La linea del Governo e gli intenti dello stesso sono noti da tempo: con varie misure ha cercato di riequilibrare l’aumento spropositato dei costi energetici con gli utili realizzati dalle imprese del settore della produzione e della distribuzione di energia.
1. Imposta straordinaria sugli extra-profitti > 5 mln Euro
Con la misura prevista dall’art. 55 del D.L. 50/2022 vengono assoggettati ad un’imposta straordinaria del 25% le differenze positive di fatturato del periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022, rispetto all’analogo periodo 2020/2021. Si fa riferimento solamente alla differenza positiva tra le operazioni attive e passive IVA di cui alle Comunicazioni delle Liquidazioni periodiche del periodo, e se tale differenza supera i cinque mln di Euro essendo aumentata di almeno il 10%, su tale differenza si applica l’imposta del 25%. Tale imposta straordinaria deve essere versata in due rate entro il 30 giugno 2022 (40%) ed il 30 novembre 2022 (60%), sempreché nel frattempo non sopraggiungano modifiche alle norme o esoneri. Sono soggetti alla suddetta imposta straordinaria non solo i produttori ma anche i distributori di energia, comunque di una certa dimensione.
Restano peraltro dei dubbi sulla “costituzionalità” della norma, soprattutto se si pensa al precedente della “Robin Hood Tax” introdotta qualche anno fa e dichiarata di seguito incostituzionale.
2. Prelievo extraprofitti per impianti di produzione da fonti rinnovabili > 20 KW
Sicuramente di più ampio impatto è la misura di cui all’art. 15-bis del D.L. 4/2022 (nel frattempo convertito in legge 25/2022). Maggiori sono state anche le proteste di imprese e associazioni di categoria, e le disposizioni attuative che dovevano essere elaborate da ARERA assieme alle suddette associazioni, non si sono ancora viste. Di seguito riassumiamo comunque i termini del provvedimento, che quest’anno colpirà in maniera rilevante impianti fotovoltaici, idroelettrici ecc. facendo venire meno gli utili altrimenti derivanti dall’aumento del prezzo dell’energia elettrica.
La ratio della norma è in pratica di prelevare l’intero extra-profitto derivante dall’aumento del prezzo di cessione dell’energia nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022.
In questo caso sono sottoposti al prelievo soltanto i soggetti produttori di energia elettrica, in particolare i gestori dei seguenti impianti:
- Impianti fotovoltaici con potenza installata di oltre 20KW con tariffa fissa derivante dall’incentivo “conto energia” che non dipendono dal prezzo di mercato. In particolare sono soggetti gli incentivi di cui al Conto energia I, Conto energia II, Conto energia III e Conto energia IV;
- Impianti fotovoltaici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010;
- Impianti idroelettrici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010;
- Impianti geotermici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010;
- Impianti eolici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010
Per i suddetti impianti ci sará un prelievo dell’extra-profitto che di regola equivale alla differenza tra un prezzo teorico di mercato e un prezzo di riferimento stabilito per legge, differenziato per zona, e definito come segue:
- Zona Nord – 58 Euro per MWh,
- Zona Centro/Nord: 58 Euro per MWh,
- Zona Centro/Sud: 57 Euro per MWh
- Sardegna: 61 Euro per MWh,
- Sicilia: 75 Euro per MWh e
- Zona Sud: 56 Euro per MWh.
Il suddetto prezzo di riferimento zonale verrá quindi confrontato con il prezzo di mercato che per gli impianti fotovoltaici e gli altri di cui sopra dovrebbe essere il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero per taluni impianti idroelettrici la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato.
Se il prezzo di riferimento è superiore al prezzo di mercato, il GSE pagherà tale prezzo superiore. Se invece, come di regola si presenta la situazione, il prezzo di mercato è superiore al prezzo di riferimento, il GSE richiederà al produttore il rimborso della differenza di prezzo, oppure procederá autonomamente con la compensazione di tale differenza in sede di liquidazione degli incentivi di cui ai “Conti energia”. Per gli impianti con tariffa minima garantita dovrá essere comunque assicurata la liquidazione di tale tariffa su base annua.
In linea di principio il suddetto prelievo dovrebbe applicarsi soltanto ai contratti di fornitura di energia elettrica conclusi a partire dal 27 gennaio 2022. Ciò significa che sarebbero esclusi i contratti stipulati in precedenza a due condizioni:
- il contratto prevede un prezzo fisso, e
- il prezzo medio concordato non è superiore a quanto previsto sopra, ad esempio per le zone Nord a 58 Euro/MWh + 10% (= 63,8 Euro/MWh).
In pratica difficilmente qualcuno potrà rispettare le suddette condizioni e quindi quasi tutti saranno soggetti al prelievo.
Esempio: per meglio chiarire gli effetti del prelievo, supponiamo che un impianto fotovoltaico in Provincia di Bolzano produca nel periodo febbraio – dicembre 2022 complessivamente 4 milioni di KWh, ceduti alla rete a 110 Euro/MWh (totale 440.000 Euro). Il ricavo è quindi di 208.000 Euro superiore al prezzo di riferimento di 58 Euro/MWh, cosicché il prelievo verrà effettuato dal GSE in compensazione con gli incentivi da Conto energia dovuti per il 2022.
Come il GSE calcolerà l’extra-profitto e come intende incassarlo, quali informazioni e dati riguardo alla produzione ed ai prezzi di mercato si dovranno (o potranno per contestare il prelievo!) fornire non è noto e dovrá essere tutto previsto nelle disposizioni attuative di ARERA.
Come già detto, al momento non sono state emanate disposizioni o istruzioni al riguardo, per cui restiamo in attesa di sviluppi.
Siamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Dott. Josef
Vieider