Dal 1° gennaio 2022 sarebbe dovuto essere definitivamente abolito l’esterometro per i fatturati realizzati all’estero; al suo posto era prevista l’emissione di fatture elettroniche anche per l’estero così come integrazioni e/o autofatture in forma di fattura elettronica per gli acquisti dall’estero. In questo senso l’Agenzia Entrate aveva anche emanato una serie di provvedimenti propedeutici all’introduzione del nuovo strumento, ma soltanto il 29 ottobre 2021 ha pubblicato le modalità tecniche di comunicazione/invio tramite il portale SDI, quindi con troppo ritardo. Di conseguenza in sede di conversione del DL 146/2021 è stato introdotto un emendamento che rinvia l’introduzione del nuovo obbligo all’1.7.2022. ciò significa che l’esterometro rimane obbligatorio almento per il primo semestre 2022.
Ciononostante vi consigliamo di procedere con l’adeguamento del software contabile e di adeguare anche le procedure di contabilizzazione, introducendo i seguenti codici per tali tipi di documento/fattura che permetteranno di inviare alla piattaforma SDI quanto finora comunicato tramite esterometro.
codice | descrizione | Descrizione in tedesco |
TD17 |
Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero |
Rechnungsergänzung/Eigenrechnung für aus dem Ausland erhaltene Dienstleistungen |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
Rechnungsergänzung für erhaltene innergemeinschaftliche Erwerbe |
TD19 |
Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 |
Rechnungsergänzung/Eigenrechnung für den Ankauf von Gütern gem. Art. 17 Abs. 2 DPR 633/72 |
TD17 – documento per l’assunzione dell’obbligo IVA per l’acquisto di servizi da un paese UE o terzo. Nel primo caso si tratta di una integrazione della fattura mentre nel secondo caso di una vera e propria „autofattura“.
TD18 – documento da utilizzare per gli acquisti intracomunitari.
TD19 – documento per le operazioni imponibili in Italia effettuate in Italia da un soggetto non residente, anche se registrato in Italia. Il debito di imposta passa in questo caso al soggetto che riceve la prestazione.
Rinvio al 1° luglio 2022
I contribuenti hanno la possibilità fino al 1° luglio 2022 di fatturare come finora in modo “tradizionale” (cartaceo) e di redigere e inviare l’esterometro, oppure possono optare per la fatturazione elettronica anche per tali operazioni in modo tale da evitare l’esterometro.
Di seguito alcune indicazioni:
- per le fatture a non residenti si indicano quale codice destinatario sette “X”. Le comunicazioni allo SDI sono da effettuare per ogni singola operazione entro i termini usuali per l’emissione della fattura elettronica.
- Per gli acquisti da soggetti non residenti si deve operare und distinzione tra fornitori a) residenti in paesi UE, e b) residenti in paesi terzi.
- per fornitori UE la fattura deve essere integrata entro il 15 del mese seguente al ricevimento e inviata tramite piattaforma SDI,
- per forniture e prestazioni da paesi terzi invece l’autofattura deve essere emessa – indipendentemente dal ricevimento del documento dal fornitore – alla data della prestazione o fornitura, e qui si deve fare attenzione per le prestazioni di servizi alle regole particolari a volte in deroga dell’art. 6, comma 6 della legge IVA. Per le prestazioni in generale vale il momento della ultimazione, per le prestazioni continuative vale il momento della maturazione del corrispettivo. Al fine della semplificazione si può fare riferimento al momento di ricevimento della fattura (Circ. 16/E del 21 maggio 2013, capitolo 2.3). In caso di versamento di acconti vale la data di pagamento per considerare l’operazione eseguita, limitatamente a detto importo.
- Nella descrizione sull’autofattura non è richiesto di riportare alla lettera il contenuto della fattura estera ovvero una elencazione dei beni/servizi acquistati, ma è sufficiente rinviare agli estremi del documento estero, come finora (essenzialmente n° e data della fattura estera).
- Quale ricevente della fattura ovvero come committente si devono riportare gli estremi identificativi del soggetto (impresa o professionista) che effettua l’integrazione o l’emissione dell’autofattura.
Consigliamo vivamente di procedere con l’adeguamento del vs. Software. Il passaggio al nuovo regime di contabilizzazione si può ancora attendere, sperabilmente con delle nuove istruzioni da parte dell’Agenzia Entrate.
Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider