Per quanto le intenzioni del Governo con i (vari) bonus edilizi possano essere state buone, con il tempo ci si è accorti che soprattutto con il super bonus del 110% si è esagerato (anche nella fruizione da parte dei contribuenti).
Quindi con varie disposizioni successive si è cercato di porre rimedio ad utilizzi fraudolenti dell’agevolazione. Di seguito le ultime misure in tema.
1. Limitazioni alla cessione del credito di imposta
Il perimetro delle cessioni die vari crediti di imposta è stato delimitato come segue:
a) Fornitori e imprese di costruzioni che concedono in fattura lo “sconto in fattura” l’equivalente del bonus fiscale, possono continuare a cedere il credito di imposta a terzi (banche, imprese di assicurazione ma anche altre imprese).
b) le imprese che acquisiscono crediti di questo genere (anche dai propri clienti) possono a loro volta cedere i crediti, ma soltanto a banche, imprese di assicurazione società finanziarie.
Attenzione quindi: le imprese di costruzioni che concedono lo sconto in fattura possono poi cedere il bonus liberamente a terzi, mentre quelle che richiedono il pagamento pieno ai clienti e poi acquistano il credito di imposta possono successivamente cederlo soltanto a banche, assicurazioni e società finanziarie.
c) le stesse banche, assicurazioni e società finanziarie possono a loro volta cedere il bonus altre due volte, peraltro soltanto all’interno del “gruppo”. In tale modo è stato sbloccato il “mercato” delle cessioni dei crediti, che precedentemente aveva subito forti limitazioni.
2. Indicazione del CCNL su fatture e contratti
Le imprese di costruzioni devono, per i lavori iniziati dopo il 27 maggio 2022, aventi diritto ad usufruire di uno dei vari bonus e che prevedono un valore complessivo di oltre 70.000 Euro, dichiarare sul contratto di appalto, incarico o conferma ordine, che i lavori vengono eseguiti da datori di lavoro che applicano il rispettivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Tale obbligo, a pena di decadenza dal diritto alla detrazione, per i seguenti bonus:
- lavori ai sensi dell’art. 119 D.L. 34/2020 (cd. „Superbonus“ del 110%),
- lavori ai sensi dell’art.119-ter D.L. 34/2020 (75% „abbattimento barriere architettoniche“),
- art. 120 D.L. 34/2020 (bonus adattamento posto di lavoro),
- art. 121 D.L. 34/2020 (cessione credito di imposta e sconto in fattura),
- art. 1 comma 12 Legge 205/2017 („bonus giardini“),
- art. 16 comma 2 D.Lgs. 63/2016 („bonus mobili“) e
- art. 1 comma 129 Legge 160/2019 („bonus facciate“).
- la limitazione vale però anche per il generico „bonus ristrutturazioni“ (50%) e per l’ecobonus (65%), indipendentemente dalle modalità di utilizzo (sconto in fattura, cessione).
Nello specifico l’indicazione del CCNL va fatta
- nell’ordine o nel contratto di appalto, ed inoltre
- in tutte le fatture emesse dIconseguenza.
I professionisti che emettono visti o dichiarazioni di conformitá per i lavori eseguiti sono obbligati a verificare l’indicazione del CCNL nei suddetti documenti.
Il suddetto obbligo formale, come giá indicato, non si applica se il totale dei lavori non supera i 70.000 Euro (oltre IVA). Importante: non si fa riferimento alla singola fattura ma al totale dei lavori come da contratto.
La suddetta limitazione riguarda in linea di massima le imprese attive nel settore edile, che applicano il CCNL dell’edilizia. Al fine di delimitare chiaramente i soggetti a cui applicare la norma si fa riferimento all’allegato X del D.Lgs. n° 81/2008, nel quale sono descritte le attività considerate quali “lavori edili” (vedi allegato).
Al contrario l’obbligo non sussiste per le imprese che ad es. svolgono il commercio o la produzione di materiali da costruzione. Peraltro andrà indicato comunque il CCNL applicato se l’impresa non svolge i lavori ma li concede in parte o per intero in subappalto ad altre imprese (in questo senso FAQ n° 2 del 3 maggio 2022).
Sono altresì chiaramente escluse dall’obbligo le imprese di costruzioni che non impiegano dipendenti, ad esempio una ditta individuale senza operai. È senz’altro opportuno in tale caso annotare sulle fatture che non si impiegano dipendenti.
Se di fatto non si eseguono lavori edili ai sensi dell’allegato X è sufficiente adottare un altro CCNL per i dipendenti che lavorano sul cantiere.
Consiglio pratico – nel contratto e sulle fatture è opportuno indicare la seguente dizione:
"Ai fini prescritti dall‘art. 1, c. 43bis L. 234/2021 si attesta che il CCNL applicato nell’esecuzione dei lavori è il seguente: ______”.
Importante: l’obbligo sussiste anche per i subappaltatori. Imprese edili che incaricano subappaltatori per l’esecuzione delle opere devono richiedere a questi ultimi l’indicazione di cui sopra nelle fatture dei subappaltatori e nei contratti con gli stessi.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
Allegato X D.Lgs. n° 81/2008
ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.