Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie – Scadenza il 29 gennaio 2011
Necessità di una apposita autorizzazione per l’effettuazione di operazioni intracomunitarie |
La disposizione é contenuta nell’art. 27 del D.L. 78/2010 (la cosiddetta manovra estiva 2010, già trattata nella ns. circolare n. 20/2010) ed ha lo scopo di contrastare le frodi IVA intracomunitarie.
Per questo motivo anche in Italia viene attivato l’archivio informatico per lo scambio di informazioni IVA, previsto dal regolamento europeo, il cd. VIES („Vat information exchange system“ o in tedesco „MIAS“), nel quale saranno inclusi i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie. Di fatto in futuro nella comunicazione di inizio attività vi sarà l’obbligo di indicare l’intenzione di effettuare intracomunitarie. L’Amministrazione Finanziaria potrà poi emettere nei 30 giorni successivi, un provvedimento di diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Se non viene emesso tale diniego da parte dell’Agenzia entro i 30 giorni, il contribuente si considera tacitamente autorizzato (cd. silenzio-assenso) e viene inserito nell’archivio comunitario VIES e dal 31° giorno può legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie. Per i soggetti inclusi nell’archivio informatico l’Agenzia mantiene comunque il diritto di svolgere controlli più approfonditi e di revocare l’autorizzazione entro il termine di 6 mesi. L’obbligo di iscrizione nell’archivio informatico „Vies“ riguarda, oltre che le imprese ed i liberi professionisti residenti, anche stabili organizzazioni, rappresentanti fiscali o registrazioni dirette di imprese estere.
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Disposizioni attuative |
Il 29 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha definito, con due distinti provvedimenti, le modalità di diniego o di revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie, ed i criteri per l’inclusione delle partite IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati. |
Inizio attività a decorrere dal 28 febbraio 2011 |
Coloro che iniziano un attività a decorrere dal 28 febbraio 2011 devono compilare il “quadro I” del modello AA9 (per le persone fisiche) o AA7 (per le società e gli enti) per comunicare la loro intenzione di effettuare anche acquisti e cessioni intracomunitarie. In questo quadro si devono anche indicare gli importi dei presumibili acquisti e delle cessioni di beni intracomunitari, nonché dei servizi. Gli enti non commerciali devono invece barrare la casella “C” del quadro “A” del modello AA7. Pertanto in futuro nei primi 30 giorni dalla data di apertura della partita IVA, non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie; così almeno pare da una prima interpretazione delle nuove disposizioni. Vi consigliamo di attenerVi strettamente a queste limitazioni in quanto in caso di violazione, le sanzioni sono elevate. |
Norma transitoria: conseguenze differenti | Per i contribuenti con apertura della partita IVA entro il 28 febbraio 2011 è prevista una norma transitoria con disposizioni differenti a seconda che l’inizio dell’attività sia stato comunicato:
- prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010); oppure - a decorrere dal 31 maggio 2010. |
Inizio dell’attività dal 31 maggio 2010 ed entro il 28 febbraio 2011 |
I contribuenti che hanno comunicato l’inizio dell’attività a decorrere dal 31 maggio 2010 saranno cancellati dalla banca dati “VIES” entro il 28 febbraio 2011 a sensi delle recenti disposizioni d’attuazione, tranne nei casi in cui questi:
a) nella comunicazione di inizio attività di cui sopra abbiano già provveduto a comunicare l’intenzione di svolgere operazioni intracomunitarie (che è improbabile per le comunicazioni effettuate fino al 29 dicembre 2010, viste le allora vigenti istruzioni per le comunicazioni di inizio dell’attività); oppure b) nel secondo semestre 2010 abbiano effettivamente già effettuato operazioni intracomunitarie, ed abbiano inoltre provveduto a trasmettere le relative dichiarazioni Intrastat; oppure c) trasmettano, entro il 29 gennaio 2011, un’apposita comunicazione alla Agenzia delle Entrate, in cui manifestano l’intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie. Pertanto, per evitare la cancellazione alla data del 28 febbraio 2011 sarà necessario – in assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) – trasmettere una comunicazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro il 29 gennaio 2011, al fine di rispettare il termine di 30 giorni. Questa comunicazione può essere trasmessa in carta semplice e senza particolari formalità. Alleghiamo alla presente circolare un fac-simile per tale comunicazione. |
Inizio dell’attività in data precedente al 31 maggio 2010 |
Anche tutti i soggetti passivi IVA che già erano in possesso di partita IVA prima del 31 maggio 2010 rischiano la cancellazione dalla banca dati “VIES” qualora per gli anni 2009 e 2010 non abbiano consegnato alcuna dichiarazione intrastat per cessioni o acquisti di servizi o di beni, o se per il 2009 – nonostante la consegna di questi elenchi riepilogativi – non abbiano consegnato la dichiarazione IVA (ad es. perché l’inizio dell’attività è successivo al 1° gennaio 2010).
In caso di presenza di tali motivi di esclusione anche questi contribuenti sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la suddetta comunicazione informale entro il 29 gennaio 2011, per evitare che l’impresa dal 28 febbraio 2011 sia cancellata dalla banca dati “VIES”. |
Raccoman-dazione |
Allo stato attuale l’esclusione dalla banca dati „VIES“ pare avere conseguenze rilevanti: un partner di un Paese intracomunitario che non reperisca l’impresa nella banca dati “VIES” probabilmente si rifiuterà di effettuare le operazioni di fornitura di beni e di servizi con il titolo di non-imponibilità, e pertanto tratterà l’impresa alla stregua di un acquirente privato. Specularmente è ipotizzabile che le imprese italiane che effettuano cessioni intracomunitarie non imponibili pur non essendo inserite nella VIES, in caso di una verifica possano essere chiamate al pagamento dell’IVA. Pertanto raccomandiamo vivamente di attenersi con precisione alle disposizioni di legge.
In tutti quei casi in cui non sia assolutamente sicuro che l’impresa a fronte delle dichiarazioni intrastat degli ultimi mesi abbia effettuato operazioni intracomunitarie negli anni 2009 e 2010, o nel secondo semestre 2010, consigliamo di trasmettere la comunicazione allegata alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate entro il 29 gennaio 2011 a mezzo di lettera raccomandata. Vi chiediamo altresì di trasmetterci copia della comunicazione e del cedolino di conferma d’invio per i nostri archivi (il tutto anche solo a mezzo fax oppure per e-mail). Per chi desidera naturalmente siamo a disposizione per l’assistenza alla compilazione. |
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-3 - VIES per operazioni INTRA