Ordinanza del Presidente della Provincia di Bolzano n° 18/2021 del 1° aprile 2021

Con l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 18/2021 del 1° aprile 2021 (in allegato) sono state stabilite le nuove regole e misure “COVID” per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021. Per le attività economiche, di cui ci occupiamo con la presente circolare, vale in generale il principio che devono essere adottate misure e presidi adeguati per evitare il contagio sul posto di lavoro e/o con i clienti e quindi una interruzione dell’attività stessa. I dettagli verranno stabiliti in accordi tra le parti sociali, i quali dovranno in ogni caso prevedere test COVID-19 periodici per collaboratori e dipendenti. Detti test verranno eseguiti in pase ai protocolli stabiliti dall’Azienda Sanitaria. Vi invitiamo ad informarvi sulle regole e gli obblighi fissati per il vostro settore di appartenenza.

1. Ristorazione ed alberghi

A partire dal 7 aprile sarà consentita anche ai bar,
oltre ai ristoranti come fino ad ora, la vendita da asporto, e ciò fino alle
ore 18.00 (ai ristoranti fino alle 22.00). Le consegne a domicilio sono
consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 22.00. Anche gli alberghi possono
riaprire ma con determinati obblighi. Di seguito le regole più nel dettaglio.

- Servizio mensa
sostitutivo

Le attività degli esercizi della ristorazione, e del catering continuativo, che abbiano in corso contratti di somministrazione di pasti a dipendenti, lavoratori o studenti (sono esclusi i buoni pasto!) possono continuare a fornire il servizio alle aziende o enti. Sono altresì consentiti i servizi mensa agli studenti/scolari per seguono di presenza le lezioni.

È richiesta la distanza di almeno un metro anche ai tavoli, salvo che siano installate adeguate separazioni oppure si tratti di persone conviventi. All’ingresso del locale deve essere apposto un cartello con il numero massimo di persone ammesse. Non possono essere serviti altri clienti in generale ai tavoli. Le persone che non rientrano nei contratti di servizio mensa possono soltanto asportare i cibi e le bevande.

- Vendita da asporto (take-away)

Per i ristoranti il take-away è consentito dalle 5.00 alle 22.00, mentre per i locali con codice ATECO 56.3 – bar, enoteche, pub, café ecc. – l’asporto è ora consentito soltanto fino alle ore 18.00. Il take-away deve essere organizzato in modo tale che si creino assembramenti davanti al locale. Nel locale stesso non si deve trovare nello stesso momento più di un cliente ogni 10 m², in locali con meno di 20 m² il massimo consentito è di max. due clienti. Anche in questi casi all’ingresso del locale deve essere apposto un cartello con il numero massimo di persone ammesse. Gli ingressi devono essere scaglionati. Attenzione: il consumo di cibi non è consentito nei locali né in spazi appartenenti al locale, ma nemmeno nei pressi del locale. Anche su strade, piazze ed altri luoghi pubblici non è consentito consumare cibi e bevande se non è garantita una distanza minima di due metri (salvo conviventi)!

- Consegna a domicilio

La consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda trasporto e confezionamento, è sempre consentito tra le ore 5.00 e 22.00.

- Strutture ricettive

Agli ospiti alloggiati nella struttura è consentito usufruire di tutti i servizi, nel rispetto delle norme di cui alla legge Provinciale n° 4 dell’8 maggio 2020. Non è consentito offrire i servizi, ad esempio delle spa, a clienti esterni così come la somministrazione di cibi e bevande è consentita soltanto agli ospiti dell’albergo. Nei locali di uso comune deve essere rispettata la distanza minima di un metro (salvo i conviventi). È obbligatorio l’utilizzo di mascherine.

2. Commercio e servizi

Le attività di commercio al dettaglio sono di ammesse dal lunedì al sabato nei normali orari di apertura. Di domenica l’apertura è consentita soltanto a farmacie, edicole e tabaccai e negozi di generi alimentari. Per le attivitá di servizi alle persone è obbligatorio indossare maschere FFP2 sia per il personale che per i clienti.

Nei centri commerciali di cui alla legge provinciale 2 dicembre 2019 n° 12, con superficie di vendita di almeno 2500 metri quadrati deve essere garantito un servizio di sicurezza che garantisca lo scaglionamento degli ingressi per evitare assembramenti di persone.

Nei locali delle attività consentite è ammessa una persona ogni 10 m², nei negozi di meno di 20 m² il max. consentito è di due persone. Valgono le regole della distanza minima, degli ingressi scaglionati e del tempo massimo consentito per fare soltanto gli acquisti. Nei locali pubblici e/o accessibili al pubblico e nei locali delle aziende deve essere apposto un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

Nei cantieri i capicantiere e/o i loro sostituti devono garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte dei dipendenti. Il responsabile/coordinatore per la sicurezza vigila sul rispetto delle norme in materia.

Per ulteriori dettagli vi rinviamo all’allegato provvedimento.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

Allegato: Ordinanza Presidenziale n° 18