Riduzione dell’interesse legale all’1% a decorrere dal 1° gennaio 2014
Il Provvedimento del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013 ha ridotto la misura del saggio degli interessi legali all’1 % (uno per cento) con decorrenza dal 1° gennaio 2014. In precedenza, dal 1° gennaio 2012 il tasso era fissato al 2,5%. La modifica produce effetti immediati sui rapporti legali, commerciali, fiscali e previdenziali.
1. Regolazione dei rapporti fra debitori e creditori
Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale dell’1% si applica, con decorrenza dall'1.1.2014, ai rapporti tra debitori e creditori. Questo vale, per esempio, per gli interessi che maturano sulla cauzione che il conduttore presta al locatore.
2. Determinazione dell'usufrutto vitalizio
Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio.
Quest’ultimo infatti, viene calcolato, in ragione dell’età dell’usufruttuario, moltiplicando il tasso legale di interesse per determinati coefficienti.
Per effetto della modifica del saggio di interesse legale, nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2013 è stata quindi pubblicata anche la nuova tabella dei coefficienti applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. La tabella viene allegata alla presente circolare.
Nella sostanza i coefficienti sono stati modificati proporzionalmente, infatti se per esempio, l’età dell'usufruttuario è di 60 anni, cui corrispondeva un coefficiente di 24, che moltiplicato per il tasso di interesse legale del 2,5% determinava il valore dell’usufrutto in misura pari al 60% ed il valore della nuda proprietà pari al 40%, ora con il tasso legale all’1%, il coefficiente è divenuto 60, cosicché moltiplicando il tasso legale dell’1% per 60, il valore dell’usufrutto è ancora pari al 60% e quello della nuda proprietá pari al 40%.
3. Effetti fiscali
La riduzione del tasso di interesse legale ha effetti anche sul c.d. ravvedimento operoso, utilizzabile nel caso di omesso, ritardato o insufficiente pagamento di imposte, per il quale il tasso di interesse applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014 diviene dell’1%. Se ad esempio il 16 dicembre 2013, l’IVA è stata versata in misura insufficiente e ora viene effettuato il versamento integrativo, gli interessi devono essere calcolati nella misura dell’2,5% fino al 31 dicembre 2013 e nella misura dell’1% dal 1° gennaio 2014.
Per quanto riguarda invece gli interessi relativi ai pagamenti rateali derivanti da un atto di accertamento con adesione, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 21 luglio 2011, la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo il tasso costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Le rate relative agli atti di accertamento con adesione sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2014 vengono invece calcolate in base al nuovo tasso dell’1%.
La riduzione del tasso di interesse legale non ha invece alcun effetto sul pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni e terreni, per la quale è previsto per legge il tasso di interesse del 3%.
Nell’ambito delle imposte dirette vale la regola che, se non è diversamente disposto per iscritto, gli interessi maturati sui finanziamenti si computano al saggio legale. La regola vale sia per i redditi di capitale (articolo 45 del TUIR) che per il reddito d’impresa (articolo 89, comma 5 del TUIR).
Per applicare un saggio di interesse diverso è necessario un accordo avente data certa (Raccomandata in plicco aperto o comunicazione tramite PEC). Senza alcun accordo in deroga, dal 1° gennaio 2014 si applica l’interesse legale dell’1%.
4. Effetti sui contributi sociali:
La riduzione all’1% dell’interesse legale ha effetto anche sulle sanzioni amministrative per ritardati o omessi versamenti di contributi sociali, visto che in questo ambito la sanzione normalmente applicabile può essere ridotta e applicata in misura pari all’interesse legale dell’1%, nel caso di oggettive incertezze circa l’obbligo contributivo, nel caso di comportamenti dolosi di terzi e nei casi di ristrutturazioni di aziende in situazione di crisi.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-01-07.01.14 Interessi Legali.pdf