IMU/IMI per il 2021 scade il 16 dicembre

Vi ricordiamo che con Provvedimento d’urgenza n° 17 del 26 marzo 2021 è stato disposto in Provincia di Bolzano il rinvio della prima rata IMI di giugno 2021, onde per cui ora a dicembre ci si trova a dovere pagare l’imposta per l’intero anno 2021. Le regole sulla soggettività dell’imposta e le modalità di calcolo sono in linea di massima rimaste invariate. I comuni in gran parte hanno già inviato i modelli precompilati per il versamento, come sempre tali modelli sono da verificare in quanto non tengono conto di eventuali variazioni nella consistenza degli immobili o dal punto di vista dell’utilizzo (prima casa, locazione ecc.). In tali casi il conteggio deve essere rifatto.

Una novità riguarda il settore del turismo, per il quale soltanto negli ultimi giorni è stato deciso l’esonero dall’imposta per il primo semestre 2021.

Ai sensi della LP 12 del 16 novembre 2021 sono stati esonerati dal pagamento dell’IMI per il primo semestre 2021 i seguenti immobili:

a) abitazioni della categoria catastale A nonché immobili della categoria D/2 e D/8, autorizzati con apposita licenza all’attività alberghiera ai sensi della L.P. 14 dicembre 1988 n° 58, così come unità immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7, utilizzati come unità accessoria o proprie per l’attività alberghiera;

b) immobili utilizzati, in base ad apposita licenza, prevalentemente da affittacamere quali camere o appartamenti per vacanze ovvero quelli utilizzati negli agriturismi, così come le unità accessorie delle categorie C/2, C/6 o C/7 nel numero massimo di tre, di cui due della medesima categoria;

c) rifugi alpini ai sensi della L.P. 7 giugno 1982 n° 22, classificati nella categoria catastale A/11;

d) immobili delle categorie catastali D/3, D/7 e D/8 utilizzati come balere o discoteche;

e) immobili delle categorie C/1, D/3 e D/8 utilizzati per la somministrazione di cibi e bevande e per l’intrattenimento ai sensi dell’art. 2, 3 e 4 della  L.P. 14 dicembre 1988 n° 58:

f) immobili utilizzati ai sensi dell’anzidetta L.P. 58 per l’attività di camping.

L’esonero dall’imposta di cui sopra vale in linea di principio per i proprietari degli immobili: può valere però anche in alcuni casi di locazione o affitto degli immobili stessi, se il canone di locazione o affitto (di azienda) annuale è stato ridotto almeno dell’importo dell’IMI dovuta (da comprovare con apposito accordo registrato e con autodichiarazione da fare pervenire al Comune entro il 31 gennaio 2022).

Attenzione: il suddetto esonero rientra nei limiti del cosiddetto “temporary framework” stabilito dall’UE, fino ad ora di 1,8 mln di Euro, di recente (con effetto dal 18 novembre 2021) innalzato a 2,3 mln di Euro e prorogato fino al 30 giugno 2022. Detto innalzamento del limite può essere già utilizzato – ai sensi del provvedimento dell’Agenzia Entrate 797/2021 del 1° dicembre 2021 – anche per l’IMI scadente a dicembre.

Ricordiamo che sul restante territorio italiano – con l’eccezione del Trentino – non è stato concesso alcun esonero dall’IMU per il primo semestre 2021: quindi a dicembre andrá versata semplicemente la seconda rata per il 2021.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Josef Vieider