Bonus su ristrutturazioni e risanamenti immobili – marcia indietro dell’Agenzia Entrate

Con la ns. circolare 48/2021 vi avevamo già informati sullo stravolgimento delle norme sui bonus nell’edilizia, operato dal D.L. 157/2021 in vigore dal 12 novembre 2021, in base al quale per tutti i vari bonus la cessione a terzi del credito di imposta ovvero lo sconto in fattura erano ammessi soltanto

a) con visto di conformità apposto da un Dottore Commercialista o da un CAF, e

b) con l’asseverazione di un tecnico abilitato riguardo la congruità delle spese con riferimento a listini ufficiali prezzi.

In più per il bonus 110% diventa obbligatorio il visto di conformità anche nel caso il contribuente intenda portare in detrazione in dichiarazione dei redditi il bonus (salvo il caso di invio del mod. 730 direttamente da parte del datore di lavoro).

La novità ha effetti soprattutto per il bonus del 50% per i “normali” lavori di ristrutturazione edilizia/risanamento, per il bonus facciate ed altri interventi, per i quali in passato non era richiesto alcun visto di conformità né tantomeno una asseverazione. Nella pratica si sono presentati inaspettatamente grossi problemi di interpretazione e di gestione degli interventi e dei bonus stessi.

Perlomeno in parte sembra che l’Agenzia Entrate si sia ravveduta ed in risposta ad alcune domande (cd. FAQ) il 22 novembre u.s. ha fornito delle interessanti interpretazioni e spiegazioni, come segue.

1. Per le detrazioni nell’edilizia, diverse dal superbonus 110%, restano in vigore le vecchie norme per comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fatture effettuate entro l’11 novembre 2021, anche in mancanza di visto di conformità e/o di asseverazione. Rileva la data di accettazione delle comunicazioni da parte dell’Agenzia Entrate, per l’appunto entro la suddetta data.

2. Interessanti sono le seguenti precisazioni fornite dall’Agenzia: i crediti per le detrazioni di imposta possono essere ceduti a terzi anche dopo il 12 novembre 2021 ovvero fruiti in forma di sconto in fattura se:

a) la relativa fattura è stata consegnata precedentemente alla suddetta data,

b) la fattura è stata anche interamente o in parte (in caso di sconto in fattura) pagata prima della suddetta data

c) è stata concordata la cessione a terzi del credito o della fruizione dello sconto in fattura con il fornitore sempre precedentemente al 12 novembre.

In base ad una interpretazione letterale della risposta sembrerebbe che tutte e tre le condizioni devono essere date contemporaneamente. Peraltro, sulla certezza della data dei vari adempimenti, si potrebbe discutere a lungo.

Quindi, sussistendo i tre requisiti di cui sopra, si potrá comunicare all’Agenzia Entrate anche dopo il 12 novembre la cessione del credito o la fruizione dello sconto in fattura, senza visto di conformità e senza asseverazione. L’Agenzia ha informato che in questo senso sono state anche modificate le formalità per la trasmissione elettronica della comunicazione.

Ribadiamo che restano „liberi“ dagli adempimenti di cui sopra i bonus, diversi dal superbonus 110%, utilizzati in semplice detrazione nella dichiarazione dei redditi.

3. Nella misura in cui non si fruisce del superbonus 110% , per gli altri bonus è richiesta “soltanto” l’asseverazione sulla congruità dei prezzi da parte di un tecnico a ciò abilitato, oltre a naturalmente alle comunicazioni all’ENEA. Ciò significa che comunque per ecobonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione non è richiesta una asseverazione/relazione tecnica.

4. Fintanto che non verranno pubblicati, con apposito provvedimento, i nuovi listini prezzi valgono i principi previsti nel provvedimento del 6 agosto 2020.

I problemi più grossi sussistono attualmente per i soggetti che, volendo usufruire nel 2021 del bonus facciate del 90% (per l’anno prossimo è prevista una riduzione del bonus), intendono pagare entro fine anno acconti su lavori che magari vengono completati o eseguiti soltanto nel 2022.

In tale caso non ci sono problemi se si rinuncia alla cessione del credito o allo sconto in fattura un suggerimento potrebbe essere quello di portare in detrazione per ora un decimo del credito nella prossima dichiarazione dei redditi (per il 2021), per poi cedere successivamente il credito residuo relativamente ai restanti 9/10. Oppure si opta per la cessione dell’intero credito nel 2022 – indipendentemente dagli acconti pagati nel 2021 – in modo da consentire al tecnico di effettuare le verifiche e le asseverazioni richieste.

Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider