Il Decreto “Sostegni” convertito in legge

Quasi in contemporanea con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (cfr. ns. circolare 27/2021) è stato ratificato il primo Decreto Sostegni (DL 41/2021) entro i canonici 60 giorni con la legge 69/2021 (pubblicata sulla G.U. del 21 maggio 2021). Nel decreto, incentrato sul contributo a fondo perduto, in fase di conversione sono state aggiunte alcune interessanti norme. Di seguito un breve riassunto.

Rivalutazione di fabbricati adibiti ad albergo (art. 5-bis)

Ricordiamo che l’art. 6-bis del Decreto Liquidità del 2020 aveva previsto una norma particolare e molto vantaggiosa per le rivalutazioni dei settori alberghiero e termale: tali imprese possono nei bilanci 2020 e 2021 rivalutare i beni aziendali gratuitamente, quindi senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva. In più la rivalutazione è già efficace a partire dall’esercizio in cui viene effettuata e quindi i maggiori ammortamenti rilevano ai fini del calcolo del reddito imponibile. La riserva di rivalutazione invece resta in sospensione di imposta, quindi per “liberarla” è necessario versare l’imposta sostitutiva del 10%

Sul tema l’Agenzia delle Entrate von Risoluzione 200/2021 si era espressa nei termini in cui riteneva possibile la rivalutazione di tali beni, da parte del proprietario, anche in caso di affitto dell’azienda alberghiera. Non sembrava invece ammessa la rivalutazione in caso di semplice “locazione” dell’edificio adibito ad albergo o attività similare.

Invece, con una norma interpretativa inserita in sede di conversione del decreto (all’art. 5-bis), è stato stabilito che la rivalutazione può essere effettuata, da parte del proprietario o locatore anche sull’immobile locato e adibito ad albergo (o terme), oltre che sui beni dell’azienda alberghiera data in affitto. In più, la rivalutazione è ammessa anche in caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento/ristrutturazione.

Nei casi di affitto di azienda è peraltro richiesto che il contratto di affitto di azienda preveda l’ammortamento da parte del proprietario, in deroga all’art. 108 TUIR che prevede invece l’ammortamento dei beni affittati da parte dell’affittuario.

La destinazione dell’immobile all’attività alberghiera si deve evincere dalla concessione edilizia in caso di immobili in costruzione/ristrutturazione, dall’accatastamento nel caso di edifici esistenti.

Si ritiene che tale norma interpretativa valga “ex-tunc”, cioè retroattivamente anche per il passato. Ne consegue che chi ha già effettuato la rivalutazione in quei casi che sono stati ammessi solo ora con la nuova norma, a nostro parere dovrebbe ora potere omettere di versare l’imposta sostitutiva. La decisione di un’eventuale ri-approvazione del bilancio dell’esercizio è invece da prendere caso per caso.

Rivalutazione solo civilistica dei beni aziendali anche nel 2021 (art. 1-bis)

Un’altra novità introdotta in sede di conversione del decreto prevede la possibilità anche per il 2021 di rivalutare i beni aziendali, ma soltanto ai fini civilistici (quindi senza effetti fiscali). Quindi i beni immobilizzati già presenti nel bilancio al 31.12.2019 potranno essere rivalutati anche nel bilancio al 31.12.2021 ai fini civilistici, senza il versamento dell’imposta sostitutiva ma senza riconoscimento fiscale. Non è consentito rivalutare beni già rivalutati nel bilancio al 31.12.2020.  

COVID-19 e versamento IRAP (art. 1)

Per i soggetti che nel 2020 non hanno versato il saldo IRAP (2019 ed il primo acconto IRAP (2020) ai sensi delle agevolazioni COVID, ma hanno superato il limite degli aiuti di 1,8 milioni di Euro, hanno tempo fino al 30 settembre 2021 per versare eventuali importi a differenza.

Archiviazione digitale delle fatture elettroniche 2019 (art. 5 – comma 16)

Il termine per archiviare le fatture elettroniche dell’anno 2019 è prorogato al 10 giugno 2021.

Superbonus del 110% e IVA (art. 6-bis)

In fase di conversione del decreto è stato stabilito che ai fini della deducibilità dei costi in ambito Superbonus 110% rileva anche l’eventuale IVA indeducibile, anche nei casi di IVA parzialmente indeducibile (ad es. per via del pro-rata di deducibilità limitato). L’Agenzia Entrate aveva sostenuto una tesi differente nella sua circolare 30/E del 22 dicembre 2020.

IMU/IMI (art. 6-sexies)

I soggetti che hanno diritto al contributo a fondo perduto di cui al decreto “Sostegni” sono esonerati dal versamento della prima rata IMU di giugno 2021 sugli immobili aziendali nei quali i soggetti passivi svolgono l’attività di cui sono anche gestori. Ciò vale sull’intero territorio nazionale con esclusione della Provincia di Bolzano, dove attualmente è previsto soltanto il rinvio del pagamento a dicembre, peraltro per tutti i proprietari di immobili.

Canoni di locazione di abitazioni non incassati (art. 6-septeies)

Sempre in sede di conversione del decreto è stato disposto che i canoni di locazione per abitazioni non percepiti non dovranno essere tassati, però soltanto dopo l’intimazione di sfratto per morosità ovvero dall’ingiunzione di pagamento. Finora tale possibilità era data soltanto per i contratti di locazione stipulati a partire dal 2020. Ora tale facilitazione vale per tutti i canoni non incassati a partire dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dalla data di stipula.

Condizione per l’esonero dalla tassazione resta l’intimazione di sfratto o la procedura giudiziale di ingiunzione di pagamento, per cui se tali azioni sono state intraprese si può valutare se dichiarare o meno eventuali canoni di locazione 2020 non percepiti.

Resta comunque l’obbligo di dichiarare i canoni eventualmente percepiti successivamente come redditi soggetti a tassazione separata.

Quadro temporaneo degli aiuti di stato e normativa UE (art. 28)

Vengono recepiti i nuovi limiti stabiliti dalla Commissione UE in ambito di aiuti di stato (comunicazione del 19.3.2020 – 1863 final). Il massimale di cui alla Sezione 3.1 è aumentato da 800.000 a 1.800.000 Euro, il massimale di cui alla Sezione 3.12 da tre milioni a dieci milioni di Euro. I limiti aumentati sono concessi allo stato attuale fino al 31 dicembre 2021.

Welfare aziendale (art. 6-quinquies)

Il limite per il valore dei beni ceduti/servizi prestati gratuitamente dall’azienda ai lavoratori dipendenti era stato raddoppiato per il 2020 da 258,23 Euro (500.000 Lire) a 516,46 Euro. In sede di conversione del decreto tale limite raddoppiato è stato previsto anche per il 2021.

Contributi per zone sciistiche (art. 2)

È stato stanziato un fondo di 700 milioni di Euro per i Comuni montani in zone sciistiche. La suddivisione sulle singole Regioni e Province Autonome avviene sulla base di un apposito decreto ministeriale in collaborazione con la Conferenza delle Regioni. La distribuzione sui singoli Comuni avviene a cura della Provincia in applicazione ai due seguenti parametri: per il 70% con riferimento alle corse registrate dagli impianti di risalita nel 2019, per il restante 30% con riferimento ai ricavi realizzati nel settore del commercio e dei servizi, inclusi i maestri di sci. La Provincia di Bolzano ad es. dovrebbe ottenere 65 milioni di Euro. L’Amministrazione provinciale stabilirà con un provvedimento i comprensori sciistici e le imprese aventi diritto nonché i criteri di suddivisione.

Anche questi contributi sono esenti da IRES, IRPEF e IRAP.

Detti contributi rientrano nei limiti di cui sopra dei massimali per gli aiuti di stato.

Cancellazione debiti per cartelle (art. 4)

Le cartelle di pagamento fino a 5.000 Euro affidate all’Agenzia Riscossioni (ex-Equitalia) nel periodo dal 2000 al 2010 sono cancellate automaticamente, ma soltanto per i soggetti con reddito 2019 fino a Euro 30.000.

Comunicazioni di irregolarità (art. 5)

Per le suddette comunicazioni emesse nel 2020 ma non notificate a causa della pandemia COVID, è prevista una definizione semplificata: i soggetti con una riduzione dei ricavi di almeno il 30% possono definire entro la fine del 2021 il dovuto. Agenzia Riscossioni invierà ai contribuenti una proposta in tale senso. 

Cartelle di pagamento e compensazione (art. 1, comma 17-bis)

È possibile anche nel 2021 compensare eventuali debiti per cartelle di pagamento con crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione non prescritti tramite mod. F24.

Contributo a fondo perduto imprese start-up (art. 1-ter)

È stato previsto per il 2021 un contributo a fondo perduto di max 1.000 Euro a favore delle start-up costituite nel 2018 e che hanno iniziato l’attività nel 2019, a determinate condizioni. Si è in attesa delle disposizioni attuative.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider