Accatastamento degli impianti fotovoltaici – circolare dell’Agenzia del Territorio del 22 giugno 2012
Di recente con la nota n° 31892 del 22 giugno 2012 l’Agenzia del Territorio (si veda l’allegato) si espressa con riguardo agli obblighi di accatastamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici. In passato sono sorti numerosi dubbi in merito all’applicazione delle norme in materia, stante anche alcune indicazioni contradditorie dell’Amministrazione in proposito. Vista l’importanza ai fini delle imposte sul reddito ma soprattutto ai fini dell’IMU, tratteremo di seguito brevemente l’argomento.
Ai fini dell’accatastamento gli impianti fotovoltaici possono essere suddivisi in quattro categorie:
- Impianti per i quali non sussiste alcun obbligo di accatastamento;
- Impianti accatastabili nell’ambito dell’immobile sul quale insistono;
- Impianti da accatastare autonomamente nel catasto edifici;
- Impianti da accatastabili autonomamente nel catasto degli edifici rurali/agricoli.
A – Impianti esonerati dall’obbligo di accatastamento
L’esonero dal suddetto obbligo è previsto se sussiste almeno uno dei tre seguenti presupposti:
- potenza nominale dell’impianto non superiore a 3 KW;
- la potenza nominale dell’impianto non è superiore al triplo delle unità immobiliari servite. In altre parole se in una casa vi sono tre appartamenti, allora l’installazione fotovoltaica, che fornisce le parti comuni dell’edificio, non potrà avere una potenza nominale superiore ai 9 KW, indipendentemente dal tipo di impianto (sul tetto, integrato nell’edificio ecc.).
- Impianti ubicati al suolo infine sono esonerati se il loro volume non supera i 150 metri cubi.
B – Impianti su edifici esistenti
Gli impianti fotovoltaici integrati interamente o parzialmente su edifici esistenti o su aree di pertinenza degli stessi edifici, non sono accatastabili autonomamente me bensì come integrazione dell’immobile esistente con una variazione della rendita catastale di quest’ultimo. Vi è quindi l’obbligo di comunicare in catasto la variazione dell’edificio esistente, salvo che la rendita non vari per più del 15%.
C – Impianti accatastabili come unità autonome
Gli impianti fotovoltaici non riconducibili ai casi A e B devono essere accatastati come unità immobiliari autonome. L’Agenzia conferma che in questi casi gli impianti vanno assegnati alla categoria D/1, indipendentemente dal fatto che l’impianto si possa considerare un bene mobile o sia inamovibile: ciò che rileva è la sua capacità di produrre reddito.
Con tale affermazione vengono in qualche modo superate alcune incongruenze tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Territorio. In passato infatti l’Agenzia delle Entrate aveva affermato, ai fine dell’agevolazione “Tremonti-ter”, che gli impianti fotovoltaici andavano considerati beni mobili se ed in quanto potevano essere “smontati e rimontati altrove”, e quindi metteva in serio dubbio la possibilità dell’iscrizione nel catasto edifici con attribuzione di rendita autonoma. L’Agenzia del Territorio, che non condivideva tale impostazione, accetta ora la classificazione quale bene mobile ma pretende comunque l’accatastamento dei suddetti impianti, in quanto producono un reddito autonomo.
Con tale “quadratura del cerchio” cioè con la classificazione come bene mobile ma con il contemporaneo obbligo di iscrizione in catasto, sembrano risolte la questione relativa all’ammortamento degli impianti fotovoltaici (almeno fino a nuove risoluzioni), che, anche in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, veniva effettuato con una aliquota del 9% e non del 4% come per gli immobili/edifici (per l’appunto soggetti ad iscrizione in catasto).
Nella nota è contenuto un’ulteriore chiarimento relativo all’obbligo di accatastamento di impianti che per finalità civilistiche devono essere “separati” dall’immobile sul quale è realizzato l’impianto: ciò vale ad esempio se i proprietari di immobile ed impianto sono diversi (ad es. nel caso di diritto di superficie).
D - Edifici agricoli
Nella nota dell’Agenzia del Territorio vengono definiti i criteri in base ai quali gli impianti autonomamente accatastabili di cui al punto C precedente possono essere iscritti in catasto nella categoria D/10 anziché D/1. Tale possibilità è di interesse in quanto gli edifici agricoli godono di una aliquota IMU ridotta (lo 0,2% anziché lo 0,76%). I presupposti sono:
- Deve sussistere un’azienda agricola;
- L’energia deve essere prodotta nell’ambito di tale azienda agricola;
- L’impianto deve essere posto nel comune ove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi;
- deve insistere sul territorio comunale o sul territorio di un comune confinante a quello dove si trova l’azienda agricola;
- Deve essere rispettato almeno uno dei criteri di connessione all’attività agricola di cui alla circolare 32/2009 dell’Agenzia delle Entrate (si veda pagina 6 della nota allegata).
Alla luce delle suddette indicazioni ufficiali vi consigliamo di procedere ad una verifica della corretta iscrizione in catasto del vs. impianto fotovoltaico ovvero se sono applicabili le cause di esclusione dall’iscrizione in catasto oppure se l’impianto è inquadrabile come agricolo. Ora come ora non potranno più essere invocate norme poco chiare o incongruenti per giustificare un comportamento non conforme alle anzidette istruzioni.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriore documentazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-34-16.08.2012 Accatastamento impianti fotovoltaici
scarica qui l'allegato C-34-Allegato A