischio”.
  • Il termine di tre mesi per il rimborso del credito decorre dalla data di presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso (es. 1. febbraio 2015) e non più alla scadenza per la presentazione della dichiarazione (es. dichiarazione annuale 2014 deve essere presentata entro il 30 settembre 2015).

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

Per evitare la presentazione di garanzie bancarie alla dichiarazione IVA ovvero all’istanza di rimborso è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva nella quale si conferma l’ammontare del patrimonio netto, il proseguimento dell’attività aziendale, e il tempestivo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. In sostanza si conferma il rispetto dei seguenti presupposti:

  1. che il patrimonio netto non abbia subito una riduzione superiore al 40% rispetto al periodo d’imposta precedente (decade in caso di contabilità semplificata);
  2. che il patrimonio immobiliare non abbia subito una riduzione superiore al 40% rispetto al periodo d’imposta precedente;
  3. che l’attività aziendale non sia stata interrotta o ridotta come risultato di cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
  4. che per le società di capitali non siano state trasferite nel periodo d’imposta precedente più del 50% delle azioni o partecipazioni;
  5. che i contributi previdenziali e assistenziali dovuti siano stati versati.

I dati patrimoniali non si riferiscono all’ultimo bilancio approvato, ma al periodo d’imposta di riferimento, essi devono essere verificati indipendentemente dal fatto che il bilancio relativo sia stato approvato o meno.

Se i summenzionati presupposti non possono essere confermati con una dichiarazione sostitutiva, si dovranno presentare le garanzie bancarie in forma di fideiussione, polizza assicurativa o titoli di stato anche in futuro.

Naturalmente il contribuente può decidere di fare a meno del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva prestando le garanzie bancarie, come in passato.

La fideiussione deve avere una durata triennale a decorrere dalla data del rimborso, o di durata inferiore se prevista una prescrizione più breve.

Soggetti “a rischio”:

I soggetti c.d. “a rischio” devono prestare le garanzie bancarie a prescindere che la dichiarazione o l’istanza sia munita del visto di conformità e della dichiarazione giurata. Tali soggetti sono:

  • società che esercitano la propria attività da 2 anni (con esclusione delle c.d. “start up” di cui all’art. 25, D.L. 179/2012) e
  • società alle quali siano stati recapitati negli ultimi due esercizi avvisi di accertamento o cartelle esattoriali per importi sostanziali (10% degli importi dichiarati fino a 150.000 Euro, 5% degli importi fino a 1.500.000 Euro e 1% degli importi superiori a 1.500.000 Euro).

Tali soggetti sono considerati “a rischio”. Gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali sono d’intralcio anche se non si riferiscono all’IVA ma ad altre imposte. Le garanzie sono richieste anche ai soggetti che richiedono il rimborso del credito IVA per cessazione di attività.

Entrata in vigore:

Le summenzionate novità riguardano i crediti IVA derivanti dalla dichiarazione IVA per l’anno 2014 e per le istanze di rimborso trimestrali del credito IVA a partire dall’anno 2015. Per le istanze di rimborso presentate in passato (per ultimo il III trimestre dell’anno 2014) sono state presentate le garanzie bancarie come da vecchia normativa. Diversamente l’Agenzia delle Entrate ha precisato con un comunicato stampa del 30 dicembre 2014 che per le istanze di rimborso presentate prima del 1° gennaio 2015 di importo tra 5.164,57 Euro e 15.000 Euro non è dovuta la presentazione di fideiussioni o simili garanzie; ciò vale anche per le istanze per le quali l’Agenzia delle Entrate abbia già richiesto la presentazione di una garanzia.

Valutazione conclusiva:

Le novità summenzionate semplificano e accelerano soltanto in parte il rimborso del credito IVA. Il limite di tre mesi non accelera in modo sostanziale la procedura ed il risparmio causato dalla eliminazione dell’obbligo di presentazione delle garanzie bancarie viene compensato dall’aumento parziale dei costi per il rilascio del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva.

La prassi della richiesta di garanzie bancarie, che nasce dall’inefficienza dell’Amministrazione Finanziaria stessa, è stata dichiarata illegittima di recente anche dalla Corte di Cassazione (Sentenza del 28 agosto 2013 n. 19751) che ha condannato l’Amministrazione Finanziaria al rimborso delle relative spese bancarie.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-03-05.01.2015 Semplificazioni rimborso credito IVA