Con la recente circolare 9/E del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito ai crediti di imposta spettanti per investimenti in beni strumentali.
Per rendere più comprensibili le nuove indicazioni passiamo prima in rassegna il quadro delle agevolazioni come in essere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023).
1. Quadro delle attuali agevolazioni per investimenti
Di seguito i crediti di imposta usufruibili per investimenti “ordinari” e in ambito industria 4.0.
a) investimenti ordinari
- il credito di imposta per investimenti in beni strumentali con aliquota di ammortamento di almeno il 6,5% è stato elevato a partire dal 16 novembre 2020 dal 6% al 10%.
Nei casi di acquisto di hardware e software per organizzare ovvero allestire un home-office il bonus può arrivare fino al 15%.
- L’importo massimo ammesso per gli investimenti è di due milioni di Euro.
- È ammesso per la prima volta per gli investimenti „ordinari“ (non industria 4.0) un bonus del 10% anche per beni immateriali (tipicamente software) e fino ad un investimento massimo di un milione di Euro.
- per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 il bonus ritorna al 6%, con i limiti degli investimenti agevolabili di cui sopra sia per i beni materiali che immateriali.
- come giá in passato sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in immobili ed autovetture, nonchè i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.
- Indipendentemente dal volume di affari del soggetto, i crediti di imposta del 10% potranno essere immediatamente utilizzati in compensazione; non è quindi dovuta la suddivisione in tre ovvero cinque periodi di imposta.
b) Investimenti Industria 4.0
- Tale agevolazione, che ricordiamo, spetta soltanto alle imprese e non anche ai professionisti, viene elevata retroattivamente dal 16 novembre 2020 dal 40% max. di prima come segue:
- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
- 30% per investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di Euro;
- 10% per investimenti da 10 milioni a 20 milioni di Euro;
- nessun bonus per importi superiori a 20 milioni di Euro.
- I bonus più elevati si applicano per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 31 dicembre 2021 (o il 30.6.2022 in caso di ordine e acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021). Quindi a partire dal 2022 il bonus si applica con le aliquote precedenti, però con i nuovi massimali indicati sopra!
- per le immobilizzazioni immateriali dell’ambito Industria 4.0 il bonus è aumentato dal 15% al 20% con un max. di 1 milione di Euro (da 700.000 Euro). Sono compresi gli investimenti nel cd. „cloud computing“.
- anche in questo caso sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in immobili ed autovetture.
- è necessaria la perizia giurata di un tecnico per gli investimenti di importo superiore a 300.000 Euro (per singolo bene). Se detto importo non viene superato è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante attestante le caratteristiche del bene ai sensi delle norme di Industria 4.0. In origine era prevista una comunicazione di tipo statistico al MEF, ma ad oggi non è stato emanato il relativo decreto attuativo.
- Attenzione: per questo credito d’imposta in ambito Industria 4.0 indipendentemente dal volume d’affari non spetta l’opzione per l’immediata compensazione in F24 ma bensi l’utilizzo del bonus in tre rate uguali annuali a partire dall’anno della connessione.
c) Regole comuni ai due bonus
- Il credito d’imposta spetta a partire dall’anno della messa in funzione ovvero della messa in rete per i beni Industria 4.0 e non a partire dall’anno successivo, come prima del 16 novembre 2020.
- Si tenga presente che gli importi in compensazione non intaccano il plafond disponibile di attualmente un milione di Euro per le compensazioni in mod. F24, e inoltre, a differenza che in passato, il credito può essere anche utilizzato nell’ambito del consolidato fiscale.
Attenzione: non essendo previsto un esplicito divieto alla cessione del bonus si riteneva che fosse possibile cedere il credito di imposta a terzi (ad es. a banche). Ad oggi mancano però disposizioni precise al riguardo per cui si ritiene ora che tale possibilità non sará concessa!
- Importante: i crediti di imposta riconosciuti in questo ambito non sono tassati ai fini IRES, IRPEF e IRAP e non rilevano nemmeno ai fini della detraibilitá di spese generali e/o interessi passivi.
- i sudescritti bonus sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni, naturalmente tenendo comunque presente che nell’insieme non devono superare l’importo dell’investimento.
- Resta invariato il divieto di cedere il bene agevolato per due anni quale clausola anti-abuso.
2. Chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Con ampio ritardo rispetto alle aspettative l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti riassunti di seguito.
a) Finanziamenti in leasing
È stato chiarito il dubbio sulla spettanza del bonus anche per gli investimenti tramite leasing, che quindi sono compresi nell’agevolazione. Per il calcolo del credito d’imposta contano i costi di acquisto per il concedente (società di leasing). L’importo del costo di riscatto non rileva. Anche per il leasing vige un periodo di „sorveglianza“ di tre anni (l‘anno di acquisto e i due successivi), dopodichè è possibile la cessione del bene. Sono esclusi da tale limitazione gli investimenti sostitutivi.
b) Beni di costo fino a 516,46 Euro
L’Agenzia ha confermato che il bonus del 10% oppure 50% spetta anche per beni di costo fino a 516,46 Euro, anche nel caso siano ammortizzati per intero nell’anno di acquisto.
c) data limite del 16 novembre 2020
Tutte le novità e norme illustrate sopra sono in vigore come è noto dal 16 novembre 2020. Soltanto ora però – a bilanci giá approvati – l’Agenzia chiarisce che per gli investimenti con ordine impegnativo e versamento di almeno il 20% del prezzo precedenti al 16 novembre 2020 spetta comunque il bonus con le “vecchie” modalità, contrariamente a quanto si riteneva in dottrina. Per i casi limite consigliamo quindi di rivedere eventualmente la pratica – in particolare la data dell’ordine – per potere eventualmente usufruire del bonus più vantaggioso.
d) ambito temporale di fruizione del bonus
Come evidenziato sopra, il credito di imposta per investimenti effettuati prima del 16 novembre 2020 è usufruibile in cinque periodi di imposta, mentre a partire dal 16 novembre si utilizza in tre anni con esclusione del bonus del 10% per investimenti “ordinari” in beni strumentali, per i quali nel 2021 è concessa una compensazione “immediata” tramite F24. A tale proposito l’Agenzia chiarisce che:
- la suddivisione su tre ovvero cinque anni rappresenta un termine minimo: chi non riesce o non intende usufruire del bonus nel periodo indicato, può prolungare tale termine senza perdere il diritto alla compensazione del bonus.
- la circolare chiarisce inoltre che il limite del fatturato di cinque milioni di Euro è riferito al periodo precedente a quello di messa in funzione del relativo bene agevolato.
- importante: per le compensazioni di crediti d’imposta di oltre 5.000 Euro non è richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito stesso viene indicato.
e) messa in rete
Il bonus per gli investimenti Industria 4.0 come noto spetta nel momento della “messa in rete” del bene. Se la messa in funzione e la messa in rete ricadono in due esercizi diversi, spetta dapprima il bonus in misura ridotta del 10% e successivamente il bonus in misura piena del 50%. Il bonus dovrà poi esser suddiviso su tre esercizi per l’importo residuo.
L’Agenzia ha confermato inoltre che al momento della messa in funzione dell’investimento le caratteristiche tecniche ai fini dell’interconnessione devono già essere presenti; la successiva messa in rete deve quindi essere motivata soltanto da motivi aziendali (ad es. adattamento del software).
La messa in rete non ha una scadenza o un termine: nel caso limite l’interconnessione può avvenire anche dopo anni.
Le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione dell’investimento devono permanere per l’intero periodo di tempo di fruizione del credito d’imposta.
f) indicazioni in fattura
Le fatture relative agli investimenti per usufruire del bonus del 10% o 50% devono riportare il riferimento alle norme agevolative della Finanziaria 2020 – legge 160/2019, art. 1, commi 184 – 197 – oppure Finanziaria 2021 – legge 178/2020, art. 1, commi 1051 -1063. Nel caso mancasse il riferimento in fattura è possibile integrare la fattura apportando le correzioni a mano; in caso di fattura elettronica si può correggere la fattura stampata. In alternativa puó essere attivata la procedura elettronica sulla piattaforma dello SdI.
g) altri contributi
Eventuali altri contributi in conto investimenti (ad es. della Provincia Autonoma di Bolzano) non influiscono sul bonus. Chi ad es. su un investimento di un milione di Euro usufruisce di un contributo provinciale di 200mila Euro può comunque calcolare il credito di imposta del 50% sull’intero importo di un milione di Euro, indipendentemente dal tipo di contabilizzazione. Naturalmente l’importo dei bonus cumulati non potrà superare il costo dell’investimento stesso.
Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider