Acconto IVA 2010
Il 27 dicembre 2010 scade il versamento dell’acconto dell’IVA. Le disposizioni dell’anno scorso sono rimaste invariate e la misura dell’acconto ammonta sempre all’88 percento. A causa delle restrizioni in caso di compensazioni di crediti IVA si consiglia un calcolo esatto.
L’acconto è dovuto sull’Iva relativa al mese di dicembre 2010, in caso di liquidazione mensile e sull’Iva relativa all’ultimo trimestre del 2010 in caso di liquidazione trimestrale. L’importo versato a titolo di acconto andrà poi a ridurre l’Iva da versare entro il 17 gennaio 2011 (relativa al mese di dicembre 2010) in caso di pagamento mensile e in caso di pagamento trimestrale quella da versare entro il termine per la liquidazione del quarto trimestre 2010 (il 16 marzo 2011 oppure, per i contribuenti che presenteranno il modello “Unico”, versando gli interessi, entro il termine per i versamenti delle imposte dirette).
Modalità e termini di pagamento | L’acconto Iva deve essere versato entro lunedì 27 dicembre 2010. Il versamento deve essere effettuato mediante il modello di pagamento “F24” ed esclusivamente attraverso la presentazione tramite invio telematico.
Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Si adottano quindi le regole generali di arrotondamento (arrotondamento matematico al centesimo). Non è possibile rateizzare il pagamento. |
|
Codici di versamento | I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello “F24” è “2010; non è necessario indicare il numero delle rate. | |
Compensazione con i crediti | Attenzione: eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè quella di novembre 2010 oppure del 3° trimestre) non possono essere compensati con l’acconto IVA!
L’acconto Iva può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2010), dalla dichiarazione Iva annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure (in determinati casi) dalla domanda trimestrale di rimborso dell’Iva. Vi preghiamo di controllare attentamente che tale eventuale credito sia effettivamente ancora disponibile e che non sia già stato utilizzato per compensare altri pagamenti di imposte. |
|
Esclusioni | L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2009 (o per l’ultimo trimestre 2010) evidenzierà un credito Iva. Sono inoltre previste una serie di esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2010 o coloro che hanno terminato l’attività prima del 1° dicembre 2010. Sono esclusi anche i regimi speciali (agricoltori, piccole attività d`impresa ecc…) Ulteriori informazioni in merito possono essere fornite telefonicamente.
L’acconto non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore a Euro 103,29. Non è comunque dovuto l’acconto se nell’esercizio precedente (dicembre 2009 o 4. Trimestre 2009) la società risultava a credito – naturalmente al lordo dell’acconto versato. |
|
Modalità di calcolo | Per il calcolo dell’acconto - che ammonta sempre all’88% - il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:
a) Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato facendo riferimento all’Iva dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2009 (dicembre 2009 o ultimo trimestre 2009). b) Metodo previsionale (1a variante): l’acconto (88 percento) viene calcolato facendo riferimento all’Iva che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (dicembre 2010 o ultimo trimestre 2010). Se di fatto poi emerge un debito Iva più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulta di conseguenza insufficiente, si rendono applicabili le relative sanzioni (30 percento dell’imposta) ed interessi. c) Metodo della pre-liquidazione (2a variante): va versato l’intero importo (100 percento) dell’Iva a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2010. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro Iva. |
|
La regola generale | L’ammontare dell’acconto è pari all’88%. Il calcolo avviene con riferimento all’Iva effettivamente dovuta per lo stesso periodo nell’anno 2009 (dicembre o quarto trimestre), comprensiva dell’acconto ed al netto dei crediti riportati.
· Liquidazione mensile: In pratica il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale (Unico 2010). Il debito IVA, cioè l’importo da considerare come base di calcolo, risulta dal rigo VH12, di cui si calcola l’88 percento. · Liquidazione trimestrale: l’importo di riferimento si deduce dai dati della dichiarazione IVA annuale per il 2009 basandosi sul seguente calcolo: [VH13 meno VL36 più VL38 meno VL39] di cui si calcola l’88 percento (risoluzione ministeriale n. 157/E23 dicembre 2004). |
|
Cessione auto con versamento IVA Mod. F24
|
Una modalità particolare di individuazione della base di riferimento è prevista per coloro che hanno effettuato versamenti a titolo di IVA relativa alla prima cessione interna di veicoli oggetto di un precedente acquisto intracomunitario e che in particolare hanno effettuato versamenti nel mese di dicembre 2009 o nel 4. Trimestre: i soggetti interessati dovranno determinare la base imponibile dell’acconto 2009 considerando il saldo della liquidazione IVA di dicembre 2009 al lordo dei versamenti effettuati con il modello F24 auto UE, quindi devono tenere conto anche dell’importo indicato al rigo VH31. | |
Varianti | Se per il calcolo dell’acconto volete adottare una delle due varianti (b o c), Vi potete mettere direttamente in contatto con il nostro Studio, così come per la soluzione di casi particolari - come il passaggio dalla liquidazione trimestrale a quella mensile e viceversa, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso dell’anno, ecc..
|
|
Calcolo dell’acconto tramite lo Studio | Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto Iva, nonché la predisposizione del modello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2010. | |
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-38 - acconti IVA