Acconto IVA per l’anno 2013

Acconto IVA per l’anno 2013

Venerdì 27 dicembre 2013 scade il termine per il versamento dell’acconto annuale IVA. Le disposizioni dell’anno scorso sono rimaste invariate e la misura dell’acconto ammonta sempre all’88%.

L’acconto è dovuto sull’IVA relativa al mese di dicembre 2013, in caso di liquidazione mensile e sull’IVA relativa all’ultimo trimestre del 2013 in caso di liquidazione trimestrale. L’importo versato a titolo di acconto andrà poi a ridurre l’IVA dovuta per il mese di dicembre 2013, da versare entro il 16 gennaio 2014  in caso di contribuente mensile o quella del quarto trimestre 2013 da versare entro il termine del 17 marzo 2014 (oppure  per i contribuenti che presenteranno il modello “Unico”, da versare entro il termine per i versamenti delle imposte dirette, con l’aggiunta degli interessi).

 

Modalità e termini di pagamento L’acconto IVA deve essere versato entro venerdì  27 dicembre 2013. Il versamento deve essere effettuato mediante trasmissione telematica del modello di pagamento “F24”.

Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all’unità di Euro. Si adottano quindi le regole generali di arrotondamento (arrotondamento matematico al centesimo). Non è possibile rateizzare il pagamento.

   
Codici di versamento I codici tributo da utilizzare sono il codice 6013 in caso di liquidazione mensile e il codice 6035 in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello “F24” è il “2013”.

 

Compensazione con i crediti Attenzione: eventuali crediti risultanti dall’ultima liquidazione IVA (cioè quella di novembre 2013 oppure quella del 3° trimestre 2013) non possono essere compensati con l’acconto IVA!

L’acconto IVA può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2013), dalla dichiarazione IVA annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda trimestrale di rimborso dell’IVA.

Vi preghiamo di controllare attentamente che tale eventuale credito sia effettivamente ancora disponibile e che non sia già stato utilizzato per compensare altri pagamenti di imposte.

   
Esclusioni L’acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2013 (o per l’ultimo trimestre 2013) evidenzierà un credito IVA. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2013 o per coloro che hanno terminato l’attività prima del 1° dicembre 2013 e per coloro che adottano determinati regimi speciali (agricoltori, piccole attività d`impresa ecc.). Ulteriori informazioni in merito possono essere fornite telefonicamente.

L’acconto non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore ad Euro 103,29.

Non è comunque dovuto l’acconto se nel periodo di riferimento dell’anno precedente (cioè dicembre 2012 o 4° trimestre 2012) la liquidazione chiudeva a credito (naturalmente prima di detrarre l’acconto versato).

   
Modalità di calcolo Per il calcolo dell’acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

a)        Metodo storico (o regola generale): l’acconto viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA dovuta per il corrispondente periodo dell’anno 2012 (cioè dicembre 2012 o ultimo trimestre 2012).

b)        Metodo previsionale (o 1a variante): l’acconto (88 percento) viene calcolato in misura pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il periodo dell’anno in corso (cioè dicembre 2013 o ultimo trimestre 2013). Se di fatto poi emergerà un debito IVA più elevato di quello previsto e l’acconto versato risulterà di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.

c)  Metodo della pre-liquidazione (o 2a variante): va versato l’intero importo (il 100 %) dell’IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al 20 dicembre 2013. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro IVA. Il presente metodo si consiglia per i casi in cui la maggior parte del fatturato viene generata negli ultimi  giorni del mese; applicando questo metodo deve essere comunque considerato l’intero fatturato del mese di dicembre fino al 20 dicembre 2013. Questo riguarda principalmente le consegne con consegna della merce entro tale data che vengono fatturate solo a fine mese.

   
Il metodo storico (regola generale) Se l’acconto viene calcolato applicando il metodo storico, la base per il calcolo dell’88%  è l’IVA effettivamente dovuta per lo stesso periodo nell’anno 2012 (dicembre o quarto trimestre), comprensiva dell’acconto ed al netto dei crediti IVA riportati dai periodi precedenti.

·           Liquidazione mensile: il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale (IVA singola 2013 o ricompresa in Unico 2013). L’importo su cui calcolare l’88% è quello  risultante dal rigo VH12.

·           Liquidazione trimestrale: il calcolo dell’acconto avviene con riferimento all’ultima dichiarazione IVA annuale (IVA singola 2013 o ricompresa in Unico 2013). L’importo su cui calcolare l’88% è il seguente: [VH13 meno VL36 più VL38]. Non si devono aggiungere gli interessi dell’1% (risoluzione ministeriale n. 157/E23 dicembre 2004).

Varianti Se per il calcolo dell’acconto IVA per l’anno 2013 volete invece adottare una delle due varianti (lettere b o c), Vi potete mettere direttamente in contatto con il nostro Studio, così come per la soluzione di casi particolari - come il passaggio dalla liquidazione trimestrale a quella mensile e viceversa, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso dell’anno, ecc..

 

Calcolo dell’acconto tramite lo Studio Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell’acconto IVA, nonché la predisposizione del modello “F24” per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarcelo entro e non oltre giovedì 19 dicembre 2013.
   
 

Sanzioni ed interessi per versamenti tardivi

In caso di versamenti tardivi o parziali sono previste sanzioni pari al 30% dell’importo dovuto, sono previste tuttavia delle riduzioni:

-          per i versamenti tardivi eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza originaria sono previste sanzioni pari allo 0,2% dell’importo dovuto per ogni giorno;

-          per i versamenti tardivi eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza originaria sono previste sanzioni pari al 3% dell’importo dovuto;

-          per i versamenti tardivi eseguiti oltre 30 giorni dalla scadenza originaria ma comunque entro la presentazione della dichiarazione IVA successiva (30 settembre 2014) sono previste sanzioni pari al 3,75% dell’importo dovuto.

Oltre agli errori sono previsti interessi del 2,5% annuo per ogni giorno di effettivo ritardo. Gli interessi e le sanzioni sono versati separatamente con codice tributo rispettivamente “1991” e “8904”. Attenzione: l’insufficiente versamento in acconto non deve essere automaticamente versato a saldo per la differenza.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-45 - 16.12.2013 Acconto Iva