Con il “Decreto Sostegni bis” di primavera (DL 73/2021) è stata introdotta la nuova “Super-ACE” (si veda la ns. circolare 27/2021). In pratica, per gli aumenti del patrimonio netto del 2021 (confrontato con il 2020) e limitatamente (per il momento) al 2021, si applica il tasso di interesse nozionale/coefficiente aumentato al 15% anziché dell’1,3%. L’agevolazione riguarda sia gli utili accantonati (di regola del 2020) che versamenti dei soci o aumenti di captale (anche tramite rinuncia al rimborso di finanziamenti soci o di altri crediti) nel 2021. Importante: nel caso di versamenti e/o rinunce a finanziamenti/crediti, l’efficacia è conteggiata a partire dall’inizio dell’esercizio (e non pro-quota temporis come di norma). In teoria, anche un versamento soci effettuato al 31 dicembre 2021 vale come effettuato il 1° gennaio 2021 e viene riconosciuto il coefficiente del 15%! L’agevolazione spetta per aumenti di P.N. al massimo di 5.000.000 di Euro con un risparmio limite di 180.000 Euro.
Il vantaggio fiscale è notevole: se ad es. un soggetto versa 1.000.000 di Euro potrá diminuire il reddito imponibile di un importo di 150.000 Euro, con un risparmio di imposta di 36.000 Euro. Ciò equivale ad un tasso di interesse del 3,6%, che naturalmente aumenta se il versamento viene effettuato più tardi nel corso dell’esercizio. Quale norma anti-abuso è stato previsto un termine minimo di due anni, durante i quali le riserve accantonate e rispettivamente i capitali versati non possono essere distribuiti ai soci.
Il bonus fiscale può essere alternativamente:
- considerato come variazione in diminuzione del reddito imponibile nella dichiarazione dei redditi (di regola) per il 2021, oppure
- trasformato in credito di imposta e utilizzato in compensazione direttamente tramite Mod. F24 oppure ceduto quale credito a terzi.
Con il Provvedimento n° 238235 del 17 settembre 2021 sono state pubblicate le disposizioni attuative per l’agevolazione in oggetto. Per quanto riguarda la compensazione diretta o la cessione del credito di imposta viene richiesta la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate: il modello è pubblicato con il suddetto provvedimento (alleghiamo sia il modello che le istruzioni alla compilazione). Nel provvedimento vengono stabilite anche le scadenze relative all’agevolazione: la richiesta potrà essere presentata telematicamente all’Agenzia Entrate soltanto dopo il 20 novembre 2021, e successivamente l’Agenzia ha ulteriori 30 giorni per verificare la richiesta. Solo dopo la notifica da parte dell’Agenzia dell’esito positivo della verifica il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto. I tempi quindi si potrebbero allungare e comunque il credito potrà essere utilizzato al più presto il 27 dicembre 2021 per compensare il debito per l’acconto IVA. Termine ultimo per la presentazione dell’istanza è la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2021.
Deve invece essere ancora pubblicato il codice tributo per la compensazione del credito con mod. F24 (sperabilmente entro il 27 dicembre 2021).
Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider
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