Agevolazioni per gli autotrasportatori
Con un comunicato stampa del 30 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha confermato due agevolazioni per gli autotrasportatori. La prima riguarda una vasta platea di soggetti, mentre la seconda è riservata esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata. Le agevolazioni non hanno subito variazioni rispetto all’anno scorso.
- Credito di imposta per i premi di assicurazione versati nel 2013
Le imprese di autotrasporto merci, per conto terzi o proprio, possono recuperare anche quest’anno fino ad un importo massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione. I veicoli oggetto dell’agevolazione sono esclusivamente quelli adibiti a trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale limite è da verificare per ogni singolo veicolo.
Il credito di imposta è utilizzabile tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014, tramite compensazione in modello F24 con qualsiasi imposta o contributo. Il codice tributo da utilizzare per il credito è 6793 ed il periodo l’anno 2014.
La compensazione non rientra nel limite massimo di € 700.000 previsto per le compensazioni annue operate tramite modello F24. Un rimborso del credito non è praticabile, rimanendo quindi quella della compensazione l’unica strada percorribile.
Da non dimenticare è che se effettuata, tale compensazione sarà da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, da presentare nel 2015.
- Deduzione forfetaria di spese non documentate
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66 comma 5, primo periodo del TUIR) per il periodo di imposta 2013.
La misura della deduzione è rimasta invariata rispetto allo scorso anno.
Nello specifico, per i trasporti al di fuori del proprio Comune di residenza ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti, spetta una deduzione forfetaria giornaliera per le spese pari ad € 56. Per trasporti all’interno del proprio Comune invece, la deduzione giornaliera è fissata in € 19,60.
Per trasporti al di fuori della Regione e delle Regioni direttamente confinanti, la deduzione giornaliera è fissata in € 92.
Queste deduzioni sono valide unicamente per gli autotrasportatori in conto terzi che beneficiano del regime di contabilità semplificata. Si tratta nello specifico degli imprenditori individuali e delle società di persone con un fatturato annuo inferiore ad € 400.000.
Ulteriore clausola è che il trasporto sia effettuato direttamente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero dai soci amministratori della società di persone.
Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti,
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-25 04.06.2014 - Agevolazioni autotrasportatori