Promemoria: Rivalutazione partecipazioni e terreni al 1° gennaio 2021 – scadenza del 15 novembre 2021

Come già comunicatoVi in precedenza, in sede di conversione del DL 73/2021 in legge 106/2021 sono stati riaperti i termini per rivalutare, al valore di mercato, partecipazioni e terreni, detenuti non in regime di impresa, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’11%, sempre con riferimento al 1° gennaio 2021. Il nuovo termine è il martedì 15 novembre 2021. Entro l’anzidetta scadenza deve essere redatta la perizia di stima giurata e versata l’imposta sostitutiva (perlomeno la prima rata).

Hanno la possibilità di effettuare la rivalutazione le persone fisiche, società semplici, associazioni di professionisti ed enti non commerciali, sempre con riferimento a partecipazioni e/o terreni non detenuti in regime di impresa.

L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore di mercato ed è la stessa sia per le partecipazioni qualificate, che per quelle non qualificate, come anche per i terreni.

Modalità di calcolo dell’imposta: come noto, l’imposta sostitutiva va calcolata sul valore rivalutato (e non sulla differenza tra valore di carico e valore rivalutato); la rivalutazione è quindi interessante quando la differenza tra valore di mercato e costo di acquisizione è rilevante.

La data di riferimento per la determinazione del valore di mercato è quella del 1° gennaio 2021.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il 15 novembre 2021 utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:

8055 per la rivalutazione delle quote di partecipazione

8056 per la rivalutazione dei terreni.

Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è l’anno 2021.

In alternativa il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire anche in tre rate di uguale importo da effetturare rispettivamente

  • entro il 15 novembre 2021,
  • entro il 15 novembre 2022 ed
  • entro il 15 novembre 2023

con l’aggiunta degli interessi del 3% per anno; quindi il pagamento rateale non risulta di regola interessante se si considerano gli attuali tassi di interesse.

Per il resto valgono le regole previste per le precedenti rivalutazioni, anche con riferimento alla correzione di precedenti rivalutazioni.

Importante: Vi ricordiamo che un’eventuale rivalutazione andrà indicata nella dichiarazione dei redditi per il 2021 (nel 2022)

Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider