Rimborsi crediti IVA estera – presentazione richieste relative al 2020 entro il 30 settembre 2021

Entro il prossimo giovedì 30 settembre 2021 le imprese e i liberi professionisti possono presentare l’istanza per il rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti effettuati nel 2020 in uno Stato membro UE diverso da quello in cui il soggetto è stabilito. Le disposizioni in materia sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente. Unica eccezione: il Regno Unito non fa più parte dell’UE, per cui i relativi rimborsi andavano richiesti entro il 31 marzo 2021 (escluse le forniture merci dall’Irlanda del Nord). Si riporta di seguito una breve sintesi.

Inoltro delle istanze di rimborso in Italia

I soggetti stabiliti nel territorio dello Stato devono richiedere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi acquistati o importati, presentando apposita istanza alla propria Amministrazione Finanziaria. Ai sensi dell’art 38-bis2 del DPR 633/1972 le imprese e i liberi professionisti italiani devono inoltrare le istanze di rimborso IVA per il 2020 esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.

Invio telematico

Le istanze di rimborso IVA devono essere presentate esclusivamente attraverso i portali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate “Entratel” o “Fisconline” o tramite gli intermediari abilitati. Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Rimborsi IVA UE soggetti residenti”. Per accedere a tale servizio è necessario registrarsi.

Scadenza

Termine ultimo per l’istanza di rimborso IVA estera è giovedì 30 settembre 2021.

Periodicità delle richieste

L’istanza di rimborso può essere presentata con periodicità annuale; nella maggior parte degli Stati membri dell’UE, le domande di rimborso IVA possono essere presentate anche periodicamente durante l’anno, normalmente con cadenza trimestrale. Consigliamo di usufruire di tale possibilità, siccome le istanze possono essere corrette entro lo stesso termine del 30 settembre dell’anno successivo. Nel caso in cui fosse stato commesso un errore in un’istanza, si possono presentare istanze correttive entro il 30 settembre, oltre questo termine eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente in determinati casi.

Elaborazione e rimborso

Le istanze inviate telematicamente vengono gestite dal Centro Operativo di Pescara che le inoltra allo Stato membro competente per il rimborso. Il rimborso è erogato direttamente dallo Stato membro competente e non dall’Amministrazione Finanziaria italiana.

In conclusione facciamo presente che entro il 30 settembre 2021 anche imprese e professionisti di altri paesi UE o di paesi con i quali sussiste un accordo bilaterale (Israele, Norvegia e Svizzera) possono richiedere il rimborso dell’IVA sostenuta in Italia. Ricordiamo che secondo le ultime indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzioni 359/2021 e 339/2020) anche la nomina di un rappresentante fiscale o la registrazione diretta in Italia non rappresenta più un ostacolo a tali richieste (al contrario di quanto sostenuto in passato).

Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider