La Legge Finanziaria 2018 (legge 205 del 27 dicembre 2017) è stata pubblicata sulla G.U. n° 302 del 29 dicembre 2017 ed entra in vigore con il 1° gennaio 2018.
Di seguito le novità più rilevanti in ambito IVA.
Detrazione IVA su fatture di acquisto emesse nel 2017
Come preannunciato con la ns. circolare 48/2017, la detrazione dell‘IVA su fatture emesse nel 2017, ma ricevute nel 2018, sará possibile soltanto nel 2017. Ciò significa che i) o si riesce a fare entrare la fattura nella liquidazione di dicembre 2017 (o del quarto trimestre 2017), oppure ii) si deve operare una variazione in aumento extra- contabile nella dichiarazione IVA per il 2017 (in tale caso entro aprile 2018). Non sarà più possibile registrare la fattura e detrarre l’imposta nel 2018 (perlomeno con l’attuale formulazione). Questo nonostante le numerose critiche ed i rilievi che sono state rivolti al Governo. Si ritiene comunque che tale norma dovrá per forza di cose essere modificata in quanto in contrasto con le direttive dell’UE. Attendiamo fiduciosi novità a tale proposito.
Indicazione: in attesa di eventuali chiarimenti dell’Agenzia Entrate si consiglia di liquidare provvisoriamente l’imposta per il mese di dicembre almeno fino alla trasmissione della dichiarazione annuale nel mese di aprile 2018. Ciò per consentire di registrare ancora con dicembre 2017 eventuali fatture datate 2017 che arriveranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ed evitare così una complicata rilevazione extra-contabile di fatture nel 2018. Se la liquidazione di dicembre 2017 si chiude comunque con un credito, tale modo di procedere non crea problemi. Nel caso dicembre chiuda a debito di IVA, l’aggiunta di fatture di acquisto non farà altro che determinare un credito di IVA che potrá essere riportato e compensato in dichiarazione IVA per il 2017.
Importante: la novitá di cui sopra non rileva ai fini degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, perché in relazione a tali acquisti si fa riferimento alla data di ricevimento delle fatture.
Fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 (comma. 909)
Si tratta di una nuova norma che comporterà considerevoli cambiamenti, che esplicherá i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2019 ma che richiederá consistenti adattamenti dei programmi di contabilità e gestionali già nel corso del 2018. In pratica, con la motivazione della lotta ell’evasione, diventerá obbligatoria l’emissione della fattura elettronica tra soggetti IVA (B2B) ma anche tra operatori economici e soggetti privati (B2C), analogamente a quanto avviene già ora nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Le fatture, emesse in formato XML, saranno inviate tramite la piattaforma SDI dell’Agenzia Entrate. Sono esclusi dal suddetto obbligo soltanto i contribuenti minimi/forfettari. Per le forniture a soggetti esteri, non documentati da bolletta doganale, dovrá esere inoltrata copia della fattura all’Agenzia Entrate entro il 5 del mese successivo, sempreché non sia stata emessa nel nuovo formato.
Il nuovo obbligo riguarda anche le operazioni nei confronti dei privati, i quali riceveranno la fattura tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (probabilmente tramite il “cassetto fiscale”) ma il fornitore dovrà consegnare anche una fattura in formato cartaceo. Per le fatture a non residenti così come per le fatture ricevute da questi ultimi si dovrá inviare una comunicazione telematica contenente tutti dati identificativi del soggetto e dell’operazione entro il mese successivo, con esclusione delle operazioni transitate attraverso procedure doganali.
Non appena verranno rese note le disposizioni attuative vi informeremo sul tema.
Fattura elettr. a partire dal 1° luglio 2018 nell’edilizia (comma 917)
Già a partire dal 1° luglio 2018 è introdotto l’obbligo di emissione di fattura elettronica per i subfornitori di appaltatori che eseguono ordini/incarichi nei confronti della pubblica amministrazione. In pratica si tratta della fatturazione nei confronti dei soggetti che già sono obbligati alla fatturazione elettronica. Sulle suddette fatture andranno riportati i codici CUP e CIG tali e quali a quelli riportati dall’appaltatore sulla fattura verso la pubblica amministrazione.
Fattura elettr. dal 1° luglio 2018 per carburanti (comma 917)
Per le forniture di carburanti per autotrazione (quindi per l’utilizzo dei mezzi su strada) alle imprese soggetti IVA, a partire dal 1° luglio 2018 dovrà essere emessa una fattura elettronica. Le erogazioni di carburante a privati invece dovranno essere comunicate telematicamente all’Amministrazione Finanziaria. Le varie procedure e modalitá dovranno essere chiarite con un apposito decreto attuativo.
Tax free shopping
Infne di poco impatto per la ns. provincia sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica per il cd. „tax free shopping“ a partire dal 1° settembre 2018.
Archiviazione elettr. delle fatture
Per ridurre i costi dell’archiviazione elettronica delle fatture – giá obbligatoria per determinate operazioni – verrà data ai contribuenti la possibilità di avvalersi di una apposita piattaforma per l’archiviazione messa a disposizione dall’Agenzia Entrate.
Cessione carburanti (comma 909)
I corrispettivi giornalieri per la vendita di carburanti per autotrazione (quindi per l’utilizzo dei mezzi su strada come sopra) dovranno essere obbligatoriamente comunicati dai gestori dei distributori in via telematica all’Agenzia Entrate a partire dal 1° luglio 2018. Tale obbligo dovrebbe essere valido nella misura in cui non è giá stata emessa fattura elettronica (ad es. nei casi di B2B).
Carta carburante (comma 926) e relativo pagamento
A partire dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante saranno detraibili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA soltanto se il pagamento avviene tramite carte di credito, di debito o prepagate (quindi se è tracciabile). Di fatto la carta carburante è soppressa in quanto come tale non dà diritto ad alcuna detrazione.
Ai gestori delle pompe di benzina viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle commissioni addebitate da banche e simili per le transazioni elettroniche effettuate
Import di benzina e gasolio (commi 937-943)
Per l’importazione di benzina e gasolio in un deposito doganale in Italia, come misura anti-evasione, a partire dal 1° febbraio 2018 dovrá essere versato tramite mod. F 24 l’importo dell’IVA.
Si attende una circolare attuativa nei prossimi giorni che spieghi modalità di applicazione della nuova disposizione.
Aliquote IVA
L’aumento delle aliquote IVA del 10% e del 22%, già previsto nella legge finanziaria 2015, è stato per ora rinviato al 2019, cosicchè per quest’anno le suddette aliquote rimangono invariate.
Cessione bovini e suini (comma 506)
Le aliquote di compensazione IVA per il settore agricolo, che l’anno scorso sono state aumentate al 7,7% per i bovini vivi ed all’8% per i suini, vengono mantenute anche per il 2018.
Sanzioni per aliquote IVA più elevate (comma 935)
Una novità da accogliere con favore riguarda le sanzioni nel caso una fattura venga emessa con un’aliquota superiore a quella effettiva (ad esempio al 22% anziché al 10% nel settore dell’edilizia). In un caso come questo l’imposta sarà comunque detraibile per il percipiente nella misura in cui l’emittente la fattura la versi effettivamente. Attenzione, al percipiente (se soggetto IVA) potrà essere contestata l’irregolarità con una sanzione amministrativa che va da 250 a 10.000 Euro.
Fino ad ora l’imposta indebitamente fatturata non era detraibile ed il percipiente era sanzionabile per un importo fino al 90% dell’IVA oltre alle sanzioni per dichiarazione IVA infedele. Quindi tale nuova impostazione da parte del legislatore è di sicuro vantaggio per i contribuenti e dovrebbe essere in qualche modo applicabile anche al passato in base al principio del “favor rei”.
Introduzione del consolidato IVA (commi 984-985)
Oltre all’IVA di gruppo, possibilità che è stata introdotta già da parecchi anni, che consente una compensazione tra crediti e debiti IVA all’interno di gruppi societari, viene ora previsto il cd. “gruppo IVA” a partire dal 1° gennaio 2018. La novità era già contenuta nella finanziaria 2016 ma soltanto ora diventa operativa. Con il nuovo sistema l’intero gruppo societario – così definibile ai sensi dell’art. 2359 C.C. – liquida l’imposta come un unico soggetto d’imposta e con un’unica partita IVA. L’opzione per il gruppo IVA ha come conseguenza principale che le operazioni infragruppo – cessioni e prestazioni – non saranno più rilevanti ai fini IVA, cioè non dovranno essere più fatturate. Tutti gli adempimenti formali (dichiarazione annuale ecc.) faranno capo soltanto al soggetto capogruppo. La finanziaria 2018 ha tra l’altro regolato anche i rapporti con eventuali stabili organizzazioni all’estero.
Mancano ancora allo stato attuale le disposizioni attuative. Un’eventuale opzione per il gruppo IVA può essere esercitata entro il 30 settembre 2018.
Beni significativi e aliquota IVA del 10% (comma 19)
È stata introdotta una norma interpretativa in relazione alla definizione di beni significativi per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%. In particolare, su richiesta dei Dottori Commercialisti della provincia di Bolzano, è stato chiarito che il valore da prendere a riferimento di detti beni significativi per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi, è quello di costo e non il valore normale. I beni accessori non si aggiungono al valore del bene significativo se questo ha una sua autonomia funzionale. Si tratta di una norma interpretativa con effetto anche retroattivo.
Cessione gratuita di beni (comma 208)
La presunzione della cessione di beni al valore normale (ai fini IVA) non si applica se si cedono alimenti, farmaci, prodotti per la pulizia ed altri ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro (ONLUS). La cessione gratuita deve essere documentata con documento di trasporto ed il soggetto donante deve comunicare mensilmente entro il 5 del mese successivo all’Agenzia Entrate le donazioni effettuate; sarà esonerato nel caso di donazioni di beni deperibili oppure se il valore delle donazioni non eccede i 15.000 Euro. Il donatario (ONLUS) dovrà inviare un riepilogo trimestrale delle donazioni ricevute indicandone l’utilizzo ai sensi dello scopo istituzionale. L’utilizzo non conforme sará sanzionato ai fini IVA e delle imposte dirette.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider