Investimenti piano transizione 5.0 – prenotazione possibile dal 7 agosto 2024

Finalmente il decreto 19/2024 denominato „Transizione 5.0” diventa operativo! Dopo circa cinque mesi dall’emanazione del decreto, ieri 7 agosto alle ore 12.00 è stato attivato il portale del GSE attraverso il quale possono essere presentate le domande ovvero prenotate le richieste per il credito di imposta. Il 6 agosto è stato pubblicato il decreto attuativo con le necessarie istruzioni: il contenuto è il medesimo della bozza resa pubblica alcune settimane orsono che abbiamo allegato alla ns. recente circolare 26/2024. Manca ancora una circolare esplicativa che tratti l’applicazione pratica e i quesiti ancora aperti.

Definizione dell’agevolazione

L’agevolazione destinata alle imprese (non ai lavoratori autonomi) consiste in sostanza in un credito di imposta sugli investimenti in beni nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025, che comportino un risparmio energetico di almeno il 3% a livello di struttura produttiva o del 5% a livello di processi produttivi interessati all’investimento. In totale la dotazione del provvedimento è di 6,3 mrd di Euro per sostenere imprese e stabili organizzazioni situate in Italia per

- investimenti per l’efficientamento energetico,

- incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, in particolare da impianti fotovoltaici (escluse peraltro le biomasse),

- sostenere la necessaria formazione professionale dei dipendenti.

Sostanzialmente sono agevolati beni ed investimenti della nota categoria 4.0 (allegati A e B legge 232/2016), beni nuovi per l’autoproduzione di energia e relativi costi di formazione del personale (fino al 10% degli investimenti).

Gli incentivi sono modulati con aliquote degressive in dipendenza dell’importo dell’investimento stesso come segue:

 classe energetica fino a 2,5 mln Euro da 2,5 a 10 mln di Euro da 10 a 50 mln di Euro
classe I 35% 15% 5%
classe II 40% 20% 10%
classe III 45% 25% 15%

Come già chiarito in precedenza, il presente incentivo 5.0 “comprende” anche i crediti di imposta 4.0 che restano in vigore (2023 – 2025) per chi si limita ad investimenti in digitalizzazione che non portano un determinato risparmio energetico; chi si spinge oltre con investimenti aventi le caratteristiche 5.0 potrà fruire però di un bonus fino al 45% anziché ad es. dell’attuale 20% per investimenti industria 4.0 fino a 2,5 mln di Euro. N.B.: i due contributi non sono cumulabili!

Le classi energetiche si distinguono in base al risparmio energetico che comportano gli investimenti e poi in base alla circostanza che riguardino l’intero stabilimento o singoli processi produttivi:

  classe I classe II classe III
Risparmio energetico della struttura produttiva > 3% > 6% >
10%
Risparmio energetico di singoli processi produttivi > 5% >
10%
>
15%

I crediti d’imposta derivanti dall’agevolazione possono essere utilizzati/compensati esclusivamente tramite mod. F24 in cinque rate annuali.

Per quanto riguarda i presupposti di ammissione all’agevolazione rinviamo al decreto attuativo già inviatovi. Restiamo in attesa della circolare esplicativa per risolvere le varie questioni aperte.

Le agevolazioni “Transizione 5.0” sono, analogamente a quelle di cui a “Industria 4.0”, cumulabili con altre sovvenzioni, sempreché non si tratti di contributi UE. Il totale delle agevolazioni naturalmente non potrà superare il 100% dei costi di investimento.

Prossimi passi

  1.  In primis è necessario accreditarsi nell’Area Clienti del GSE, che è il soggetto a cui vanno indirizzate tutte le comunicazioni e dichiarazioni e che accoglie tutti i dati e le informazioni. I titolari di impianti fotovoltaici, ad esempio, sono già registrati e possono accedere tramite il loro accredito, altrimenti è necessario accreditarsi ex-novo.
  2. Dopodiché è necessario presentare una comunicazione preventiva sul portale del GSE tramite lo SPID. Quindi è necessario essere in possesso di un accredito SPID. All’atto della prenotazione – possibile sul portale dalle ore 12.00 del 7 agosto scorso – si devono indicare gli investimenti preventivati con i relativi costi, e bisogna essere in possesso anche di una certificazione ex-ante di un tecnico abilitato.

Il GSE eseguirà una verifica preventiva della richiesta e poi confermare la prenotazione.

  • Entro trenta giorni dalla conferma della richiesta preventiva deve essere presentata una ulteriore comunicazione, relativa agli ordini effettuati presso i vari fornitori o appaltatori, oltre alla prova del pagamento di un acconto di almeno il 20%. Questa procedura per il secondo step peraltro non è ancora stata attivata sul portale.
  • Ad investimento completato/effettuato deve essere inoltrata al GSE un’altra comunicazione con il collaudo certificato dell’impianto/investimento. Ad oggi il termine per tale ultima comunicazione ex-post è il 26 febbraio 2026, e a tale comunicazione andrà allegata anche una perizia di un tecnico abilitato che certifichi il risparmio energetico.

Il GSE ha predisposto un’ampia guida nella quale viene descritto in 28 pagine il processo della comunicazione preventiva con l’aiuto di diagrammi di flusso che alleghiamo alla presente circolare.

Alcune considerazioni

Per il provvedimento qui in esame sono stati stanziati dal Governo 6,3 miliardi di Euro per gli anni 2024 e 2025, con un limite massimo di 50 mln di Euro di investimenti per soggetto beneficiario. Se per ipotesi le „grandi imprese“ italiane presentassero molti progetti, il plafond andrebbe presto ad esaurirsi. Si tenga conto che le richieste verranno prese in considerazione dal GSE in ordine cronologico di presentazione, quindi, chi presenterà il proprio progetto in ritardo rischia di rimanere escluso dal beneficio.

Con questi presupposti possiamo soltanto suggerire di predisporre senza indugio tutta la documentazione necessaria. Al seguente indirizzo troverete ulteriori modelli ed indicazioni scaricabili:

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Archivio/istruzioni_operative_TR5.pdf

Agevolazione Sabatini

Importante: il bonus “Transizione 5.0” è cumulabile con il contributo interessi della legge Sabatini. Per ambedue è necessario presentare l’istanza prima di iniziare l’investimento. È quindi opportuno coordinare le due eventuali richieste in modo da evitare discordanze sulla data di inizio dell’investimento.

Sulle caratteristiche tecniche richieste per gli investimenti Transizione 5.0 e sul risparmio energetico così come su altri aspetti è necessario attendere la citata circolare esplicativa: vi informeremo tempestivamente quando sarà pubblicata.

Come per gli investimenti di Industria 4.0, anche per quelli Transizione 5.0 oggetto di questa circolare è necessario che la fattura/le fatture di acquisto riportino la dicitura che rinvia all’agevolazione: “art. 38 D.L. 19/2024“.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Josef Vieider

Allegato A