Per fine anno ci si deve preparare alle novità in tema di bonus sugli investimenti. Tramite ordini e pagamenti di acconti entro il 31 dicembre ci si assicura la fruizione delle agevolazioni nella misura oggi prevista. Contemporaneamente si tratta di concludere pratiche iniziate nell’anno precedente. Di seguito un riassunto delle norme.
a) Investimenti ordinari – bonus 10% o 6%; termine dell’incentivo
Fino al 31 dicembre 2021 per imprese e professionisti era possibile fruire di un credito di imposta del 10% su investimenti in beni materiali fino ad un importo massimo di 2 mln di Euro, con la condizione dell’aliquota minima di ammortamento del 6,5% e le note esclusioni di autovetture ed immobili. Detto incentivo vale ancora fino al 31 dicembre 2022, peraltro con un bonus ridotto al 6%.
Per le prenotazioni effettuate, assieme al pagamento di un acconto del 20%, entro il 31 dicembre 2021 si poteva comunque fruire del bonus al 10% fino al 31 dicembre 2022 (originariamente 30 giugno 2022).
Inoltre: per ordini impegnativi effettuati entro il 31 dicembre 2022 con pagamento dell’acconto 20%, si potrà sfruttare il bonus del 6% per le forniture effettuate entro il prossimo 30 giugno 2023.
Una proroga dell’incentivo nel 2023 al momento non è prevista.
b) Investimenti beni Industria 4.0: proroga con riduzione
Le sole imprese avevano tempo fino al 31 dicembre 2021 per fruire del bonus, ovvero, con acconto del 20% e ordine impegnativo entro il 31 dicembre 2021 e conseguente fornitura e messa in funzione entro il 31 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti cd. “Industria 4.0” nella seguente misura:
- 50% per investimenti fino a 2,5 mln di Euro;
- 30% per investimenti da 2,5 e fino a 10 mln di Euro;
- 10% per investimenti da 10 e fino a 20 mln di Euro;
- nessun bonus per la parte eccedente i 20 mln di Euro.
Importante: chi ha effettuato l’ordine nel 2021 pagando l’anticipo è opportuno che si attivi affinchè la consegna e la messa in funzione del bene avvenga entro la fine dell’anno. Per ottenere anche il bonus “4.0” deve essere portata a termine anche la messa in rete (interconnessione).
Importante: in caso di ordine con acconto nel 2021 e fornitura e messa in funzione entro il 31 dicembre 2022, ma senza l’interconnessione, spetta provvisoriamente soltanto il bonus “ordinario” del 10%; soltanto con l’avvenuta messa in rete in un momento successivo (ad es. nel 2023) spetterà il bonus del 50%
Anche per il 2022 vige per gli investimenti industria 4.0 di importo superiore ai 300.000 Euro l’obbligo di fare redigere una perizia giurata di un tecnico; per gli investimenti al di sotto di tale soglia è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante sulle caratteristiche tecniche del bene ai sensi di “industria 4.0”
Attenzione: se la messa in funzione avviene nel 2022 mentre l’interconnessione avviene in un periodo successivo, saranno necessarie due perizie distinte (si veda la Circolare Agenzia Entrate 4/ del 30 marzo 2017), una per il 2022 con la quale si conferma la messa in funzione, e una seconda per l’anno della messa in rete con la quale si conferma l’interconnessione con il sistema informatico dell’azienda.
Ricordiamo che nella dichiarazione dei redditi 2021 scadente il 30 novembre 2022 vanno indicate le “prenotazioni” del 2021 con i previsti bonus fruibili nel 2022.
Per gli investimenti 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 (senza prenotazione, ovvero ordine e acconto nel 2021) il bonus si è ridotto nella seguente misura:
- 40% per investimenti fino a 2,5 mln di Euro;
- 20% per investimenti da 2,5 e fino a 10 mln di Euro;
- 10% per investimenti da 10 e fino a 20 mln di Euro;
- nessun bonus per la parte eccedente i 20 mln di Euro.
Anche per quest’anno vale la regola che con un ordine impegnativo entro il 31 dicembre 2022 con versamento di un acconto di almeno il 20%, il bonus potrà essere fruito anche l’anno prossimo se la consegna e messa in funzione del bene avverrà entro il prossimo 30 giugno 2023; al momento non è dato sapere se tale termine verrà prorogato fino alla fine del 2023. E anche in questo caso vale il principio che l’interconnessione potrà avvenire in un periodo successivo a quello della fornitura e messa in funzione: il credito di imposta del 40% spetterà a partire da tale periodo di imposta di messa in rete.
Allo stato attuale l’incentivo Industria 4.0 rimarrà in vigore (senza prenotazione nel 2022) anche per gli anni a venire 2023, 2024 e 2025 nella seguente misura:
- 20% per investimenti fino a 2,5 mln di Euro;
- 10% per investimenti da 2,5 e fino a 10 mln di Euro;
- 5% per investimenti da 10 e fino a 20 mln di Euro;
Importante: per gli anni 2023 – 2025 il limite dei 20 mln di Euro per gli investimenti non vale per anno ma bensì unitariamente e cumulativamente per l’intero triennio. Quindi chi dovesse investire 20 mln nel 2023 negli anni seguenti non avrà più alcun diritto al bonus.
Ricordiamo infine l’obbligo di indicare nelle fatture e nei relativi ddt dei ben/investimenti aventi diritto al bonus, i riferimenti alla norma ed all’agevolazione. A nostro parere è sufficiente una indicazione del seguente tenore: “investimento ai sensi dell’art. 1, commi 1054 – 1058 legge 178/2020”.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider