Con la recente ordinanza 31/2021 del 1°ottobre 2021, il Presidente della G.P. di Bolzano ha sostanzialmente applicato le normative nazionali in relazione al c.d. “green pass” (D.L. 127/2021). Di conseguenza anche in Provincia di Bolzano a partire dal 15 ottobre 2021 – e per ora fino al 31 dicembre 2021 – diventerà obbligatorio esibire il green pass per recarsi al posto di lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore privato. Di seguito alcune importanti indicazioni per il settore privato.
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 127/2021 ovvero del punto 6) della citata ordinanza Presidenziale a partire dal 15 ottobre 2021 ad ogni persona che accede al luogo dove svolge la propria attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo di possedere e di esibire a richiesta la certificazione verde o green pass di cui al punto 33) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n° 28 del 30 luglio 2021. Presupposti per ottenere il green pass sono come noto l’avvenuta vaccinazione, un tampone o test negativo oppure la documentata avvenuta guarigione dall’infezione da Covid-19.
Applicazione soggettiva
Lavoratori dipendenti di ogni genere, collaboratori coordinati e continuativi (ad es. amministratori di società), lavoratori autonomi e imprenditori con i relativi collaboratori famigliari, a partire dal prossimo 15 ottobre potranno recarsi sul luogo di lavoro soltanto se in possesso di certificazione verde. Lo stesso obbligo vale per i collaboratori domestici.
Sono soggette all’obbligo anche persone esterne all’azienda, che vi si recano per svolgere un’attività lavorativa anche occasionale (ad es. in esecuzione di un contratto d’appalto o di servizi). In tale senso, secondo Confindustria, anche il corriere che consegna merci o pacchi deve esibire il green pass nel momento in cui accede nei locali dell’azienda. Per i prestatori di servizi spetta al titolare/datore di lavoro accertarsi che il proprio collaboratore sia provvisto di green pass.
Nelle prestazioni di servizi in esecuzione di contratti d’appalto, d’opera ecc. vale il seguente principio generale: se la prestazione viene eseguita presso la sede dell’impresa o del professionista, allora vale senz’altro l’obbligo di green pass. Se invece la prestazione viene eseguita in loco presso privati, non vige l’obbligo di esibizione del green pass in quanto non si parla di accesso a luogo di lavoro. Il Ministero ha di recente chiarito che ad es. elettricisti o idraulici o altri artigiani che si recano in case private per eseguire una prestazione non sono obbligati ad esibire la certificazione. Naturalmente il committente privato ha il diritto di richiedere la certificazione se lo ritiene opportuno ed eventualmente può rifiutare la prestazione. Non sono però previste sanzioni per tali casistiche.
Naturalmente tale obbligo non si applica ai soggetti esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica regolarmente rilasciata.
Un chiarimento importante: l’obbligo non riguarda i clienti di imprese e professionisti, nella misura in cui tale obbligo non sussista giá per via di altre disposizioni (ad es. per bar e ristoranti), per cui anche dopo il 15 ottobre 2021 i clienti in generale non devono esibire il green pass quando accedono presso le aziende o gli uffici.
Obbligo di controllo da parte del datore di lavoro e comunicazioni ai dipendenti
È compito del datore di lavoro eseguire adeguati controlli per evitare l’accesso sul posto di lavoro di persone sprovviste di green pass. In tale senso devono essere previsti preferibilmente prima dell’ingresso in azienda i relativi controlli; in alternativa tali controlli sono possibili anche direttamente sulla postazione di lavoro, così come sono in linea di principio consentiti anche controlli a campione. Questi ultimi però soltanto in una eventuale fase di organizzazione di un sistema di controllo e sono comunque sconsigliabili in fase iniziale di applicazione delle norme.
Nel senso di quanto sopra illustrato entro il 15 ottobre 2021 (prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo) i datori di lavoro devono definire per iscritto e comunicare le modalitá di verifica del green pass nella propria azienda, e deve inoltre essere nominata la persona responsabile per l’esecuzione dei suddetti controlli. Alleghiamo alla presente circolare un fac-simile di una comunicazione ai dipendenti (allegato A).
Modalitá di esecuzione die controlli e tutela della privacy
Per verificare la validitá della certificazione verde si deve utilizzare l’applicazione “VerificaC19” che si può scaricare gratuitamente da internet. L’indirizzo è il seguente: https://www.dgc.gov.it/web/app.html. Al medesimo indirizzo si trovano anche le istruzioni per l’utilizzo e l’installazione della app sul proprio cellulare. La app consente di leggere il QR-Code riportato sul green pass.
L’esibizione del green pass da parte del collaboratore avviene di regola tramite il telefono cellulare, ma può essere utilizzato anche il green pass cartaceo, che peraltro è opportuno avere sempre con sé, nel caso non funzionasse il cellulare.
Il datore di lavoro può controllare soltanto l’autenticità, la validitá e la completezza della certificazione verde. Soltanto in caso di anomalie o inesattezze può essere richiesto anche un documento di identità per verificare la titolarità del pass.
In sede di controllo non possono essere raccolti dati personali e non è assolutamente consentito chiedere informazioni sul rilascio del green pass a seguito di vaccinazione, test/tampone o a seguito di guarigione dal Covid-19, così come non è consentito chiedere la scadenza del green pass o farne una fotocopia.
Non è nemmeno consentito tenere un registro dei green pass dei dipendenti con dati su vaccinazioni o scadenze delle certificazioni. Anche la fornitura “volontaria” di tali documenti ed informazioni parrebbe di dubbia regolarità.
Potrebbe essere di aiuto nella delicata gestione della tematica della privacy il suggerimento di Confindustria, contenuto a pagina 15 e segg. nella guida allegata alla presente circolare. Confindustria consiglia ai datori di lavoro, in un’ottica organizzativa, di farsi confermare dal dipendente che ad es. a partire da una data settimana o nel mese di novembre disporrá del green pass. Tale informazione sará preziosa per l’organizzazione interna dell’impresa (ad es. per organizzare i turni, le trasferte ecc.) senza che il dipendente dia informazioni riservate riguardo vaccinazione ecc.. La presenza di tali dichiarazioni potrebbe anche giustificare l’esecuzione di test a campione anziché sistematici.
Invitiamo a leggere con attenzione la guida Confindustria che da delle indicazioni pratiche.
Conseguenze per il dipendente
Il dipendente che non è in grado di esibire il green pass viene considerato assente ingiustificato. Tale assenza però non ha come conseguenza la comminazione di sanzioni disciplinari ed il posto di lavoro deve essere mantenuto, fino al momento in cui il dipendente sará in possesso della certificazione, al limite fino a fine dicembre 2021. Peraltro per tutto il periodo di assenza ingiustificata il dipendente non percepisce la retribuzione e non matura ferie, TFR o altre spettanze.
Complicata si prospetta la procedura nel caso in cui per il dipendente “sospeso” deve essere assunto un sostituto. In tale caso si distingue tra imprese con meno di 15 dipendenti e imprese con 15 e più dipendenti. Al di sotto della soglia, il dipendente senza green pass potrá essere sospeso per max. dieci giorni, ma soltanto se il dipendente in precedenza non ha esibito il green pass per almeno cinque giorni. In tale caso potrà essere assunto un sostituto con contratto a tempo determinato soltanto per dieci giorni, prolungabile di ulteriori dieci giorni: in totale quindi venti giorni al massimo. Tale meccanismo risulta di difficile applicazione, considerato l’attuale situazione sul mercato del lavoro (perlomeno in Provincia di Bolzano).
Per i datori di lavoro con 15 dipendenti e più non sono previste le assunzioni sostitutive a tempo determinato.
Se in caso di controllo all’accesso in azienda viene constata il mancato possesso del green pass, è sufficiente che il datore di lavoro non consenta al dipendente di accedere al posto di lavoro: non ha altri obblighi di comunicazioni e non sono applicabili sanzioni disciplinari o amministrative. Se invece viene constatata la irregolarità o falsificazione del green pass (dopo l’accesso in azienda), allora possono scattare i provvedimenti disciplinari o eventuali multe.
Sanzioni amministrative
Se un datore di lavoro non si attiene agli obblighi di legge (comunicazione dei controlli, nomina di un responsabile, esecuzione dei controlli) è passibile di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 Euro.
Importante: se in sede di controllo da parte delle autoritá viene constatato il mancato possesso del green pass a carico di un dipendente, non ci sono conseguenze per il datore di lavoro se questi può dimostrare di avere comunque eseguito le verifiche di legge. Ciò dovrebbe valere ad es. nel caso in cui il collaboratore ad inizio del periodo ha un green pass valido, che successivamente però è scaduto.
I dipendenti che vengono trovati sul posto di lavoro senza un green pass valido sono sanzionabili con una multa da 600 a 1.500 Euro.
I controlli vengono eseguiti dalle forze di polizia e dagli Ispettorati del lavoro, le sanzioni peraltro sono comminate soltanto dal Prefetto o Commissario del Governo sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla polizia ecc., cosa che comporterá un enorme sforzo burocratico.
Questioni aperte
- Non è stata chiarita la questione dei test rapidi, che notoriamente hanno una durata di 48 ore. Cosa succede se un dipendente inizia il turno di lavoro con un test e quindi un green pass valido ma durante l’orario di lavoro tale validità scade? Deve essere retribuito per le ore lavorate? E il lavoratore deve abbandonare immediatamente il posto di lavoro, anche se ha regolarmente iniziato la giornata lavorativa?
- Che fare, se non si è ancora vaccinati? Per dipendenti e collaboratori non ancora vaccinati resta ancora poco tempo fino al 15 ottobre 2021. Il green pass viene emesso giá dopo la prima dose di vaccino, ma è valido soltanto dopo quindici giorni: quindi chi non è vaccinato dovrá eseguire i test/tamponi. In Provincia di Bolzano per esempio ci sono attualmente circa 50.000 occupati non vaccinati, per i quali difficilmente sará possibile eseguire a partire dal prossimo 15 ottobre test e tamponi due/tre volte alla settimana.
- Home working: sui mezzi di informazione si discute da giorni se le norme di cui sopra vadano applicate anche ai lavoratori in home working o telelavoro. Nel frattempo il Ministero ha chiarito sulla propria home page che in caso di “smart working” non deve essere verificato il possesso di green pass da parte del lavoratore.
È probabile che nei prossimi giorni ci saranno chiarimenti in relazione al nuovo obbligo, così come non si può escludere che ci saranno anche delle modifiche alle norme, sulle quali vi informeremo tempestivamente.
Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.
Cordiali saluti
Josef Vieider
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