Neuerungen bei öffentlichen Aufträgen ab 7. September 2010

Neuerungen bei öffentlichen Aufträgen ab 7. September 2010

Am Dienstag, den 7. September 2010, treten die mehrere Neuerungen des G. 136/2010 vom 13. August 2010 mit einer Reihe von sog. “Antimafia-Bestimmungen” in Kraft. Ziel des Gesetzeswerkes ist es, die Transparenz bei öffentlichen Aufträgen zu steigern, und zu diesem Zweck werden eine Reihe von zusätzlichen Verpflichtungen im Zahlungsverkehr, bei den Lieferscheinen und bei den Ausweispflichten der Mitarbeiter eingeführt. Über Art und Umfang herrscht noch erhebliche Unsicherheit, vor allem über die Frage, ob die Neuerungen auch rückwirkend für bereits bestehende Aufträge gelten oder nur für die ab dem 7. Sept. 2010 abgeschlossene Werkverträge.

Hier in Stichworten die wichtigsten Neuerungen, nachdem sie auch die Buchhaltung betreffen:

  1. Alle Zahlungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen müssen transparent nachvollziehbar sein und müssen daher mittels Bank- oder Postüberweisung durchgeführt werden; diese Verpflichtung gilt nicht nur für die Zahlung durch die öffentliche Körperschaft selbst, wo sie ohnehin gängig ist, sondern auch für die gesamte nachfolgende Leistungskette, so für alle Vergütungen an Subunternehmer, Mitarbeiter und Lieferanten, Verleiher von Maschinen und Geräten sowie für Berater bis hin zum Rechtsanwalt, welcher bei der Vertragsgestaltung behilflich war. Nur Kleinstausgaben bis zu 500,00 Euro können weiterhin ohne Banküberweisung beglichen werden, wobei eine Barzahlung aber auf jeden Fall verboten ist. Im Klartext: Hier ist anscheinend die Zahlung mittels Scheck oder Kreditkarte zulässig. Entgegen einigen ersten Kommentaren ist es u. E. nicht notwendig, ein eigenes Kontokorrent für jeden öffentlichen Auftrag zu eröffnen, allerdings erscheint es erforderlich, ein eigenes Konto zu eröffnen, über welches der Zahlungsverkehr im Zusammenhang mit öffentlichen Aufträgen abgewickelt wird.

Bei Durchführung der Zahlung ist zudem jeweils auch die Nummer des öffentlichen Auftrages (sog. „CUP“ – codice unico di progetto) anzuführen, welcher vom Auftraggeber verlangt werden kann. Die Strafen für Vergehen liegen zwischen 2% und 20% des bezahlten Betrages.

Von der neuen Zahlungsverpflichtung ausgenommen sind i. W. nur die Zahlungen von Sozialabgaben, Versicherungsbeiträgen und Steuern.

  1. Materialtransporte: Auf den Lieferscheinen für Materialtransporte für öffentliche Baustellen sind ab 7. September 2010 auch das Kennzeichen und der Eigentümer des Fahrzeuges anzugeben, mit welchem die Beförderung durchgeführt wird. Dies gilt auch z. B. für Betonlieferungen oder Lieferungen anderer Baumaterialien.
  1. Die Ausweise der Mitarbeiter auf den öffentlichen Baustellen sind ab 7. September 2010 um folgende Daten zu ergänzen: Datum der Einstellung und bei Unterwerkverträgen zusätzlich Datum der Genehmigung der Untervergabe durch die öffentliche Körperschaft. Bei auf der Baustelle tätigen Freiberuflern ist schließlich der Auftraggeber auf dem Ausweis anzugeben. Für Vergehen kommen nach ersten Informationen die allgemeinen Strafen für Unregelmäßigkeiten bei den Ausweisen zur Anwendung (zu Lasten des Arbeitgebers Verwaltungsstrafen zwischen 100 und 500 Euro je Mitarbeiter).
  2. Schließlich wird im Strafrecht die Bestimmung über Störungen öffentlicher Ausschreibungen verschärft.

Ein Teil der öffentlichen Verwaltung geht derzeit davon aus, dass die neuen Verpflichtung nur für Aufträge gelten, die ab 7. September 2010 abgeschlossen werden; bislang fehlt hierfür aber jede amtliche Bestätigung, so dass vorsichtshalber (in diesem Sinne auch die Empfehlungen des gesamtstaatlichen Verbandes der Bauunternehmer – „ANCE“) von einer allgemeinen Verbindlichkeit ab dem Datum des Inkrafttretens ausgegangen werden muss.

Wir werden auf die neuen Verpflichtungen nochmals im Detail eingehen, sobald amtliche Anleitungen veröffentlicht sind. Diesem Schreiben legen wir auch den Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen bei.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Josef Vieider

Herunterladen R-27- 06.09.2010 Öffentliche Arbeiten

 

 

Art. 3. - (Tracciabilita' dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche'
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma
5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico
sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla
stazione appaltante.
6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere
munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo procede
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
Art. 4. - (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).
1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta' degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita' dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Art. 5. - (Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
Art. 6. - (Sanzioni)
1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva
espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione
stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione
si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale
venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita' diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle
violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di
applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.