Come noto, a partire dal 2020 (temporaneamente), lo Stato concede un credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive da parte delle imprese ed altri soggetti. Peraltro i fondi a disposizione nel 2022 ammontano a soli 20 mln di Euro contro i 90 mln per il 2021, quindi non ci si deve aspettare grandi cose da questa misura.
Rammentiamo che l’art. 81 del D.L. 104/2020 ha introdotto il suddetto bonus del 50% (teorico) per le spese di sponsorizzazione sia con le federazioni nazionali e società sportive professionali, che con le ASD (associazioni sportive dilettantistiche), iscritti al CONI ed esercitanti discipline sportive olimpiche e che inoltre svolgono attività sportiva giovanile. Il D.L. 73/2021 ha poi prolungato il bonus dapprima al 2021 e poi alle spese sostenute fino al 31 marzo 2022.
È possibile ora presentare l’istanza per il credito di imposta per le spese sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021. Sono esclusi i contributi concessi ad associazioni sportive che adottano il sistema forfettario di cui alla legge 398/1991. I soggetti sponsorizzati stessi devono avere realizzato nel 2020 ricavi compresi tra 150.000 e 15 mln di Euro ed avere svolto effettivamente attivitá sportiva giovanile.
Possono richiedere il credito di imposta le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali
Importante: sono ammesse spese di sponsorizzazione effettivamente sostenute e quindi pagate entro il 31 dicembre 2021: vale il principio di cassa! Non rileva la data di stipula del contratto e la durata. Ad esempio, se un contratto di sponsorizzazione ha una durata dal 2021 al 2023 per un importo di 50.000 Euro/anno, si può ora richiedere il bonus soltanto per i 50.000 Euro effettivamente pagati nel 2021. L’importo minimo di spesa ammesso è di 10.000 Euro.
L’istanza va presentata entro il 5 giugno 2022 via PEC su uno specifico portale. Alleghiamo le istruzioni per la compilazione ed invio.
Assieme alla documentazione relativa alle spese sostenute vanno allegate all’istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’ente sportivo riguardante lo svolgimento dell’attività sportiva giovanile e relativa ai ricavi, oltre ad una certificazione di iscrizione al CONI.
Nei successivi 90 giorni verrà pubblicato online un elenco dei bonus concessi con la percentuale definitiva riconosciuta. Il bonus potrà poi come di consueto essere utilizzato in compensazione in F24 al più presto dopo cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco di cui sopra. Il codice tributo per la compensazione è il 6954.
Vi invitiamo a prendere contatto con il nostro studio se avete intenzione di incaricarci per la presentazione della domanda!
Restiamo a
Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider