Approvato il secondo provvedimento di aiuti (Decreto “Aiuti-bis”)

Pochi giorni fa il Governo ha approvato un nuovo pacchetto con provvedimenti di aiuto per famiglie ed imprese, denominato “Aiuti-bis”, che come D.L. 115/2022 è stato pubblicato il 9 agosto sulla Gazz. Uff.

Di seguito vi riassumiamo le misure che riguardano il mondo delle imprese, che sono in primo luogo concentrate sul tema dell’energia.

Sostegni per le imprese energivore nel 3° trimestre 2022 (art. 6)

Ricordiamo che per imprese “energivore” si intendono quelle con un consumo annuo di energia elettrica superiore ad 1 GWh e che inoltre rientrano in uno dei seguenti parametri:

  • Operano in uno die settori di cui all’Allegato 3 dell’apposita linea guida UE,
  • Operano nei settori di cui all’Allegato 5 della linea guida UE con costi energetici di almeno il 20% del valore della produzione (cd. “VAL” come da definizione e determinazione nell’anzidetto allegato);
  • Sono comprese negli elenchi CSEA 2013 e 2014.

Per le suddette imprese viene prorogato al terzo trimestre 2022 (luglio – settembre) il bonus del 25% sulla parte “energia” dei costi dell’energia elettrica. Condizione per accedere al bonus è che il costo dell’energia del 2° trimestre 2022 sia cresciuto di oltre il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Sostegni per le imprese „gasivore“ per il 3° trimestre 2022 - (art. 6)

Quali imprese “gasivore” sono considerate, in base a D.M. del 21 dicembre 2021, le imprese con un consumo annuo superiore a 1 GWh, oltre all’appartenenza a specifici codici ATECO ed a un costo energetico per il gas superiore al 20% del VAL o superiore al 2% dei ricavi. Anche per queste imprese viene esteso al 3° trimestre 2022 il bonus del 25% dei costi del gas, a condizione che il prezzo del gas nel 2° trimestre 2022 sia cresciuto di oltre il 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

Sostegni per imprese „non energivore o gasivore” per il 3° trimestre 2022 (art. 6)

Anche per le imprese non energivore con un allacciamento da 16,5 KW e più è stato prorogato il bonus del 15% sui costi della componente energia per il terzo trimestre 2022: la condizione è la medesima che in passato, cioè un aumento del costo energetico di oltre il 30% nel 2° trimestre 2022 rispetto al 2° trimestre 2019.

Analoga disposizione è prevista per le imprese non gasivore, nel qual caso il bonus è del 25% dei costi per il gas sostenuti nel 3° trimestre 2022: anche in questo caso l’aumento del prezzo del gas nel 2° trimestre 2022 rispetto al 2° trimestre 2019 deve essere superiore al 30%.

Utilizzo del bonus/credito d’imposta

Relativamente all’utilizzo dei suddetti bonus sono valide le disposizioni finora adottate:

  1. il credito di imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione, con altre imposte o tributi dovuti, tramite F24;
  2. non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non influisce sulla detraibilità di interessi passivi o spese generali.
  3. il bonus è cumulabile con altri aiuti, a condizione che il totale degli aiuti, considerando anche il vantaggio della non tassabilità, non superi il costo dell’energia/del gas.

Non si applicano i limiti dei due milioni di Euro per la compensazione, e non è necessario il visto di conformità per importi superiori a 5.000 Euro. La compensazione deve essere effettuata entro il 31.12.2022, altrimenti il bonus decade. Eventualmente si deve pensare ad una cessione del credito di imposta.

Comunicazione dal fornitore di energia elettrica o gas

Le imprese non energivore/non gasivore possono richiedere al proprio fornitore i dati e le informazioni necessarie alla richiesta del bonus, e quest’ultimo è obbligato a fornire le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta.

Aliquota IVA 5% per le forniture di gas metano (art. 5 e 8)

L’aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas metano viene per ora prolungata fino alla fine del 2022. Anche il gas per l’autotrasporto di beni e merci godrà dell’aliquota IVA ridotta, ma per ora soltanto fino al 20 settembre 2022.

Credito di imposta agricoltura 3° trimestre 2022 (art. 7)

Per le imprese agricole è previsto un bonus del 20% sui costi del carburante del 3° trimestre 2022, da documentare sulla base delle rispettive fatture.

Riduzione generale dell’imposta sugli oli minerali fino al 20 settembre 2022 (art. 8)

Per fronteggiare l’aumento del prezzo di benzina, gasolio ecc. da autotrazione viene prorogata la riduzione dell’imposta sugli oli minerali, per ora fino al 20 settembre 2022. L’agevolazione sotto forma di riduzione dell’imposta resta invariata come segue ed è pari a:

  1. per la benzina 478,40 Euro ogni 1.000 litri;
  2. per il diesel 367,40 Euro ogni 1.000 litri;
  3. GPL per autotrazione 182,61 Euro ogni 1.000 kg;
  4. Gas metano per autotrazione: nessuna imposta.

Fringe benefit (art. 12)

Per il 2022 non concorrono al reddito di lavoro dipendente le erogazioni effettuate dal datore di lavoro, anche per il rimborso/pagamento di utenze domestiche (per acqua, gas energia elettrica), fino all’importo di 600 Euro. Tale importo è altresì esente dai contributi sociali.

Aiuto per i lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi con un reddito (2021) fino a 35.000 Euro è concesso un contributo una-tantum di 200 Euro.

Imposta straordinaria sugli extra-profitti (art. 42)

Su detta sovra-imposta vi abbiamo giá informati con la ns. circolare 24/2022. Con tale misura, che tassa chi risulta vincitore da questa situazione di crisi energetica e di speculazione sui prezzi, il Governo ha trovato e trova probabilmente ampio consenso. Lascia però parecchio perplessi gli addetti ai lavori invece il meccanismo di calcolo sulla base dei fatturati IVA attivi e passivi. Di conseguenza l’incasso dalla prima rata che scadeva lo scorso 30 giugno è rimasto molto al di sotto delle attese. Invece di fare ammenda di un metodo cervellotico di calcolo e modificare la norma, l’Amministrazione Finanziaria ha semplicemente previsto una sorta di “ravvedimento operoso” entro il 31 agosto p.v. con una sanzione “ridotta” del 15%: altrimenti incombono sanzioni del 60%. Si vedrà se tale misura sortirà l’effetto desiderato.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider