Legge finanziaria 2018 – Novità per imprenditori e professionisti

Nella gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2017 nr. 302 é stata pubblicata la legge finanziaria
per l’anno 2018 (legge 205 del 27 dicembre 2017) che è entrata in vigore con il 1° gennaio
2018.
Per rendere possibile l’approvazione della legge nei termini prestabiliti, sono state
raggruppate anche quest’anno numerose norme in pochi articoli (in totale 19). Il primo
articolo con 1.181 commi contiene le disposizioni più importanti.

Il fatto che parecchie disposizione abbiano efficacia retroattiva è in contrasto con lo “statuto
del contribuente”. Gli ordini dei Dottori Commercialisti hanno fatto anche quest’anno dei
rilievi in merito.
Sono state sostanzialmente confermate le novitá annunciate nell’ottobre scorso (vedi ns.
circolare 43/2017).

Per quanto riguarda le novitá nella tassazione delle aziende, si deve evidenziare la conferma delle misure di Iper- e Maxi-ammortamento cosi come nuovi crediti d’imposta.
In seguito riepiloghiamo le maggiori novitá per il 2018 per imprenditori e lavoratori autonomi con esclusione delle novitá in materia di IVA, a cui si rimanda in una circolare separata:

Maxi ammorta- mento ridotto da 140% a 130% e autovetture vengono escluse (comma 29)

Fino ad ora gli imprenditori e i lavoratori autonomi avevano la possibilitá di ammortizzare investimenti in nuovi beni strumentali al 140%, se l’aliquota di ammortamento dei beni non era inferiore al 6,5% (maxi-ammortamento). L’ammortamento fiscale fittizio è quindi pari al 40%. Beni immateriali sono esclusi dall’agevolazione.
Questa disposizione viene prolungata per un anno, ma riducendo l’aliquota dal 140% al 130%.
Nella dichiarazione per l’anno 2018 gli ammortamenti potranno quindi essere maggiorati solo del 30%. Il vantaggio fiscale che per le societá di capitali è stato finora del 9,6% (24% di 40), si ridurrá al 7,2%. Ricordiamo che è possibile usufruire ancora dell’agevolazione del 140%, se:

  • entro il 31 dicembre 2017 sono stati pagati acconti per almeno il 20%.
  • la consegna dei beni avviene entro il 30 giugno 2018.

La stessa regolamentazione vale anche per il 2018 – con l’agevolazione ridotta al 130% - per i beni consegnati entro il 30 giugno 2019.
Dalla disposizione sono esclusi anche per il futuro immobili e alcuni altri beni strumentali (p.es. linee elettriche, aeromobili e vagoni ferroviari). Un intervento restrittivo riguarda le autovetture. Già nel 2017 erano state escluse quelle che non venivano utilizzate esclusivamente in ambito aziendale. Nel 2018 sono escluse anche quelle che vengono utilizzate esclusivamente in ambito aziendale (ad es. per i taxisti, ecc.). Rimane in piedi l’agevolazione per gli autocarri e gli altri veicoli da trasporto.
Consiglio: per via del differente trattamento degli investimenti é necessario tenere distinti gli investimenti che rientrano nell’agevolazione del 40% da quelli che invece rientrano in quella del 30%.

Iper ammorta- mento del 250% per investi- menti industria 4.0 innovativa (comma 30-32)

31 dicembre 2017. Anche per questa é stata concessa la possibilitá di tenere in considerazione le forniture pervenute entro il 30 settembre 2018, se è stato dato l’ordine e se sono stati pagati acconti nella misura del 20% entro il 31 dicembre 2017.
La finanziaria per il 2018 prevede una proroga per un anno fino al 31 dicembre 2018. La fornitura puó essere effettuata entro dicembre del 2019, sempre a condizione che l’ordine sia stato dato entro il 31 dicembre 2018 con contestuale versamento di un acconto del 20%.
A differenza del maxi-ammortamento, nell’iper-ammortamento non sono stati cambiati gli investimenti oggetto di agevolazione, né la percentuale di agevolazione.
Fino a fine 2018 é stato anche prorogato il maxi ammortamento del 140% per l’acquisto di software in collegamento con l’innovazione industriale 4.0. L’ambito di applicazione é stato ampliato a:

  • software per la gestione di catena di fornitura nel commercio elettronico. (commercio diretto o “Drop-Shipping”),
  • software e piattaforme per la logistica e
  • software per il riconoscimento di errori.

Per quel che riguarda la documentazione degli investimenti, i relativi requisiti sono rimasti immodificati. In particolare per quel che riguarda gli investimenti di un valore superiore a 500.000 Euro, é richiesta una perizia giurata da parte di un perito. Migliorativa è anche la regolamentazione per la perdita dell’agevolazione in caso di vendita del bene agevolato: l’iper-ammortamento non va sostanzialmente perso, se il bene viene ceduto ma poi sostituito da un bene piú costoso o di pari valore.
In questo caso si deve documentare l’operazione nello stesso modo in cui si è documentato il primo investimento. In caso di sostituzione peró l’iper- ammortamento puó essere calcolato comunque soltanto sul costo storico dell’investimento iniziale, sempre che il nuovo investimento non abbia un valore minore.

Nuovo credito d’imposta per la formazione dei dipendenti industria 4.0 (commi 46- 56)

Alle imprese (non lavoratori autonomi!), indipendentemente dalla loro forma giuridica, viene concesso un credito d’imposta per la formazione del personale nell’industria 4.0. Il credito d’imposta è concesso per il 40% del costo del lavoro a carico del datore di lavoro per le ore impiegate dai dipendenti nei corsi di formazione.
Il costo in sé per i corsi non viene considerato. La legge fa riferimento a diversi ambiti della formazione, riguardanti i processi di automazione e l’industria 4.0 in generale. Si fa riferimento ad un allegato alla legge. Non agevolati sono i corsi obbligatori, quali ad es. quelli sulla sicurezza sul lavoro.
Importante: la formazione deve essere regolata da contratti collettivi o da accordi aziendali!
Il credito d’imposta vale dal 2018 (o dal primo periodo di imposta dopo il 31.12.2017) e non è limitato temporalmente. È previsto un limite massimo annuale per impresa di Euro 300.000.
I costi del personale devono essere certificati da un revisore (tranne le societá con bilancio certificato). Anche per il costo della certificazione viene concesso un credito d’imposta su un importo massimo di Euro 5.000.
Il credito d’imposta può essere usufruito solamente tramite compensazione con modello F24. Non si tiene conto dei noti limiti alla compensazione di Euro 250.000 ed Euro 700.000. Il credito stesso non é tassato ai fini delle imposte dirette ed IRAP. Consiglio: se la disposizione vi riguarda, consigliamo di rilevare con precisione le ore e i relativi costi del personale.

IRAP per lavoratori stagionali (comma 116)

Con la legge finanziaria 2016 é stata introdotta una riduzione IRAP del 70% per lavoratori stagionali, se questi hanno lavorato per almeno 120 giorni in due anni per la stessa impresa. Soltanto per l’anno 2018 questa riduzione è aumentata dal 70 al 100%.
L’agevolazione spetta a partire dal secondo contratto di lavoro, stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Credito d’imposta per materie plastiche riciclate (comma 96-99)

A imprese che acquistano materie plastiche riciclate viene concesso un credito d’imposta nella misura del 36% fino ad un importo massimo di 20.000 Euro. Il bonus vale per gli anni 2018-2020 e puó essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione nel Mod. F24 dall’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Dettagli verranno chiariti con ulteriori disposizioni.

Interessi passivi indeducibili (comma 994-995)

Nel calcolo degli interessi passivi indeducibili non si puó più tenere conto dei dividendi di societá controllate estere. Questa modifica ha effetto retroattivo dall’anno 2017.

IRI (comma 1063)

Come noto é stata spostata di un anno l’introduzione della cosiddetta “IRI”. Rammentiamo che é da anni che si discute sull’introduzione in Italia di una tassazione sui redditi d’impresa indipendente dalla forma giuridica.
Imprenditori individuali, societá in nome collettivo e societá a responsabilitá limitata, che hanno optato per la tassazione di trasparenza ai sensi dell‘art. 116 TUIR (tassazione in capo ai soci persone fisiche), dovrebbero poter optare a partire dall’esercizio 2018 per una tassazione proporzionale del reddito (“IRI”) con un aliquota del 24%, cosi come è previsto per la tassazione IRES delle societá di capitali. Questo differimento penalizza tutti coloro che avevano fatto affidamento sulla tassazione con questo nuovo sistema proporzionale.

Modalitá di pagamento delle retri- buzioni (comma 910-914)

A decorrere dall’1. luglio 2018 é previsto il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da Euro 1.000 a Euro 5.000.
Sono esclusi da questa disposizione gli impiegati della Pubblica Amministrazione e gli addetti ai servizi domestici.
Nota: Dalla normativa sembrano esclusi i rimborsi spese per vitto e alloggio e altri anticipi effettuati dai collaboratori.

Sabatini-ter (comma 40)

L’agevolazione sugli investimenti (contributo sugli interessi passivi) per PMI ai sensi della legge „Sabatini-Ter“ viene prorogata fino al 31.12.2018. Il 30% delle risorse vengono riservate agli investimenti nell’ambito di Industria 4.0. Sottolineamo che non c`è incompatibilità tra l’iper-ammortamento e l’incentivo Sabatini-ter.

Integrazione della definizione di stabile organizzazione (comma 1010)

La nozione di stabile organizzazione viene adeguata alle nuove disposizioni OCSE in particolare in relazione al piano di azione BEPS. Questo riguarda tra l’altro le organizzazioni di supporto, la clausola anti-frammentazione e la filiale-agenzia. Viene presa in considerazione anche per la prima volta la stabile organizzazione senza una sede fissa ma solo con una presenza “economica” significativa sul territorio. Questa nuova definizione è pensata soprattutto per le grandi compagnie di servizi su Internet.

Incentivi all’export (comma 260-266)

Ad Invitalia viene dato il compito di garantire le esportazioni e gli investimenti di imprese italiane in stati ad alto rischio (p.es. Iran o vari paesi africani); si intende così incentivare e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Il provvedimento dovrebbe assomigliare alle Garanzie Hermes in Germania; vi informeremo non appena la normativa entrerá in vigore.

Sport amatoriale e societá commerciali (comma 353-360)

Lo sport amatoriale che fino ad ora veniva esercitato attraverso associazioni, potrá in futuro essere esercitato anche con tutte le forme di societá commerciali a partire dal 1° gennaio 2018. Gli statuti dovranno rispettare determinati requisiti. Le societá che saranno riconosciute dal CONI avranno una riduzione dell’IRES del 50% al 12%.

Credito d’imposta per erogazioni liberali ristruttu- razione di impianti sportivi (comma 363-366)

Le imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro/ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad Euro 40.000 nel limite del 0,3% dei ricavi annui. Il credito puó essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.

Web-Tax (commi da 1011 a 1019)

La Web-Tax della quale si è molto parlato di recente, verrà applicata a decorrere dall‘1.1.2019. Per le imprese che effettuano servizi tramite internet (piú di 3.000 transazioni nel corso di un anno solare) é stata introdotta una Imposta sul Valore Aggiunto specifica del 3%.
La tassa riguarda solo operazioni verso imprese italiane, le quali trattengono l’imposta alla fonte e la riversano al fisco. Una detrazione di questa imposta non é al momento prevista. Il commercio elettronico indiretto non dovrebbe essere ricompreso in questa normativa.

Indice di affidabilitá ISA (comma 931)

In sede di approvazione é previsto il differimento al 2018 dell’introduzione degli Indici sintetici di affidabilitá (ISA). Come noto questi indici andranno a sostituire gli studi di settore. Finora questi indici sono stati elaborati solo per 70 classi di attivitá. Con la proroga si vuole evitare un trattamento difforme dei contribuenti. Per le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2017 valgono quindi ancora gli studi di settore.

Imprese che creano cultura (comma 57-60)

A queste imprese viene concesso un credito d’imposta particolare nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione e incentivi ai servizi e beni culturali. Si attende un decreto attuativo.

Affrancamento partecipazioni di controllo (comma 81-83)

La possibilità di affrancamento delle partecipazioni di controllo iscritte a bilancio sotto forma di avviamento, marchi di impresa e altre attivitá immateriali a seguito di ristrutturazioni aziendali mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%, viene estesa anche alle ristrutturazioni aziendali con partecipazioni estere con effetto retroattivo all’anno 2017. Con un apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalitá attuative delle nuove disposizioni.

Credito imposta commercio libri (comma 319-321)

Alle imprese che commerciano al dettaglio in libri viene concesso un credito d’imposta nella misura di IMU, TASI e TARI versate.
Se desiderate avere informazioni piú dettagliate, vi preghiamo di mettervi in contatto con il nostro ufficio.

Estensione bonus “riqualifica zione alberghi” (comma 17 und 18)

Tale credito d’imposta risalente all’anno 2014 (decreto-legge nr. 83/2014, pubblicato in data 31 maggio 2014) ha introdotto un agevolazione del 30% sulle spese di eliminazione delle barriere architettoniche da parte di alberghi, pensioni e B&B con un limite di spesa di 666.667 Euro.
Con disposizione del 7 maggio 2015 (pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica del 17 giugno 2015) sono state date le indicazioni sui lavori agevolabili. La disposizione regola anche i requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione. Questa agevolazione viene ora estesa anche agli stabilimenti termali.
Consiglio: La richiesta per la concessione dell’agevolazione é da effettuare tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2018. Vi informeremo non appena saranno noti ulteriori dettagli.

Privatizzazione e conferimento beni strumentali

Al contrario di quanto annunciato dalla stampa specialistica la disposizione che prevedeva la privatizzazione e il conferimento di beni strumentali ai soci e la trasformazione di societá commerciali in societá semplici non è stata rinnovata. E non è in vista una proroga.

Sospensione compensazioni (comma 990)

Ai sensi dell’art. 37 DL 223/2006 comma 49-ter viene data la possibilitá all’Agenzia delle Entrate di sospendere per 30 giorni la compensazione di crediti d’imposta in F24 in casi di particolare rischiositá. Se il credito risulta correttamente utilizzato, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il versamento risulta valido. Diversamente il versamento viene considerato non effettuato. Con appositi decreti verranno stabilite le posizioni a rischio.

Contributo registro imprese

La finanziaria dà inoltre la possibilitá alle Camere di Commercio in dissesto finanziario di innalzare il contributo annuale fino al 50%.

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider