Incremento del tasso di interesse legale allo 0,3% dal 1° gennaio 2018

Con Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2017 il tasso di interesse legale è stato
incrementato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, allo 0,3% (zero virgola tre per cento).
Come noto, dal 1° gennaio 2017, lo stesso era stato fissato allo 0,1%. Con Decreto del 20
dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017, sono stati aggiornati i
coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà in relazione al tasso
di interesse legale aumentato. L’anzidetta variazione ha diverse conseguenze in ambito
legale, commerciale e fiscale nonché previdenziale, quali ad esempio il calcolo degli
interessi per il ravvedimento operoso, per le richieste di risarcimento danni e per le cauzioni
prestate dai locatari.

1. Obbligazioni:

Qualora contrattualmente non sia previsto un diverso tasso di interesse, a partire dal 1°
gennaio 2018 viene applicato alle obbligazioni il tasso legale pari allo 0,3%. In ambito
immobiliare, per esempio, la modifica interessa il calcolo degli interessi maturati a favore
del conduttore sul deposito cauzionale.

2. Determinazione dell’usufrutto a vita:

L’usufrutto a vita viene definito nel modo seguente: a seconda dell’età del beneficiario viene determinato uno specifico coefficiente; moltiplicando tale coefficiente per il tasso d’interesse legale si ottiene il valore dell’usufrutto. La tabella aggiornata con i nuovi coefficienti è stata pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2017 ed è valida ed utilizzabile per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2018. Si veda a tal proposito l’allegata tabella A) con i nuovi coefficienti aggiornati. A livello pratico i coefficienti sono stati proporzionalmente ridotti all’incirca di un terzo ed adattati alla mutata aspettativa di vita a partire dal 31° anno d’età.

In precedenza, per esempio, per un beneficiario/usufruttuario di 60 anni si applicava un coefficiente pari a 600, che moltiplicato per il tasso d’interesse legale allo 0,1% dava un valore dell’usufrutto pari al 60%, mentre per la nuda proprietà era pari al 40%. Ora, poiché il tasso legale è pari allo 0,3%, il coefficiente è stato ridotto a 195 (presumibilmente anche a seguito della mutata aspettativa di vita) cosicché, moltiplicando tale coefficiente per 0,3, si ottiene un valore dell’usufrutto pari al 58,50% e per la nuda proprietà pari al 41,50%.

3. Effetti fiscali:

La modifica del tasso legale si ripercuote direttamente sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso di omissioni, ritardi o irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi: dal 1° gennaio 2018, per il calcolo degli interessi dovuti, si applica il tasso dello 0,3%. Per i ravvedimenti che riguardano l’anno scorso (2017), causa i diversi tassi legali, è necessario suddividere il calcolo degli interessi. Se, per esempio, in data 16 dicembre 2017 è stato effettuato un versamento IVA inferiore al dovuto e a gennaio 2018 viene fatto il relativo ravvedimento operoso, gli interessi vanno calcolati fino al 31 dicembre 2017 con il tasso dello 0,1% e dal 1° gennaio 2018 con il tasso dello 0,3%.
Ai sensi della Circolare n. 28 del 21 giugno 2011, resta invece invariato il tasso di interesse sui pagamenti rateali concordati in sede di regolamento di un contenzioso: ciò significa che le rate non possono essere ricalcolate. Per i regolamenti con rateazione concordati a partire dal 1° gennaio 2018 viene invece applicato il nuovo tasso dello 0,3%.

L’incremento del tasso di interesse non influisce neppure sui pagamenti rateali relativi all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, poiché è già stato previsto per legge un apposito tasso d’interesse applicabile a tali circostanze.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, qualora non sia stato previsto per iscritto un tasso differente, ai prestiti concessi si applicano automaticamente gli interessi nella misura del tasso legale: tale presunzione vale sia nel caso di redditi di capitale (art. 45, co. 2 del TUIR) che nel caso di redditi d’impresa (art. 89, co. 5 del TUIR). Qualora si intenda applicare un tasso d’interesse diverso è necessario un accordo avente data certa (raccomandata in plico aperto, comunicazione tramite posta elettronica certificata, ecc.). In assenza di diversa pattuizione, a partire dal 1° gennaio 2018, si applica il tasso di interesse legale dello 0,3%.

4. Effetti in ambito previdenziale:

L’aumento del tasso legale allo 0,3% si ripercuote altresì sulle sanzioni amministrative per tardivi od omessi pagamenti di contributi previdenziali: in questo ambito le sanzioni possono

essere incrementate mediante applicazione del tasso legale dello 0,3%, a condizione che le
fattispecie che danno luogo alla sanzione siano riconducibili ad oggettiva incertezza,
condotta colposa di terzi o a ristrutturazioni aziendali in situazioni di crisi.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

Età del beneficiario
(anni compiuti)

Vecchio coefficiente
valido fino al 31.12.2017

Nuovo coefficiente
in vigore dal 01.01.2018

0-20

950

317,50

21-30

900

300

31-40

850

282,50

41-45

800

265

46-50

750

247,50

51-53

700

230

54-56

650

212,50

57-60

600

195

61-63

550

177,50

64-66

500

160

67-69

450

142,50

70-72

400

125

73-75

350

107,50

76-78

300

90

79-82

250

72,50

83-86

200

55

87-92

150

37,50

93-99

100

20