Decreto semplificazioni n. 175/2014 - novità fiscali in materia di imposte indirette (esclusivamente IVA)
Come anticipato nelle precedenti circolari, il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il decreto semplificazioni n. 175/2014. Alcune di queste novità sono applicabili sin da subito, altre, invece, sono destinate ad entrare in vigore nel prossimo futuro. L’Agenzia delle entrate con le circolari numero 31 e 32 del 30 dicembre 2014 ha illustrato le principali novità introdotte dal decreto in parola.
Con la nostra presente circolare andiamo a riassumere le novità che riguardano esclusivamente l’IVA:
1. Rimborso IVA | |
La procedura di erogazione del credito IVA annuale o trimestrale dovrebbe essere velocizzata e semplificata. Infatti, dal 2015 la prestazione di una garanzia è limitata ai soli casi di contribuenti ritenuti “a rischio”. Invece, per i “soggetti meritevoli” è richiesto il visto di conformità (o la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo contabile) e la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La semplificazione più significativa è rappresentata dall’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 Euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza presentazione di garanzia e senza altri adempimenti, con effetto retroattivo.
Per ulteriori dettagli rinviamo alla nostra circolare n. 3 del 2015.
2. Dichiarazioni d´intento A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Semplificazioni”, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento non ricade più in capo al fornitore ma all’esportatore abituale. L’esportatore abituale dovrà comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate ed inviare dette dichiarazioni, unitamente alla ricevuta di presentazione delle stesse, al fornitore. Il fornitore, invece, dovrà comunque riscontrare in via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento ricevuta. Per ulteriori dettagli rinviamo alla nostra circolare n. 50 del 2014. Attenzione: Le novità riguardano le lettere d’intento ricevute per operazioni effettuate a decorrere dall’01.01.2015 e non per quelle che fanno riferimento a operazioni effettuate nel 2014.
3. Allineamento nozione di immobile “di lusso” rilevante ai fini IVA con quella prevista in materia di imposta di registro Con l’art. 33 del suddetto decreto è stata allineata la nozione di immobile “di lusso” rilevante ai fini dell’applicazione in materia di IVA con quella prevista in materia di imposta di registro. Di conseguenza l’aliquota ridotta del 4% troverà applicazione in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9, mentre fino ad ora venivano applicati parametri di tipo qualitativo (numero ascensori, presenza di piscina, marmi e decorazioni ecc.). Tale novità si applica a trasferimenti immobiliari effettuati dal 13 dicembre 2014 o alle fatture di acconti emesse dopo 13 dicembre 2014 per immobili in corso di costruzione. Anche se l’art. 33 del decreto legislativo in commento fa esclusivamente riferimento alla nozione di “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 ha chiarito che, per la definizione di immobile di lusso in materia di IVA si deve sempre prendere in considerazione la relativa categoria catastale. Restano però alcuni dubbi interpretativi.
4. Omaggi con soglia a 50 euro anche per la detraibilità IVA Con l’art. 33 del suddetto decreto è stato modificato, a partire dal 13 dicembre 2014, il trattamento fiscale degli omaggi natalizi in relazione alla soglia di indetraibilità ai fini IVA degli acquisti effettuati: detta soglia è stata elevata da 25,82 Euro a 50,00 Euro, equiparandola a quella stabilita ai fini IRPEF/IRES. Per ulteriori dettagli rinviamo alla nostra circolare n. 48 del 2014. La novità riguarda gli omaggi di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa e l’erogazione a titolo gratuito di servizi.
5. Sponsorizzazione L’art. 29 del decreto sulle semplificazioni fiscali ha modificato l’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale aumenta al 50% la detrazione forfettaria IVA riconosciuta ai proventi relativi alle operazioni di sponsorizzazioni conseguiti da società attive nel settore dello showbusiness e associazioni, che applicano il regime forfettario della Legge n. 398/1991 e ha effetto a partire dal 13 dicembre 2014.
6. Autorizzazioni per effettuare operazioni Intra-UE (VIES) Con l’art. 22 è stato modificato l’art. 35, DPR n. 633/72, in base alla quale il contribuente è abilitato ad effettuare le operazioni intraUE già alla data di attribuzione della partita IVA senza necessità di attendere il 31° giorno successivo. Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione telematica (Entratel, Fisconline, intermediario abilitato o CAF) dell’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per porre in essere le predette operazioni più incisivi. Il fisco effettuerà regolarmente controlli formali più stringenti per verificare il rispetto degli obblighi relativi alle operazioni IVA comunitarie. Coloro che non presentano i previsti elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate per quattro trimestri consecutivi o se vengono riscontrato irregolarità, verranno esclusi dalla banca dati VIES; prima riceveranno una comunicazione e se entro 60 giorni dal ricevimento di questo avviso non procedono alla regolarizzazione, verranno cancellati d’ufficio dalla banca dati VIES. Con la circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 è stato chiarito, che a tale scopo si tiene conto dei trimestri dopo il 13 dicembre 2014. Inoltre, per effetto del principio del favor rei, non è sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i trenta giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis,. l’Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES. Attenzione: Un’impresa, che volesse porre in essere un’operazione intracomunitaria, prima di effettuarla, dovrebbe verificare sul sito http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm se è iscritta o meno al registro, e se no fare la domanda di iscrizione. |
- Intrastat
Altra novità, introdotta dall’art. 23 del D.Lgs. 175/2014, è la semplificazione degli elenchi INTRASTAT in relazioni alle prestazioni di servizi. La semplificazione è demandata ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Dogane da emanarsi , d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto semplificazioni (13 dicembre 2014). Con la modifica si riduce il relativo contenuto alle sole informazioni concernenti:
- i numeri di identificazione IVA delle controparti;
- il valore totale delle transazioni suddette;
- il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- il Paese del pagamento.
Non dovranno, pertanto, più essere indicate le seguenti
informazioni:
› il numero e la data delle fatture;
› le modalità di erogazione del servizio e di incasso
del corrispettivo.
Le nuove modalità di compilazione saranno applicabili a partire dalla data che sarà indicata dal provvedimento. Le sanzioni amministrative da applicare per l’omissione o l’inesattezza dei dati di natura statistica negli elenchi Intrastat sono state alleggerite. Vi informeremo tempestivamente in merito, fornendovi ulteriori dettagli, non appena sarà emanato il predetto provvedimento.
- Black-list
L’art. 21 del Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014) semplifica le modalità con cui adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list.
L’art. 21 del Decreto Semplificazioni introduce due novità:
- rispetto alla previgente normativa, la nuova normativa prevede l’innalzamento del limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione, da 500 a 10.000 Euro
- prevede inoltre che la comunicazione sia annuale (non più mensile o trimestrale)
Vi abbiamo informato in merito con la nostra circolare n. 49/2014 del 31 dicembre 2014.
- Recupero IVA a seguito accordi ristrutturazione omologati o piani attestati
L’art. 31 del D.Lgs. 175/2014 ha integrato la disciplina dell’art. 26, co.2, del DPR 633/72 che già prevede la possibilità (a determinate condizioni) di recuperare l’IVA sui propri crediti, a seguito di procedure concorsuali e procedure esecutive individuali infruttuose, estendendo la possibilità anche alle seguente situazioni:
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis R.D. n.267/42;
- piani attestati ai sensi dell’art. 67, co.3, lett. d) R.D. n. 267/42 pubblicati nel Registro Imprese.
Il Decreto Semplificazioni ha introdotto la possibilità di recuperare l’IVA in ipotesi di mancato pagamento delle fatture a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti o di piani attestati anche dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione (finora entro l’anno, altrimenti si perdeva il diritto al recupero dell’imposta).
Nel caso in cui abbiate subito delle perdite a causa di una procedura d’insolvenza sopraindicata, Vi invitiamo a verificare se sia ancora possibile emettere una nota di variazione in modo da recuperare almeno l’IVA.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.
Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-04-05.01.2015 Decreto semplificativo e IVA