Giovedì della settimana scorsa è stato convertito in legge il D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”: nella Gazzetta Ufficiale è stata quindi pubblicata il 15 luglio la legge di conversione 91/2022. In sede di conversione sono stati incorporate anche le norme di un altro decreto, il D.L. 80/2022, cosicchè quest’ultimo è stato di fatto abrogato. Sulle novità portate dal DL 50/2022 vi abbiamo giá informato con la ns. circolare 21/2022. Id seguito quindi un riassunto delle ulteriori novità introdotte in sede di conversione per imprese e professionisti.
Aliquota IVA 5% per il gas metano (art. 1-quater) – novità
Le forniture di gas metano per le imprese sconteranno ancora per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 l’aliquota agevolata del 5% (anziché del 10%).
Bonus per il consumo di energia (art. 2) – modificato
Il credito di imposta del 25% sui consumi di gas e del 15% sui consumi di energia elettrica per potenze installate di più di 16,5 Kw per le imprese non gasivore o non energivore è confermato.
Per fruire del bonus viene previsto però una procedura semplificata: nella misura in cui l’impresa richiedente ha lo stesso fornitore del 2019 nei primi due trimestri del 2022, potrà richiedere a quest’ultimo una distinta riportante gli aumenti dei costi con il calcolo del bonus spettante per il 2° trimestre 2022. L’autorità del settore ARERA è poi incaricata di prevedere apposite sanzioni a carico dei fornitori che non adempiono alle suddette richieste delle imprese clienti.
Purtroppo però è stato anche precisato che il suddetto bonus è soggetto alle limitazioni e regole del “de-minimis”, e ciò vale sicuramente, in base alla lettera della norma, per le imprese “non gasivore” e “non energivore”. Non si evince invece chiaramente dalla legge se tale limitazione “de-minimis” si applichi anche per le imprese gasivore ed energivore.
Bonus imprese di trasporto (art. 3) – modificato
È stato previsto un credito di imposta specifico per le imprese di trasporto di persone con autobus delle classi Euro 5 ed Euro 6. I dettagli devono essere definiti con un apposito decreto attuativo entro 90 giorni. La dotazione del bonus peraltro è di soltanto un milione di Euro (!).
Nuovo tributo a carico di impianti geotermici (art. 6) – modificato
All’art. 6 vengono confermate ed ampliate le disposizioni agevolative in materia di procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: resta da chiarire in che misura tali norme siano compatibili ed applicabili in Provincia di Bolzano.
In maniera inaspettata è stato introdotto all’art. 6, comma 2-quater, un tributo straordinario a carico degli impianti geotermici di produzione di energia a partire dal 1° gennaio 2023: dovrà essere versato al Comune dove è sito l’impianto 0,05 Euro per kwt prodotto.
Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabile (art. 7-bis) – nuovo
Con una modifica al testo unico per l’edilizia si prevede ora che se è inclusa nell’opera edile la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili spetta un termine prolungato di tre anni per l’inizio dei lavori a partire dalla data della concessione edilizia.
Crediti di imposta nell’edilizia (art. 14) – modificato
La cessione dei crediti di imposta derivanti dai vari bonus edilizi al sistema bancario si era in larga parte “bloccata” in quanto le banche avevano esaurito il loro “plafond” di disponibilità per le proprie compensazioni di imposta. Ora le banche potranno nuovamente cedere i suddetti crediti di imposta, a determinate condizioni, anche a imprese e lavoratori autonomi (per le loro compensazioni), e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di credito derivante dalla cessione del credito o da sconto in fattura.
Rateazione ruoli (art. 15-bis) – nuovo
Per le cartelle di pagamento di importo fino a 120.000 Euro (fino ad ora max. 60.000 Euro) si potrà fruire di una procedura semplificata per accedere alla rateazione. È inoltre elevato da cinque a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione determina la decadenza dal beneficio stesso.
Compensazione debiti fiscali (art. 20-ter) – nuovo
Ora anche i crediti scaduti e non prescritti nei confronti della Pubblica Amministrazione derivanti da prestazioni professionali possono essere compensati con i debiti derivanti da ruoli/cartelle di pagamento.
Credito di imposta per partecipazione a fiere (art. 25-bis) – nuovo
Le imprese residenti in Italia che partecipano entro il 31 dicembre 2022 ad una fiera internazionale in Italia, possono ottenere un bonus fino a 10.000 Euro, utilizzabile per il pagamento del 50% dei costi di partecipazione. Va presentata apposita istanza, le istruzioni devono essere pubblicate entro trenta giorni. Il bonus è soggetto alle limitazioni “de-minimis”.
Buoni pasto (art. 26-bis) – nuovo
Dope le vibrate proteste delle associazioni di categoria dei ristoratori riguardo alle spese addebitate per i buoni pasto, sono state prese delle contromisure. Per ora solo fino al 31 dicembre 2022 per le gare di affidamento (CONSIP) di servizi sostitutivi di mensa, le commissioni per il servizio ovvero lo sconto che l’esercente concede non potrà superare il cinque per cento del valore nominale del buono pasto. Per ora una misura analoga non è prevista per il settore privato.
Questione IVA in ambito trasporto di persone (art. 36-bis) – nuovo
Con una norma di interpretazione autentica viene chiarito che l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, numero 14, del DPR 633/72 per il trasporto di persone in ambito “urbano” si applica anche ai trasporti per finalità turistico-ricreative (quindi non soltanto nei servizi di trasporto pubblico), indipendentemente dalla tipologia del soggetto che eroga il servizio, a condizione che si tratti esclusivamente di trasporto di persone senza altri servizi oltre quelli accessori di cui all’art. 12 DPR 633/72.
Facciamo notare che tale esenzione avrà effetti sulla detrazione dell’IVA a monte.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Josef Vieider