Con la nostra precedente circolare 24/2022 vi abbiamo informato:.
- sull’imposta straordinaria sugli extra-profitti oltre i cinque mln di Euro, e
- sul prelievo degli extra-profitti per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Riguardo all’imposta straordinaria, doveva giá essere versata la prima rata entro lo scorso 30 giugno 2022. L’ambito di applicazione era relativamente ristretto essendo richiesto un extra-reddito di più di cinque mln di Euro, calcolato sui fatturati IVA dei periodi ottobre – aprile rispettivamente 20/21 e 21/22.
Una applicazione decisamente più ampia è prevedibile per la seconda misura che introduce un prelievo degli extra-profitti da impianti da fonti rinnovabili. Il GSE allo scopo è incaricato di trattenere gli importi dovuti. L’autorità di regolazione ARERA ha adottato la delibera 266/2022 del 21 giugno con la quale ha emanato con notevole ritardo le disposizioni attuative in materia – si veda il documento in allegato.
La ratio della norma è quella di azzerare totalmente, tramite il prelievo, gli extra-utili derivanti dall’aumento vertiginoso dei prezzi di vendita dell’energia dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022; la misura colpisce soltanto i produttori, ed in particolare i gestori dei seguenti impianti:
- Impianti fotovoltaici con potenza installata di oltre 20KW con tariffa fissa derivante dall’incentivo “conto energia” che non dipendono dal prezzo di mercato. In particolare, sono soggetti gli incentivi di cui al Conto energia I, Conto energia II, Conto energia III e Conto energia IV;
- Impianti fotovoltaici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010;
- Impianti idroelettrici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010;
- Impianti geotermici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010;
- Impianti eolici con potenza installata di oltre 20KW che non accedono a meccanismi di incentivazione ma entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010
L’extra-profitto che il GSE dovrebbe trattenere è di regola calcolato quale differenza tra un prezzo di mercato teorico ed un prezzo di riferimento fisso stabilito per legge. In particolare, i prezzi per MWh stabiliti sono i seguenti, suddivisi per zone:
- Zona Nord (compreso l’Alto Adige) – 58 Euro per MWh,
- Zona Centro/Nord: 58 Euro per MWh,
- Zona Centro/Sud: 57 Euro per MWh
- Sardegna: 61 Euro per MWh,
- Sicilia: 75 Euro per MWh e
- Zona Sud: 56 Euro per MWh.
Nell’allegato decreto di ARERA sono descritti i prossimi passi, e cioè:
- entro il 10 luglio 2022 il GSE dovrebbe invitare le imprese interessate a fornire le informazioni necessarie per il calcolo dell’eventuale prelievo. In particolare, per gli impianti che non fruiscono di incentivi si presume che il GSE non disponga di informazioni sufficienti. Chi gestisce un impianto di questo genere e non riceverá una richiesta del GSE entro la anzidetta data, è invitato a contattare il GSE per richiedere l’invio della documentazione e modulistica necessaria.
- di seguito i gestori degli impianti soggetti al prelievo devono fornire al GSE entro il 10 agosto 2022 per ogni impianto di produzione per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 un’autodichiarazione con, tra le altre, le seguenti indicazioni:
- comunicazione se è in essere o meno un contratto di cessione di energia stipulato prima del 27 gennaio 2022;
- comunicazione se tale contratto prevedano o meno che la cessione di energia sia collegata all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia;
- quantità previste nel contratto;
- meccanismo di calcolo del prezzo medio dell’energia elettrica ceduta;
- comunicazione se l’energia prodotta ed immessa in rete del relativo impianto sia venduta o meno ai sensi e per gli effetti di contratto stipulato prima del 27 gennaio 2022.
L’autodichiarazione va redatta sulla base dei supporti informatici forniti dal GSE. Sulla base delle informazioni così fornite Il GSE calcolerà poi i prelievi.
IMPORTANTE: l’autodichiarazione serve se del caso anche per comunicare eventuali motivi di esclusione dal prelievo. Di conseguenza se non si inoltra la dichiarazione entro i termini al GSE, si presume che non ci sono motivi di esclusione. Consigliamo quindi di compilare con cura la suddetta autodichiarazione adducendo eventuali motivi che potrebbero consentire un esonero dal prelievo.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Allegato: Provvedimento ARERA n° 266