Versamento Acconto IVA 2022 entro martedì 27 dicembre 2022

Il 27 dicembre 2022 scade, come ogni anno, il termine per il versamento dell’acconto annuale IVA. Non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno, pertanto valgono le solite regole generali per la determinazione dell’acconto Iva, che riepiloghiamo qui di seguito:

Modalità e termini di pagamento

L’acconto IVA deve essere versato entro martedì 27 dicembre 2022. Il versamento deve essere effettuato mediante il modello di pagamento “F24”. Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Non è possibile rateizzare il pagamento.

Codici di versamento

I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello “F24” è il “2022”.

Compensazione con crediti Iva

Ricordiamo che eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè quella di novembre 2022 oppure quella del 3° trimestre 2022) non possono essere compensati con l’acconto IVA! L’acconto IVA può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2022), dalla dichiarazione IVA annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda di rimborso trimestrale dell’IVA.

Esclusioni

L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2022 (o per l’ultimo trimestre 2022) evidenzierà un credito IVA. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2022 o per coloro che hanno terminato l’attività prima del 30 novembre 2022 (30 settembre in caso di liquidazioni trimestrali) e per coloro che adottano determinati regimi speciali Iva (agricoltori, piccole attività d’impresa ecc.). Ulteriori informazioni in merito, Vi possono essere fornite telefonicamente.

L’acconto Iva non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore ad Euro 103,29.

Non è inoltre dovuto l’acconto Iva, se nel periodo di riferimento dell’anno precedente (cioè dicembre 2021 o 4° trimestre 2021) la liquidazione ha chiuso a credito (naturalmente prima di detrarre l’acconto versato).

Metodi di calcolo dell’acconto Iva:

Modalità di calcolo

Per il calcolo dell’acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

  1. Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2021 (cioè dicembre 2021 o quarto trimestre 2021).
  2. Metodo previsionale (o 1a variante): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (cioè dicembre 2022 o quarto trimestre 2022). Se di fatto poi emergerà un debito IVA più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulterà di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.
  3. Metodo della pre-liquidazione (o 2a variante): va versato l’intero importo (cioè il 100%) dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2022. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro IVA. Il presente metodo è consigliato nei casi in cui la maggior parte del fatturato viene generata negli ultimi giorni del mese di dicembre; applicando questo metodo devono essere comunque considerate tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2022. Tale casistica riguarda principalmente le consegne di merce effettuate entro tale data, che vengono fatturate poi a fine mese.

Calcolo dell’acconto tramite il ns. Studio

Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto IVA, nonché la predisposizione del m dello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non ltre mercoledì 21 dicembre 2022.

Acconto IVA e split payment

Gli enti pubblici e le società assoggettate allo split payment (che quindi non pagano l’IVA ai fornitori, ma la versano direttamente all’erario) sottostanno a norme e regole particolari in relazione all’acconto IVA: se Vi trovate in questa situazione, Vi invitiamo a contattare il ns. studio per chiarire i dettagli del calcolo.

E ancora un avvertimento: se avete ancora crediti disponibili, che devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 (quali per esempio i Bonus gas ed energia relativi ai primi due trimestri del 2022), il versamento dell’acconto iva è l’ultima possibilità disponibile per utilizzarli in compensazione.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider