Agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni edilizie – decreto convertito in legge – recenti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul cosiddetto “Bonus mobili ed elettrodomestici”
Il DL n. 63/2013 (c.d. decreto “Energia”), convertito dalla legge n. 90/2013, contiene alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio. In particolare il Legislatore ha:
- prorogato fino al 31.12.2013 la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica aumentando la stessa dal 55 al 65% (contemporaneamente viene ridotto il limite di spesa ammessa, cosicché l’importo massimo della detrazione resta in sostanza invariato);
- prorogato fino al 31.12.2013 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura aumentata del 50%, introducendo una detrazione per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo delle abitazioni oggetto di ristrutturazione fino a un limite massimo di € 10.000.
Per ulteriori dettagli rimandiamo alla nostra Circolare n. 20/2013.
In sede di conversione sono state introdotte alcune novità. Recentemente poi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare n. 29 del 18 settembre 2013 una serie di interessanti chiarimenti in merito alle novità sopra accennate e di seguito esaminate.
- La detrazione del 50% vale anche per l’acquisto di elettrodomestici:
Con la conversione in legge il legislatore ha previsto che la detrazione (50% con limite massimo di € 10.000) vale non solo per l’acquisto di mobili, ma anche per grandi elettrodomestici. Inoltre, la Circolare n. 29/2013 specifica che la detrazione vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, anche se la legge è entrata in vigore con data 4 agosto 2013.
Elettro-
domestici agevolabili |
Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di “grandi elettrodomestici” purché muniti di etichetta energetica (A+ o superiore, A o superiore per i forni). Per l’individuazione degli elettrodomestici in commento, la Circolare n. 29/2013 ricomprende: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Secondo la dottrina prevalente, non sarebbero ricomprese nelle detrazioni televisori, aspirapolvere, computer e vari elettrodomestici da cucina.
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Mobili agevolabili | Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (incluse lampade da terra). |
Con la Circolare n. 29/2013 sono stati chiariti anche alcuni dubbi:
Beni nuovi | È stato precisato che possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
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Spese accessorie | Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
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Le detrazione vale solo per immobili o parti comuni di edifici ristrutturati | Per fruire della detrazione in esame, la spesa deve essere effettuata in funzione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, che a loro volta danno diritto alla detrazione del 50%. Viene specificato, che la detrazione vale per unitá abitativa. Perciò, se vengono sostituite le finestre nel soggiorno, può essere acquistata una lavatrice e beneficiare della detrazione.
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Interventi agevolati | Il Legislatore non prevede dei limiti quantitativi minimi per gli interventi da eseguire sulle singole unità, ma valgono le regole generali: lavori di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni; manutenzione straordinaria, restauro/ristrutturazione e risanamento conservativo su singole unità immobiliari. Le cosiddette trasformazioni urbane non sono più agevolate. Un intervento minimo dovrebbe quindi essere già sufficiente per beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili o elettrodomestici. |
Avvio degli interventi | Secondo l’Agenzia delle Entrate si può beneficare della detrazione per gli interventi avviati dopo il 26 giugno 2012 e quindi prima dell’acquisto di beni agevolabili. Non è invece necessario, che il pagamento per l’intervento sia stato effettuato prima del pagamento per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici.
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Agevolazione pari ad € 10.000 per singola unità | Se il contribuente effettua interventi edilizi agevolabili su più unità immobiliari la detrazione in esame è “riconosciuta più volte”. In concreto: un proprietario di tre abitazioni ristrutturate può detrarre, per ciascuno di questi, anche le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nel limite di € 10.000. |
Semplifica-zioni per le modalità di pagamento |
In merito alle modalità di pagamento si ricorda che i contribuenti, che vogliono beneficiare della detrazione del 50 o 55%, devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali (per via dell’obbligo di applicare la ritenuta del 4%). In base alla Circolare 29/2013 è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari o contanti. |
Infine, la detrazione in esame, è da ripartire in dieci quote annuali, riconosciuta nella misura del 50% su un ammontare complessivo massimo di 10.000.
- Ulteriori interventi di riqualificazione energetica agevolabili:
La Legge n. 90/2013 ha previsto la proroga fino al 31.12.2013 della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica e l’aumento della stessa dal 55 al 65%. In sede di conversione in legge, è stato stabilito che rientrano nella detrazioni del 65% anche gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, prima esclusi. Inoltre, la Circolare n. 29/2013 specifica che la detrazione vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, anche se la legge è entrata in vigore il 4 agosto 2013.
- Provvedimenti per finanziare l’agevolazione fiscale
L’agevolazione fiscale prevista dalla legge 63/2013 sarà finanziata, parzialmente, con l’aumento dell’Iva, dal 2014, sugli allegati venduti con i giornali (esclusi i libri scolastici e universitari) e su bevande e alimenti venduti nei distributori automatici. Per i primi l’IVA passa dal 4% al 21% (22%), per i secondi passa dal 4% al 10%.
Restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-34 - 30.09.13 - Recenti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul cosiddetto “Bonus mobili ed elettrodomestici