Comunicazione varie

Di seguito alcune brevi comunicazioni riguardo novità degli ultimi giorni.

Commercio Online

Come anticipato con la ns. circolare 30/2021, a partire dal 1° luglio entrano in vigore le direttive UE (2017/2455 e 2019/1995) di armonizzazione in materia di commercio online, che innovano profondamente il settore. Infine anche il legislatore italiano si è adeguato, seppure con ampio ritardo, recependo le direttive nel D.Lgs. 83/2021. In sostanza la novità più rilevante è l’introduzione del nuovo limite generale di 10.000 Euro, per il resto potete seguire i ns. suggerimenti indicati nella citata circolare.

Liquidazione contributi a fondo perduto

A partire dal 16 giugno dovrebbe essere iniziata la liquidazione della seconda rata dei contributi a fondo perduto (DL 73/2021, cd. “Sostegni-bis”). Chi ha già ottenuto il contributo a maggio (1a rata) in pratica dovrebbe automaticamente ricevere il bonifico sul proprio conto corrente. Chi invece non ha presentato la richiesta per il primo contributo (la scadenza era il 28 maggio 2021) o non poteva presentarla, ma ha diritto al secondo contributo, può presentare apposita domanda a partire dal 23 giugno 2021, data in cui dovrebbe essere possibile accedere al portale. Per dettagli rinviamo alla ns. circolare 27/2021, in caso abbiate bisogno di supporto potete contattarci.

Bonus locazioni e decreto Sostegni-bis

Come già illustrato nella ns. circolare 27/2021, il bonus-locazioni è stato prorogato ed ampliato con il D.L. 73/2021, peraltro con delle disposizioni non facilmente leggibili, che però letteralmente portano alle seguenti conclusioni:

- per le strutture ricettive e le altre imprese del settore del turismo, per le quali il bonus finiva con il mese di aprile 2021, è stata disposta la proroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021, di base alle condizioni valide già l’anno scorso. Il bonus sarà del 60% in caso di canone di locazione e del 50% in caso di affitto di azienda, a condizione che nel rispettivo mese (es. maggio 2021) il fatturato IVA è almeno del 50% inferiore al medesimo mese del 2019 (non 2020!).

- ricordiamo che strutture ricettive e imprese del turismo hanno accesso al bonus locazioni indipendentemente dal volume di ricavi.

- per le imprese del turismo della Provincia di Bolzano non è necessario comprovare la riduzione del fatturato IVA di almeno il 50% per via dello stato di crisi decretato già in precedenza a seguito della tempesta “Vaja”.

Ne consegue che le aziende in Provincia di Bolzano possono usufruire del bonus comunque fino a luglio per le locazioni, gli affitti di azienda e i contratti complessi di servizi relativi ad immobili.

- per le altre imprese ed i professionisti, per i quali originariamente il bonus scadeva a fine 2020, è stata disposta una proroga da gennaio a maggio 2021, ampliando la platea degli aventi diritto: sono ammessi soggetti con ricavi (ai fini delle II.DD.) nel penultimo esercizio (di regola il 2019) fino a 15 milioni di Euro, mentre l’anno scorso valeva come noto il limite di 5 milioni di Euro. La richiesta diminuzione dl fatturato IVA viene abbassata dal 50% al 30%: quale importo di riferimento si prende il fatturato medio IVA nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 confrontato con il fatturato del periodo precedente. Nella misura in cui il fatturato medio nei 12 mesi presi in esame è inferiore di almeno il 30% rispetto al periodo precedente, si ha diritto ad un bonus del 60% del canone di locazione o del 50% del canone di affitto di azienda o di contratti complessi di servizi per i mesi gennaio – maggio 2021.

Attenzione: per questi soggetti, residenti in Provincia di Bolzano, non vale il presupposto “automatico” dello stato di crisi per via della tempesta “Vaja”, che vale (vedi sopra) soltanto per le imprese del settore alberghiero e del turismo.

I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 non devono documentare il calo di fatturato.

Il bonus può essere calcolato sempre sul canone effettivamente “pagato”, se questo è stato ridotto, si riduce di conseguenza anche il bonus. In una risposta recente (n° 263 del 19 aprile 2021) l’Agenzia Entrate ha chiarito che il bonus per i canoni di locazione del 2020 spetta anche se gli stessi sono stati pagati nel 2021 (evidentemente soltanto dopo il pagamento effettivo).

Codice versamento F24: l‘Agenzia Entrate ha anche confermato in una risposta che il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite mod. F24 con lo stesso codice tributo dell’anno scorso, cioè il 6920, con anno di riferimento 2021. Il bonus può anche essere ceduto, in particolare anche al locatore.

Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider