Agevolazioni per gli autotrasportatori

Agevolazioni per gli autotrasportatori

Con un comunicato stampa del 2 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato due agevolazioni per gli autotrasportatori. La prima riguarda una vasta platea di soggetti, mentre la seconda è riservata esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata. La prima agevolazioni non ha subito variazioni rispetto all’anno scorso, mentre la seconda ha subito una rilevante riduzione.

L’Agenzia delle Dogane, con il comunicato stampa n. 71811/RU del 23 giugno 2015, comunica che è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it il software aggiornato per la compilazione delle istanze di rimborso delle accise sul gasolio.

 

  1. Credito di imposta per i premi di assicurazione versati nel 2014

Le imprese di autotrasporto merci, per conto terzi o in proprio, possono recuperare anche quest’anno fino ad un importo massimo di 300 euro per ciascun veicolo, delle somme versate nel 2014 quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione. I veicoli oggetto dell’agevolazione sono esclusivamente quelli adibiti a trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale limite è da verificare per ogni singolo veicolo.

Il credito di imposta è utilizzabile tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, tramite compensazione in modello F24 con qualsiasi imposta o contributo. Il codice tributo da utilizzare per il credito è 6793 ed il periodo da indicare l’anno 2015.

Tale compensazione non rientra nel limite massimo di € 700.000 previsto per le compensazioni annue operate tramite modello F24. Un rimborso del credito non è praticabile, rimanendo quindi quella della compensazione l’unica strada percorribile.

Da non dimenticare che se effettuata, tale compensazione sarà da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015, da presentare nel 2016.

 

  1. Deduzione forfetaria di spese non documentate

Con lo stesso comunicato stampa è stata riconfermata per il periodo di imposta 2015 la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66 comma 5, primo periodo del TUIR) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). La misura della deduzione è stata però fortemente ridotta rispetto allo scorso anno.

Nello specifico, per i trasporti al di fuori del proprio Comune di residenza ma all’interno della Regione e delle Regioni confinanti, spetta una deduzione forfetaria giornaliera per le spese pari ad € 18, gli anni scorsi ammontava ad € 56. Per trasporti al di fuori della Regione e delle Regioni direttamente confinanti, la deduzione giornaliera è fissata in € 30, negli anni scorsi era pari ad € 92. Per trasporti all’interno del proprio Comune invece, la deduzione giornaliera è fissata in € 6,3, mentre finora era pari ad € 19,60.

Queste deduzioni sono valide unicamente per gli autotrasportatori per conto terzi che possono beneficiare del regime di contabilità semplificata. Si tratta nello specifico degli imprenditori individuali e delle società di persone con un fatturato annuo inferiore ad € 400.000.

Ulteriore clausola è che il trasporto sia effettuato direttamente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero dai soci amministratori della società di persone.

Le associazioni degli autotrasportatori hanno annunciato la messa in campo di iniziative di mobilitazione per protestare contro la riduzione di tali deduzioni.

 

  1. Rimborso accisa sul gasolio da autotrazione in Italia

L’Agenzia delle Dogane con comunicato stampa n. 71811/RU del 23 giugno 2015 informa che entro il 31 luglio 2015 le imprese di autotrasporto, iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di merci su strada, possono presentare la domanda per il recupero delle accise sul gasolio (carbon tax), per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno (secondo trimestre 2015). La misura del beneficio riconosciuta è pari a 214,18609 Euro per 1.000 litri di gasolio. Possono usufruire del credito di imposta le imprese che lavorano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Le istruzioni e il software aggiornato per la compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2015 sono disponibili al indirizzo www.agenziadogane.gov.it.

La legge 23.12.2014, n. 190, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato. Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando, a tal fine, che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider     

scarica la circolare C-30-07.07.2015 - Agevolazioni autotrasportatori