Ulteriori misure di sostegno a seguito dell’aumento dei costi energetici e della crisi in Ucraina – altre misure

Come preannunciato nella precedente circolare, nelle ultime settimane sono stati emanati altri due pacchetti di aiuti tramite decretazione d’urgenza, ovvero con

  • Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, nonché

  • Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022.

Sebbene entrambi siano immediatamente efficaci, devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni e nell’iter di approvazione subiranno probabilmente modifiche. I  suddetti nuovi decreti a loro volta modificano nuovamente le disposizioni dei Decreti-legge 17/2022 e 21/2022, già convertiti in legge e di cui vi abbiamo già dato notizia.

Di seguito le novità.

1. Misure nei settori energia, gas e carburante

Il DL n. 36/2022 ha in parte migliorato le tariffe di sostegno previste dai precedenti Decreti n. 17/2022 e n. 21/2022, di cui vi abbiamo informato nella nostra circolare n. 20/2022.

Inoltre, è stato introdotto un contributo per l'acquisto di gas per il primo trimestre del 2022.

Sostegni per le imprese "gasivore" per il 1° trimestre 2022 - (art. 4 D.L. 36/2022)

Rammentiamo che per imprese gasivore si intendono, in base a D.M. del 21 dicembre 2021, le imprese con un consumo annuo superiore a 1 GWh, appartenenti a specifici codici ATECO e che sostengono un costo energetico per il gas superiore al 20% del VAL o superiore al 2% dei ricavi.

A queste imprese è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.

Il presupposto è che il prezzo del gas nel quarto trimestre del 2021 sia aumentato di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini della detrazione di interessi e delle spese generali. È utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 e non è soggetto ai limiti normalmente previsti. Può anche essere ceduto a terzi. Il codice tributo non è ancora stato pubblicato.

Credito d’imposta del 28% per autotrasportatori (art. 3 D.L. 50/2022)

Alle imprese con sede legale o filiale (stabile organizzazione) in Italia esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio effettuato nel primo trimestre dell'anno 2022.

Il gasolio deve essere impiegato in veicoli con capacità di carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, di categoria Euro 5 o superiore. L’acquisto deve essere comprovato mediante fatture d'acquisto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

Non è imponibile ai fini delle imposte sul reddito/IRAP ed è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Novità per il settore dell’edilizia

Superbonus 110% su "villette" (art. 14 D.L. 50/2022)

Per le case unifamiliari, le case a schiera e gli appartamenti indipendenti, è noto che il bonus fiscale del 110% si applicherà ancora per tutto il 2022, ma è necessario che almeno il 30% dei lavori siano stati eseguiti entro il 30 settembre 2022.

Merita inoltre evidenziare che nella nuova formulazione il Legislatore ha inserito la precisazione che ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati” con la suddetta detrazione del 110%.

Originariamente, era richiesto il raggiungimento di questa soglia entro il 30 giugno 2022.

Cessione dei crediti da detrazioni edilizie (art. 14 D.L. 50/2022)

Il trasferimento dei bonus fiscali da parte delle banche è semplificato. Esse possono scegliere di cedere il credito acquisito ad un proprio cliente professionale privato. Si deve trattare di un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Monitoraggio dell’ENEA (art. 24 D.L 36/2022)

Gli obblighi di comunicazione all'autorità ENEA vengono estesi. Finora le comunicazioni erano richieste solo per gli interventi edilizi legati a misure di risparmio energetico.

Ora le notifiche sono richieste per tutti gli interventi edilizi previsti dall’art. 16, DL n. 63/2013 (che contempla la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 16-bis, TUIR o il c.d. “bonus arredo”), indipendentemente quindi dal fatto che comportino risparmio energetico.

Nota: la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dalla fine dei lavori; sono possibili comunicazioni tardive entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Novità per le imprese

Obbligo di accettare pagamenti elettronici (art. 18 D.L. 36/2022)

Dal 1° luglio 2022, i commercianti e i liberi professionisti sono obbligati ad accettare pagamenti con carta di credito o di debito (Bancomat) su richiesta. Finora non erano previste sanzioni amministrative.

La disposizione, che originariamente doveva entrare in vigore solo il 1° gennaio 2023 ora anticipato al 30 giugno 2022, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 Euro, oltre al 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Nota: la ferma intenzione di attuare questa riforma è stata nuovamente ed espressamente confermata dal Governo in risposta a un'interrogazione parlamentare (n. 5-08104 del 19.05.22), per cui è difficile aspettarsi un ulteriore rinvio.

Credito d'imposta beni immateriali Industria 4.0 (art. 21 D.L. 50/2022)

È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto ex art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022, ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Fattura elettronica (art. 18 D.L. 36/2022)

A partire dal 1° luglio 2022, l'obbligo di emettere fatture elettroniche sarà esteso anche alle piccole imprese e ai liberi professionisti soggetti a tassazione forfettaria.

Sono interessati in particolare i contribuenti che applicano il cosiddetto regime di vantaggio (art. 27, DL n. 98/2011) i forfettari (art. 1 co. 54 e seguenti legge n. 190/2014), nonché le società sportive dilettantistiche con un volume d'affari non superiore a 65.000 Euro (Legge n. 398/1991).

Sono esclusi i soggetti passivi con ricavi nel 2021 non superiori a 25.000 Euro (ragguagliati ad anno). Questi soggetti passivi dovranno comunque emettere le fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2024.

È previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022, per effetto del quale non si applicano sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata emissione delle fatture, purché la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22 D.L. 50/2022)

Con riferimento al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (c.d. “Bonus Formazione 4.0”)

  • è innalzata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000
  • è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000.

Le attività formative potranno essere erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE con un decreto di prossima emanazione. Per i progetti di formazione avviati dal 19.5.2022 che non soddisfano le predette condizioni, le misure del credito spettante sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35% delle spese.

Nota: Coloro che intendono intraprendere progetti di questo tipo dovrebbe attendere la pubblicazione dei nuovi requisiti.

Crisi d’impresa (art. 42 D.L. 36/2022)

L’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è rinviata al 15 luglio 2022.

4. Alte novità per i contribuenti

Indennità di 200 Euro (art. 23 D.L. 50/2022)

A favore di lavoratori e i pensionati con un reddito fino a 35.000 Euro è prevista un'indennità una tantum di 200 Euro per far fronte alla crisi attuale. Il sostegno è disponibile anche per i liberi professionisti, i lavoratori domestici e i beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’accredito è automatico con lo stipendio/pensione del mese di luglio 2022, ma il beneficiario è tenuto a dichiarare di essere in possesso dei requisiti.

Fondo sostegno per lavoratori autonomi (art. 33 D.L. 50/2022)

È prevista l’istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di Euro 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi a basso reddito che non hanno accesso al suddetto bonus di 200 Euro.

Le modalità di fruizione verranno stabilite attraverso decreti attuativi.

Bonus abbonamenti per trasporto pubblico (art. 35 D.L. 50/2022)

Allo scopo di ridurre le spese di trasporto di studenti e lavoratori, a tutti i cittadini con un reddito imponibile non superiore a 35.000 Euro viene concesso un bonus del 100% per l'acquisto di un abbonamento annuale ai trasporti pubblici, con un tetto massimo di 60 Euro. Il bonus pare possa essere utilizzato una sola volta in famiglia. Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% della spesa rimasta a carico del beneficiario del bonus.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider