Con una delle circolari di inizio anno vi abbiamo informati della novitá introdotta dalla legge finanziaria riguardante le società e gli enti commerciali che nel 2022 avevano realizzato almeno il 75% dei loro ricavi dalla produzione o cessione di energia elettrica, dalla estrazione o produzione e dal commercio di gas e prodotti petroliferi ecc.. Tali soggetti dovranno versare entro il prossimo 30 giugno un contributo di solidarietà sugli extra-profitti dell’anno precedente.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare 4/E del 23 febbraio con le opportune istruzioni e successivamente con provvedimento del 14 marzo 2023 sono stati resi noti i codici tributo.
La misura è stata poco trattata e commentata negli ultimi tempi passando sotto traccia, ma, salvo rinvii dell’ultima ora, scadrà tra pochi giorni. Di seguito alcune indicazioni al riguardo.
Ambito soggettivo
Sono soggette all’imposta in linea di massima le società di capitali (e gli enti commerciali) residenti in Italia, attive nei settori elencati di seguito e dai quali hanno ricavato almeno il 75% dei loro ricavi:
- produzione di energia elettrica, di gas metano e gas naturale per la successiva vendita,
- Rivendita di energia elettrica, di gas metano e gas naturale,
- produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
- importazione per la rivendita di energia elettrica, di gas metano e gas naturale e di prodotti petroliferi.
In linea di massima si tratta delle attività con i seguenti codici ATECO:
06.20.00 estrazione di gas naturale
19.20.10 raffinerie di petrolio
19.20.20 produzione e miscelazione di derivati del petrolio (escluso petrolchimica)
19.20.30 miscelazione e imbottigliamento di gas liquido (GPL)
19.20.90 fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
35.11.00 produzione energia elettrica
35.14.00 commercio energia elettrica
35.21.00 produzione di gas
35.23.00 commercio di gas distribuito mediante condotte
46.71.00 commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, lubrificanti per autoveicoli, combustibili per riscaldamento
47.30.00 commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione.
Sono espressamente escluse le imprese che gestiscono piattaforme per l’organizzazione e lo scambio di energia e certificati, così come le microimprese di vendita al dettaglio di carburanti da autotrazione.
Importante: non sono soggette al suddetto contributo le societá di persone, le imprese individuali e gli enti non commerciali.
Il contributo è dovuto se la societá nell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (di regola il 2022) ha realizzato almeno il 75% dei ricavi dalle attività di cui sopra del settore energetico. Attenzione: la grandezza di riferimento è l’ammontare dei ricavi di vendita ai sensi dell’art. 85 del TUIR e non il fatturato IVA, quindi di regola i valori delle poste A1 e A5 del bilancio. Ne deriva che ad esempio per gli impianti fotovoltaici e idroelettrici non rilevano soltanto i ricavi dalla cessione di energia elettrica (voce A1 del conto economico), ma anche gli eventuali contributi/incentivi del GSE (voce A5 del conto economico).
Base imponibile del contributo e calcolo del medesimo
Viene assoggettato all’imposta il sovrareddito del 2022 rispetto agli anni precedenti. Per il calcolo si fa riferimento al reddito imponibile. Il contributo è pari al 50% del sovrareddito del 2022 rispetto alla media dei redditi imponibili dei quattro esercizi precedenti, a condizione che detto sovrareddito sia almeno pari al 10% della anzidetta media. Inoltre detta imposta straordinaria non potrà essere superiore al 25% del patrimonio netto della societá dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (di regola il 2021).
Di seguito alcuni dettagli di calcolo:
Come detto il contributo di solidarietà del 50% si calcola sul sovrareddito del 2022 rispetto alla media degli ultimi quattro anni. Si prenda il reddito prima della riduzione per eventuali perdite riportate o per l’ACE, di base quindi l’importo indicato al rigo RF63 dell’UNICO.
Allo stesso modo si prendono i redditi (di regola) del periodo 2018 – 2021 e si calcola la media. L’importo che ne deriva viene aumentato del 10%: ad esempio media Euro 500.000, + 10% dà 550.000. Tale valore viene confrontato con l’imponibile 2022, ad esempio di 700.000 Euro: sulla differenza di 150.000 Euro viene calcolato il contributo del 50%, che sará pari a 75.000 Euro. Nel caso la differenza sia negativa o inferiore al 10% non è dovuto alcun contributo.
Se l’attività è iniziata dopo il 2018 la media si calcola sul periodo “residuo”; se l’attività è iniziata nel 2022 non è dovuto alcun contributo.
Vi è anche un limite massimo all’imposta, nel senso che non può superare il 25% dell’ammontare del patrimonio netto del bilancio (di regola) al 31.12.2021. se prendiamo l’esempio di cui sopra e ipotizzando un patrimonio netto di 200.000, l’imposta dovuta sará di soli 50.000 Euro e non più 75.000 Euro come calcolata sopra.
Versamento del contributo
La sovrimposta va versata in un’unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, quindi di regola entro il 30 giugno 2023. Nella circolare dell’Agenzia Entrate citata sopra si precisa che nei casi in cui i soggetti approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi in base di disposizioni di legge ed in particolare nel mese di giugno, versano l’imposta entro il 31 luglio 2023.
L’imposta si versa con mod. F24 con codice tributo 2716, mentre quale periodo non si indica alcun anno (“AAAA”)
Nei prossimi giorni vi invieremo il modello F24 compilato per il versamento del tributo straordinario.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider