Riforma delle sanzioni amministrative – Attenzione all’IVA in eccesso nelle fat-ture di acquisto

Nell’ambito della riforma fiscale in atto, sono state emanate con il D.Lgs. 87 del 14 giugno 2024 (pubblicato in G.U. il 28 giugno 2024) le novità in materia di sanzioni amministrative e penali in materia fiscale. Il provvedimento entra subito in vigore ma le sanzioni, in forza di quanto previsto all’art. 5 delle norme, si applicheranno a partire dal 1° settembre 2024. Contiamo sul fatto che fino ad allora le nuove norme verranno ampiamente commentate sulla stampa specializzate e saremo in grado di informarvi al riguardo.

Tale riforma delle sanzioni contiene però una precisazione in relazione alla detrazione dell’IVA di cui sarà bene tenere conto in futuro in quanto si discosta dalla prassi adottata finora (favorevole al contribuente) e tollerata dall’Amministrazione Finanziaria, ma che non è sostenuta e/o confermata dalla giurisprudenza (né nazionale né europea).

Si tratta in concreto di quei casi, in cui il fornitore di beni o servizi, per errore o per prudenza malriposta, applica per operazioni esenti, fuori campo o non imponibili, l’IVA, oppure quando si applica un’aliquota più elevata del dovuto (ad esempio il 22% anziché il 10%).

Fino ad ora, in aderenza al provvedimento n° 334298 del 5 gennaio 1982, l’Amministrazione Finanziaria ha accettato l’intera detrazione dell’imposta, nonostante la Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza 32900 dell’8 novembre 2022, abbia sostenuto un’altra tesi, e cioè che possa essere portata in detrazione dal ricevente la fattura soltanto l’IVA effettivamente dovuta. Anche la Corte di Giustizia Europea si è espressa in questo senso in passato.

Questo principio viene recepito nell’art. 6 del citato D.Lgs. 87/2024: anche se la fattura (ricevuta) contiene un’imposta più elevata, può essere portata in detrazione l’IVA soltanto nella misura in cui in base a natura e caratteristiche dell’operazione è effettivamente dovuta. Per cui: se si riceve una fattura con l’IVA al 22% anziché il 10%, il differenziale di imposta del 12% non potrà essere portato in detrazione, e se una prestazione esente viene fatturata con IVA, tale imposta non potrà essere portata in detrazione.

Rammentiamo che non solo la detrazione non è riconosciuta, ma che in caso di irregolarità si applicano sanzioni amministrative da 250 a 10.000 Euro.

Soprattutto nell’ambito del reverse charge nel settore dell’edilizia e degli immobili vengono molto spesso commessi errori nell’applicazione dell’IVA a causa di indicazioni e interpretazioni contrastanti o non chiare, per cui c’è da augurarsi che in questi casi ci sia un po’ di tolleranza.

Sicuramente non varrà più il principio: in caso di dubbio applicare l’IVA o applicare l’aliquota più elevata!

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Josef Vieider