Società di capitali – Distribuzione utili realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 – nuova presa di posizione dell’Agenzia Entrate

Come noto – si veda da ultima anche la ns. newsletter 38/2022 – per gli utili delle societá di capitali realizzati fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 e distribuibili/distribuiti ai soci titolari di quote qualificate, vige un regime transitorio. In base a tali norme i suddetti dividendi possono essere tassati, nella dichiarazione dei redditi del percipiente/persona fisica, secondo il “vecchio” regime impositivo (tassazione in misura ridotta con aliquote progressive).

Vi rinviamo per i dettagli e per calcoli di convenienza alla suindicata circolare 38/2022.

Nella citata newsletter 38/2022 vi abbiamo inoltre riferito su una dubbia interpretazione dell’Agenzia Entrate in una risposta ad un interpello (risposta 454/2022). In detta risposta l’Agenzia sosteneva che, per fruire del regime transitorio, che termina il 31 dicembre 2022, era necessario non solo “deliberare” in sede assembleare la distribuzione dei dividendi entro il termine del 31 dicembre 2022, ma anche “distribuire” (quindi liquidare) i dividendi entro tale scadenza. Altrimenti andrebbe applicata senza esclusione la ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale interpretazione cozzava con la lettera della norma, che parla invece di dividendi deliberati entro la data del 31dicembre 2022, nulla stabilendo riguardo all’eventuale pagamento degli stessi.

Ora l’Agenzia delle Entrate fa marcia indietro e con il principio di diritto 3/2022 del 6 dicembre 2022 chiarisce definitivamente tutti i dubbi in materia.

Per potere godere del regime transitorio per dividendi su partecipazioni qualificate, è sufficiente che la specifica delibera assembleare si assunta entro la data del 31 dicembre 2022. Il relativo pagamento potrà essere effettuato anche in un momento successivo.

Sull’argomento sono interessanti due ulteriori considerazioni che l’Agenzia fornisce con il medesimo principio di diritto:

  • In caso di successiva “retrocessione” dei dividendi da parte del socio a favore della società in tutto o in parte della medesima provvista, oppure in caso di condizioni di pagamento che prevedono termini ultrannuali (in tale caso si potrebbe verificare un’impropria estensione del regime transitorio di favore), l’Agenzia potrebbe contestare la natura simulata della delibera di distribuzione;
  • Lo status di socio possessore di partecipazione qualificata (l’unica che dà diritto a tale tipo di tassazione) che sussistere al momento del pagamento, a nulla rilevando il fatto che tale stato di fatto sia dato alla data della delibera.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider