Anche l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2018/1910 (peraltro con quasi due anni di ritardo) denominata “quick fixes” (soluzioni veloci) con il D.Lgs. 192/2021 del 5 novembre scorso (pubblicato in G.U. il 30 novembre 2021). Le novità sono in vigore dal 1° dicembre 2021 e necessiteranno sicuramente di alcuni aggiornamenti organizzativo/contabili. Esse riguardano:
- i presupposti per la non imponibilità delle operazioni intracomunitarie;
- le operazioni a catena;
- la regolamentazione dei cd. “consignment stock”.
Per questi ultimi vi possiamo fornire indicazioni su richiesta, essendo una fattispecie che non viene utilizzata frequentemente.
Cessioni intracomunitarie di beni e servizi
Con la nuova normaitva sono state introdotte due condizioni essenziali per usufruire della non imponibilità IVA, ed in particolare:
- il possesso da parte del codice identificativo IVA da parte del cliente (peraltro giá prasi consolidata in passato), e
- la compilazione del mod. Intra da parte del cedente.
Il possesso del codice IVA da parte del cliente, che lo dovrá comunicare per iscritto al fornitore, diventa quindi un presupposto formale-giuridico per effettuare operazioni non imponibili: il fornitore dovrá poi verificare sulla piattaforma MIAS/VIES se il codice comunicatogli è anche effettivamente valido. Al contrario quindi, senza codice identificativo IVA del cliente non possono essere effettuate operazioni intracomunitarie (cessioni di beni o servizi) in regime di non imponibilità. Anche questo principio peraltro è stato in passato in gran parte applicato.
In base ad una prima interpretazione parrebbe che le forniture con montaggio non imponibili ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera c, del DL 331/1993 nei confronti di non soggetti IVA non siano più possibili. Come noto fino ad ora le imprese italiane potevano, in base ad una regola specifica del 1993, eseguire forniture non imponibili di beni in altri paesi UE, e se i beni venivano “montati” in loco dallo stesso o per suo conto, non era necessaroi che il cliente avesse una partita IVA. Ad esempio è possibile fornire una cucina ad un soggetto privato in altro paese UE se viene anche installata dal fornitore o per suo conto. A nostro parere la suddetta riforma dell’art. 41 DL 331/93 non va a toccare il comma 1, lettera c, per cui dovrebbe restare possibile per l’impresa italiana fornire in non imponibilità IVA beni con montaggio a soggetti non IVA in altri paesi UE. Restiamo in attesa di chiarimenti.
Effetti più rilevanti li avrá l’altra novità: il corretto inserimento delle operazioni nella dichiarazione Intra è presupposto essenziale per potere fatturare in regime di non imponibilità. Di conseguenza, in caso di omessa indicazione dell’operazione nella dichiarazione Intra, viene disconosciuta la non imponibilità, salvo che il fornitore non sia in grado di giustificare e motivare debitamente la sua omissione all’Amministrazione Finanziaria. L’errore deve essere rettificato senza indugio non appena se ne viene a conoscenza. L’inadempimento non deve dare luogo al sospetto di un comportamento doloso e/o truffaldino.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2021 l’errore veniva sanzionato con una semplice sanzione amministrativa, senza mettere in discussione la non imponibilità dell’operazione.
Attenzione: al momento non sono state pubblicate circolari o disposizioni sull’argomento. Consigliamo comunque di fare molta attenzione alla compilazione della dichiarazione Intra già a partire dal mese di dicembre per evitare contestazioni.
Definite le operazioni a catena nella normativa IVA italiana
Fino ad ora le operazioni a catena, alle quali partecipavano più operatori in differenti paesi UE, dovevano essere ricondotte in Italia alle operazioni triangolari con tre soggetti partecipanti.
Finalmente viene ora riconosciuta anche dalla normativa nazionale la fattispecie delle operazioni a catena (o vendite a catena), alle quali possono partecipare anche più di tre operatori, con l’introduzione dell’art. 41-ter nel DL 331/1993. Di principio la non imponibilità IVA viene attribuita al soggetto intermedio (cd. “middleman”).
Resta invariata la regolamentazione adottabile finora per le operazioni tirangolari, che quindi resta valida. È opportuno prepararsi ad alcune modifiche nella prassi consolidata adottata finora, che saranno introdotte da prossime istruzioni operative dell’Agenzia Entrate. L’importante è sapere che finalmente ci si è adeguati alla normativa UE, finora difforme alla nostra, che specialmente nei rapporti con la Germania ha in passato comportato molti disguidi e problemi nella gestione delle suddette transazioni.
Infine una precisazione relativamente alle cd. operazioni triangolari interne ai sensi dell’art. 58 DL 331/1993: anche queste non vengono toccate dalla nuova normativa e possono essere effettuate come in passato (per quanto la dottrina prevalente le consideri non conformi alle norme UE in materia). Ricordiamo che si tratta di operazioni del tipo: il produttore ITA1 che cede al soggetto intermedio ITA2 che a sua volta vende ad un soggetto UE1 residente in un altro stato UE. ITA1 spedisce i beni direttamente ad UE1 su incarico di ITA2 e fattura non imponibile ad ITA2 ai sensi dell’art. 58 DL 331/1993, a condizione però che ITA1 spedisca i beni direttamente o su suo incarico all’estero.
Per eventuali chiarimenti siamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider