Comunicazioni varie in merito a diverse novità delle ultime settimane

Comunicazioni varie in merito a diverse novità delle ultime settimane

A fronte delle numerose novità specifiche delle ultime settimane non sono state trattate le altre novità minori, introdotte a margine delle “grandi riforme”. Con la presente circolare informiamo in merito alle novità generiche delle ultime settimane.

 

1. IVA

 

 

 

Semplificazioni per le triangolazioni nazionali  -

risoluzione n. 35/E

La cessione di beni effettuata da un fornitore italiano (IT1) ad un’altra impresa italiana (IT2) costituisce un’operazione non imponibile ai sensi dell’art. 58, D.L. n. 331/93, quando questi beni sono spediti / trasportati direttamente da IT1 in un altro paese comunitario al cliente di IT2. Trattasi di una c.d. triangolazione “interna”.

In passato l’Amministrazione Finanziaria in tali casi ha sempre sostenuto che non necessariamente IT1 debba essere il destinatario della fattura per il trasporto, ma che quest’ultimo (IT1) debba perlomeno aver conferito l’incarico relativo al trasporto, ossia averlo organizzato.

 

Recentemente la questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E del 13/05/2010, ed ha allentato questa interpretazione restrittiva. Infatti in molti casi un commerciante (nel nostro caso IT2) per effetto della sua attività e dei suoi rapporti commerciali è in grado di spuntare costi di trasporto più vantaggiosi e di organizzare il medesimo in maniera migliore rispetto al produttore (IT1).

Secondo tale risoluzione ora si ammette anche la possibilità che IT2 conferisca l’incarico di trasporto, tuttavia in nome del primo cedente (IT1). Quindi IT2 nell’incarico di trasporto potrà apparire come mero intermediario e mandatario di IT1. Inoltre è necessario che fin da principio sia garantita la volontà e l’intenzione da parte dei due soggetti nazionali (IT1 e IT2) affinché IT1 spedisca subito la merce al terzo nell’altro paese dell’UE. Pertanto IT2 non potrà mai avere materialmente a disposizione tali beni.

In merito all’individuazione del soggetto obbligato alla presentazione del modello Intra cessioni, l’obbligo ricade esclusivamente in capo all’operatore italiano “promotore” dell’operazione (IT2).

   
 

reverse charge obbligatorio anche per le estrazioni dai depositi IVA

Le disposizioni secondo cui un soggetto non residente con rappresentante fiscale o registrazione diretta in Italia non può più emettere fatture con IVA alle imprese residenti ha conseguenze anche in relazione ai depositi IVA in Italia dei soggetti non residenti.

Promemoria: La conversione del pacchetto IVA 2010 ha introdotto la procedura obbligatoria di applicazione del regime di “reverse charge” (art. 17, comma 2, DPR 633/72) anche per le forniture nazionali di beni in Italia da parte di imprese non residenti, qualora il cliente sia un’impresa residente in Italia.

La risoluzione n. 89/E dell’Agenzia delle Entrate conferma che questo principio si applica anche ai depositi IVA (art. 50-bis del DL 331/93). Ne consegue che qualora l’estrazione dal deposito IVA sia effettuata a fronte di una cessione ad un’impresa residente in Italia, è necessario che il rappresentante fiscale che gestisce il deposito IVA su incarico dell’impresa non residente fatturi senza IVA. Dall’altra parte l’impresa nazionale che riceve la merce deve autofatturarsi l’acquisto.

Avviso: Un rappresentante fiscale non può emettere fatture con IVA italiana per le forniture estratte da depositi IVA; qualora Vi consegnino una fattura di questo tipo raccomandiamo di insistere per l’opportuna correzione.

   
 

 

Produzione di energia da fonti rinnovabili con impianti di potenza fino a 20 kW

Non è soggetta ad IVA la c.d. “tariffa omnicomprensiva” riconosciuta dal GSE (Gestore di Servizi Elettrici) alle persone fisiche ed anche agli enti non commerciali produttori di energia elettrica derivante da impianti dotati di potenza fino a 20 kW posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente.

Quanto sopra è stato confermato con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88/E del 25/08/2010. La “tariffa omnicomprensiva”  inoltre non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 4%, in quanto non si tratta di un contributo, bensì di un corrispettivo che ai fini delle imposte dirette va tassato tra i redditi diversi. Viceversa la “tariffa omnicomprensiva“ è sempre soggetta ad IVA nel caso di impianti non destinati principalmente all’autoconsumo, ed in ogni caso per impianti di potenza superiore a 20 kW o nel caso in cui il produttore svolga attività imprenditoriale.

La risoluzione fa riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico, biomassa e simili), e non riguarda invece la produzione da fonte solare, per la quale valgono disposizioni particolari in riferimento ai certificati verdi.

   
 

distacco di personale e IVA

La Corte di Cassazione con sentenza numero 19129, depositata in data 7 settembre 2010 ha confermato che il puro riaddebito dei costi per il distacco del personale ai sensi dell’art. 8 co. 35 L. 67/1988 non è soggetto ad IVA qualora siano presenti determinate condizioni (in particolare: natura temporanea del distacco del personale, interesse da parte del datore di lavoro ad operare il distacco). Laddove, invece, le parti si accordino per un corrispettivo maggiore o anche inferiore (!) rispetto al puro costo del personale sostenuto dal datore di lavoro, si è in presenza di una generica prestazione di servizi, e l’intero corrispettivo è soggetto ad IVA.

Consiglio: In primis nei casi di distacco di personale è raccomandabile stipulare un chiaro accordo scritto nel quale stabilire se si opera una prestazione di servizi oppure un distacco di personale. Qualora l’intenzione sia effettivamente quella del distacco di personale è necessario osservare attentamente che il riaddebito si riferisca esclusivamente ai costi del personale sostenuti dal datore di lavoro, in modo da poter beneficiare dell’esonero dall’IVA ai sensi della L. n. 67/1988.

 

   
2. imprese
 

non sono deducibili le fatture ricevute mediante fax

Già con la sentenza n. 4502 del 25 febbraio 2009 la Corte di Cassazione aveva stabilito che le fatture trasmesse esclusivamente via fax non danno diritto alla detrazione dell´IVA, ed inoltre non sono ritenute idonee a documentare i costi aziendali ai fini delle imposte dirette. Inizialmente questa affermazione non aveva trovato particolare riscontro pratico. Ed in effetti non è facilmente comprensibile come mai le fatture ricevute per e-mail possano essere ritenute idonee, ed invece non anche quelle ricevute per fax, quando al giorno d’oggi tra i due metodi non esistono particolari differenze di natura tecnica (rispetto p.es. alla carta chimica dei tempi passati, che con il tempo diventava illeggibile).

Tuttavia, in occasione di controlli recenti da parte dell’Amministrazione finanziaria si è potuto constatare che la sentenza sopracitata è stata applicata in modo alquanto rigoroso e che le fatture ricevute tramite fax sono state sistematicamente disconosciute.

Consiglio: per evitare problemi in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria è consigliabile non tenere in contabilità fatture ricevute esclusivamente tramite fax. In tal caso Vi consigliamo di rivolgervi al fornitore o al prestatore e di pretendere l´originale o una copia conforme della fattura.

   
 

spese di

ristorante

Promemoria: Con decorrenza dal 1° settembre 2008 l´Iva relativa alle spese di vitto ed alloggio, e quindi l’IVA indicata nelle fatture di alberghi e di ristoranti, è interamente detraibile. In contropartita il Fisco ha però introdotto, a partire dal 2009, una deducibilità limitata alla misura del 75% di tali spese ai fini delle imposte dirette.

Ai fini della detraibilità dell´Iva è ovviamente necessario disporre di una fattura. Nei casi in cui si decide di non richiedere l’emissione della fattura a fronte degli adempimenti amministrativi troppo onerosi in rapporto al vantaggio fiscale, fino ad ora l’Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto che in questi casi si è in presenza di una rinuncia alla detrazione che non può essere decisa dal contribuente. Pertanto l’Amministrazione Finanziaria sosteneva che la relativa IVA non detratta non potesse essere deducibile ai fini delle imposte dirette (v. circolare n. 53/E/2008 e risoluzione n. 6/E/2009).

Con la recente circolare n. 25/E del 19/05/2010 è stata rivista la precedente posizione, affermando che qualora l’omessa richiesta della fattura sia dettata da una valutazione di economicità (ad es. perché gli oneri derivanti dagli adempimenti amministrativi da porre in essere per effettuare gli adempimenti IVA sono superiori al vantaggio economico rappresentato dall’ammontare dell’imposta detraibile), la relativa IVA non detratta è deducibile ai fini delle imposte dirette. Di conseguenza l’IVA non detratta rappresenta onere accessorio alla spesa ed è deducibile nella misura del 75% ai fini delle imposte dirette.

Tuttavia si conferma che nel caso in cui si è in presenza di una fattura ed il contribuente decide di non annotare separatamente l´Iva (p.es. in caso di annotazione cumulativa di piccole spese) e rinunci quindi volontariamente alla detraibilità della stessa, l’IVA esposta nella fattura ai fini delle imposte sui redditi continua ad essere non deducibile.

 

   
 

credito d’imposta per veicoli con massa superiore a 11,5 t

Con comunicato stampa del 24 maggio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha confermato le agevolazioni in favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo al servizio sanitario nazionale (SSN) pagato nel 2009 sui premi di assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi fino a un massimo di € 300 per ciascun veicolo adibito al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

L’importo potrà essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 utilizzando il codice tributo 6793 entro il 31 dicembre 2010. Il bonus riguarda automezzi utilizzati sia in conto proprio sia in conto terzi. Le somme utilizzate in compensazione non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né ai fini Irpef/Ires né ai fini Irap.

   
 

credito d’imposta bollo auto autotrasportatori

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di confermare anche per il 2010 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, che consente di recuperare parte della tassa automobilistica relativa all’anno 2010. La risoluzione n. 81/E del 16 agosto 2010 ha infatti istituito il codice tributo “6829” (anno di riferimento: 2010). Il beneficio fiscale si concretizza in un credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010 ed è differenziato a secondo della massa complessiva del veicolo secondo i seguenti scaglioni:

- per veicoli con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate non spetta alcuno credito d´imposta;

- per ciascun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate spetta un credito d’imposta pari al 38,5% della tassa automobilistica pagata nel 2010;

- per ciascun veicolo di massa massima complessiva superiore alle 11,5 tonnellate spetta un credito d’imposta pari al 77% della tassa automobilistica pagata nel 2010.

L’interpretazione prevalente è che il credito d´imposta spetta solo alle imprese titolari di autorizzazione per il trasporto di beni in conto terzi; il trasporto di beni propri quindi non è agevolato. La compensazione può avvenire a partire dal 16 settembre 2010 o in uno dei mesi successivi.

Ulteriori adempimenti:

-          Il credito d´imposta va evidenziato nella dichiarazione dei redditi del periodo d´imposta in cui è concesso (quindi Unico 2011 per il 2010), ed inoltre nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui si effettua la compensazione (Unico 2011 se interamente utilizzato nel 2010).

-          Il credito d´imposta di per sé non concorre alla formazione del reddito, ricade tuttavia tra gli aiuti cosiddetti “de minimis” e può quindi essere utilizzato in compensazione soltanto previa comunicazione a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (via Rio Sparto 21, 65129 Pescara).

 

 

Tremonti-Ter e accessori – risoluzione pro contribuente dell´Agenzia delle Entrate

L’agevolazione c.d. “Tremonti – ter”, terminata con data 30 giugno 2010 non riguarda soltanto i beni mobili compresi nella divisione 28 della Tabella Atecofin (v. nostre circolari in merito), ma va estesa anche ai componenti ed accessori assolutamente necessari al funzionamento del bene agevolato, ancorché non compresi nella divisione 28 della Tabella Atecofin. Quanto sopra è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91/E del 17 settembre 2010.

Il caso esaminato dalla risoluzione riguarda l´estensione o meno dell´agevolazione ai condotti ed ai sistemi di controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento, che pur essendo esclusi dalla divisione 28, costituiscono componenti indispensabili per il funzionamento dell´impianto agevolato. L´Amministrazione finanziaria conferma che anche i tubi e i cablaggi elettrici sono agevolabili.

Alla luce di questa nuova interpretazione é opportuno ricontrollare il calcolo per la Tremonti-Ter per il periodo d’imposta 2009, valutando eventualmente anche la possibilità di ripresentare la dichiarazione dei redditi con il nuovo calcolo.

   
3. immobili

 

 

agevolazioni prima casa e comunione legale

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010 ha esaminando il caso di una coppia che ha acquistato un appartamento in regime di comunione di beni, in cui tuttavia solo uno dei due coniugi disponeva dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa”. In tal caso è stato chiarito che l´agevolazione per l´acquisto della prima casa spetta nella misura del 50%.

Nella medesima risoluzione l’Amministrazione nega invece esplicitamente la possibilità di fruire dei benefici prima casa qualora il contribuente abbia già beneficiato di tale agevolazione per l’acquisto di una prima casa divenuta successivamente non più adatta alle esigenze familiari. In questo senso si era invece espressa la Corte di cassazione con sentenza n. 100 dell’8 gennaio 2010.

   
 

accordo di riduzione del

canone di locazione e

registrazione

L’accordo con il quale le parti stabiliscono la riduzione del canone di locazione dell’immobile non richiede la registrazione per far valere tale riduzione ai fini delle imposte dirette, dell´Iva e dell´imposta di registro.

Qualora vi sia l’intenzione di procedere volontariamente alla registrazione per disporre ad es. di una data certa, l´imposta di registro andrà corrisposta in misura fissa di € 67. Motivazione: la riduzione del canone non costituisce né risoluzione, né novazione contrattuale.

Il canone ridotto rileverà ai fini del calcolo dell´imposta di registro per il periodo d´imposta successivo; il rimborso dell´eccedenza pagata per l’annualità in corso non è ammesso.

Quanto sopra è stato chiarito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E del 28 giugno 2010.

   
4. comunicazioni varie

 

 

novità nell’ambito dei concorsi a premio

La disciplina normativa delle manifestazioni a premio è stata recentemente modificata dal decreto ministeriale del 5 luglio 2010. Le disposizioni che stabiliscono le modalità pratiche di comunicazione telematica hanno effetto a partire dal 25 agosto 2010 e riguardano quanto segue:

-          Obbligo di effettuare la comunicazione almeno 15 giorni prima dell'avvio del concorso.

-          A decorrere dal 26 gennaio 2011 sarà obbligatorio l'invio della comunicazione in forma telematica. Alla comunicazione vanno allegati il regolamento del concorso e la ricevuta di pagamento. Gli appositi moduli sono scaricabili dal sito www.impresa.gov.it.

   
 

procedura  SISTRI in vigore dal 1° ottobre 2010, prorogata al 1° gennaio 2011

Dal 1° ottobre 2010 doveva entrare in vigore la procedura per la gestione elettronica dei rifiuti pericolosi (cosiddetto Sistri - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Con decreto ministeriale pubblicato in extremis prima della scadenza, di fatto è stata disposta una proroga del termine al 1° gennaio 2011. Obbligati ad adottare questa procedura sono imprese artigiane e industriali che:

-          trasportano, depositano e smaltiscono rifiuti,

-          producono rifiuti pericolosi,

-          producono rifiuti non pericolosi, qualora impieghino oltre 10 dipendenti.

Non sono invece obbligati commercianti e imprese alberghiere se non producono rifiuti pericolosi. Il nuovo sistema elettronico è destinato a sostituire gradualmente i registri, il formulario e dall´anno prossimo anche la dichiarazione Mud.

Il nuovo sistema ha lo scopo di monitorare in tempo reale l’intera filiera dei rifiuti speciali, vigilando così sul rispetto della Legge in questo ambito. Con l’uso di chiavette USB munite di firma digitale sarà possibile salvare i dati relativi ai rifiuti e comunicare attraverso il portale internet di Sistri quantità e natura dei rifiuti prodotti, trasportati, riciclati e smaltiti. Al fine di consentire la tracciabilità dei rifiuti sarà necessario installare in ogni veicolo che trasporta rifiuti una apposita “black box”. Il personale di Sistri installerà inoltre in ogni centro di stoccaggio delle apparecchiature che serviranno a monitorare gli ingressi e le uscite. La Camera di Commercio di Bolzano distribuisce le chiavette USB e controlla l’installazione dei black box tramite officine autorizzate. La legge prevede che la contabilità ambientale SISTRI possa essere adottata dall’impresa stessa, dall’associazione di categoria ovvero dalla relativa società di servizi.

Se siete tenuti ad adottare la procedura SISTRI Vi consigliamo di rivolgerVi immediatamente alla Camera di Commercio o ad un’associazione di categoria (ad esempio l’APA).

   
 

Tracciabilità dei pagamenti per appalti pubblici

I limiti relativi ai pagamenti in contanti nell’ambito degli appalti pubblici (v. nostra circolare n. 27/2010) si applicano solo ai contratti d’appalto sottoscritti a partire dal 7 settembre 2010; ciò è stato chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare n. 13001 del 9 settembre 2010.
   
 

Invariati gli

interessi di mora per il secondo semestre 2010

Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda i pagamenti nell’ambito dei rapporti commerciali. Il tasso é attualizzato due volte all’anno e fa riferimento al tasso d’interesse stabilito dalla BCE. Per il secondo semestre 2010 quest’ultimo è rimasto invariato all´1%, come nel secondo semestre 2009 e nel primo semestre 2010. Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso d’interesse stabilito dalla BCE aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel caso di prodotti deteriorabili).

Conclusione: Per il secondo semestre 2010 ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – salvo diverso accordo tra le parti – va applicato un tasso di mora dell’8,00% (10,00 per i prodotti alimentari deteriorabili).

 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-32-novità varie