Come ricorderete l’anno scorso, nel pieno della pandemia da Coronavirus, per sostenere il settore dell’edilizia l’art. 121 del D.L. 34/2020 ha introdotto una serie di possibilità per i contribuenti di usufruire del bonus del 110% (per il 2020 e 2021, e in parte anche per il 2022) in alternativa alla detrazione dalle imposte in cinque o dieci anni:
- richiedere il cd. “sconto in fattura” nella misura dell’importo del credito di imposta direttamente al fornitore o prestatore dei lavori,
- oppure trasformare il bonus in un credito di imposta e cederlo a terzi, quali banche, assicurazioni ecc.
Le due suddette opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito) spettano anche per i seguenti interventi ovvero per i seguenti bonus:
- ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis, 1° comma, lettere a) e b) TUIR (50% con limite di 48.000 Euro);
- crediti di imposta per interventi di riqualificazione energetica (65%, 75%, 85% o 110%);
- sisma-bonus (110%);
- bonus facciate (90%);
- realizzazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica (110%).
La novità inserita nel DL 157/2021 dell’11 novembre 2021 deriva dall’esigenza di contrastare comportamenti fraudolenti nella fruizione delle agevolazioni e consiste nell’obbligo di ottenere preventivamente le certificazioni che seguono prima di cedere il credito ovvero di ottenere lo sconto in fattura, e ciò a partire dall’entrata in vigore della norma (12 novembre 2021):
- visto di conformità rilasciato da un Dottore Commercialista o da un CAF, e
- asseverazione sulla congruità delle spese (sulla base di valori massimi che verranno individuati e pubblicati dal Ministero) ed il rispetto dei requisiti tecnici da parte di un tecnico abilitato.
In pratica i suddetti obblighi valgono in futuro (dovrebbero valere) per tutti i “bonus dell’edilizia” nella misura in cui si intende utilizzare l’istituto della cessione del credito o dello sconto in fattura, mentre se si utilizza il credito in detrazione in dichiarazione dei redditi (nei 5/10 anni previsti dalle norme), l’obbligo vale soltanto per il superbonus del 110%.
L’Agenzia Entrate ha immediatamente pubblicato (Provv. 312528) un nuovo modello per la comunicazione di cessione del credito/sconto in fattura con le relative istruzioni, cosicchè non è più possibile nemmeno tecnicamente usufruire dei bonus senza le necessarie certificazioni.
La verifica della congruità dei costi non si effettua soltanto in aderenza al Provvedimento del 6 agosto 2020 (per la Provincia di Bolzano sulla base dei listini provinciali), ma anche in base ai prezzi di riferimento che verranno stabiliti in base ad apposito Provvedimento, che ad oggi però non è stato ancora pubblicato. Per cui allo stato attuale nessuno può essere in grado di redigere una asseverazione: eventualmente si potrebbe fare riferimento a listini o mercuriali ufficiali delle Camere di Commercio o degli ordini professionali.
Ci troviamo quindi in una fase di estrema incertezza (per non dire di caos), perché ad esempio chi ha eseguito interventi di “normale” ristrutturazione prima del 12 novembre ma non ha ancora provveduto a comunicare (con il vecchio sistema) la cessione del credito all’Agenzia Entrate, dovrá applicare retroattivamente le nuove regole ricalcolando prezzi e confrontandoli con ipotetici listini (di piastrelle, sanitari, ore lavoro ecc.) e mettendo in crisi accordi contrattuali giá presi al riguardo: il tutto per potere cedere il credito.
Ci si chiede a questo punto se il provvedimento sia conforme allo statuto del contribuente.
Ad oggi risulta anche non più possibile cedere un credito/bonus derivante dal pagamento di semplici acconti sui lavori, perché dovrebbe valere per tutti gli interventi la regola dei SAL – stati di avanzamento lavori (con la regola del 30% come valida per il superbonus 110%).
Ad esempio per la fattispecie del bonus facciate, per il quale in molti casi sono stati versati vari acconti per lavori, che in teoria potevano iniziare anche soltanto nel 2022, se non si è già fatta in precedenza la comunicazione all’Agenzia Entrate, ci si trova ora praticamente nell’impossibilità di optare per la cessione del credito/lo sconto in fattura.
Non resta che augurarsi che, nell’ambito dell’emanazione del Provvedimento riguardante i prezzi di riferimento o della conversione del decreto in legge, venga chiarito che le nuove disposizioni riguardano forniture e prestazioni eseguite a partire dal 12 novembre 2021.
Alleghiamo alla presente sia il nuovo modello di comunicazione che le relative istruzioni.
Suggerimento: per il momento è preferibile, per gli interventi non rientranti nell’ambito del superbonus 110%, attendere con i propositi di cessione del credito o con lo sconto in fattura, nella speranza che il Legislatore intervenga con le modifiche richieste dal buon senso.
Infine – oltre ad una serie presidi di controllo che l’Agenzia Entrate intende adottare preventivamente – è stata introdotta una ulteriore novità riguardante il Superbonus 110%. Anche chi non usufruisce della cessione del credito o dello sconto in fattura e quindi detrae in dichiarazione dei redditi le quote di spesa, a differenza che per il bonus ristrutturazione, eco-bonus o bonus facciate, deve richiedere il visto di conformitá ad un Dottore Commercialista o ad un CAF. Sono esclusi da tale obbligo i casi in cui il contribuente che presenta il mod. 730 o precompilato oppure tramite il proprio sostituto di imposta (datore di lavoro) che presta l’assistenza fiscale.
Resta irrisolto un dubbio relativo alle dichiarazioni per il 2020 da inviare entro il 30 novembre 2021: deve essere apposto un visto di conformitá a posteriori?
Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider
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