Agevolazioni per gli autotrasportatori

Agevolazioni per gli autotrasportatori

Come già spesso accaduto in passato, con un comunicato stampa del 5 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato due agevolazioni per gli autotrasportatori. La prima è riservata esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata, mentre la seconda riguarda una vasta platea di soggetti.

 

  1. Credito di imposta per i premi di assicurazione versati nel 2015

Le imprese di autotrasporto merci, per conto terzi o in proprio, possono recuperare anche quest’anno fino ad un importo massimo di 300 euro per ciascun veicolo, delle somme versate nel 2015 quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale (“SSN”) sui premi di assicurazione. I veicoli oggetto dell’agevolazione sono esclusivamente quelli adibiti a trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Tale limite è da verificare per ogni singolo veicolo.

Il credito di imposta è utilizzabile tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, tramite compensazione in modello F24 con qualsiasi imposta o contributo. Il codice tributo da utilizzare per il credito è 6793 ed il periodo da indicare l’anno 2016.

Tale compensazione non rientra nel limite massimo di € 700.000 previsto per le compensazioni annue operate tramite modello F24. Un rimborso del credito non è ammesso, rimanendo quindi quella della compensazione l’unica strada percorribile.

Da non dimenticare che se si effettuata, tale compensazione sarà da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016, da presentare nel 2017.

Il credito d’imposta è irrilevante per le imposte sui redditi IRES e IRPEF e anche per l’IRAP.

 

  1. Deduzioni forfetarie per spese non documentate da parte dell’imprenditore

Con lo stesso comunicato stampa è stata riconfermata la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66 comma 5, primo periodo del TUIR) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore al di fuori del comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). Le riduzioni della misura della deduzione introdotte l’anno scorso sono state nella maggior parte dei casi annullate.

Nello specifico, per i trasporti all’interno del comune di residenza (trasporto per conto terzi) la deduzione forfettaria spettante per spese non documentate è pari a 17,85 Euro giornalieri. Per trasporti al di fuori del comune di residenza la deduzione forfetaria aumenta a 51,00 Euro giornalieri.

Queste deduzioni sono valide unicamente per gli autotrasportatori per conto terzi che possono beneficiare del regime di contabilità semplificata. Si tratta nello specifico degli imprenditori individuali e delle società di persone con un fatturato annuo inferiore ad € 400.000.

Ulteriore clausola è che il trasporto sia effettuato direttamente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero dai soci amministratori della società di persone.

Nonostante in confronto agli anni precedenti siano rimaste soltanto due soglie giornaliere, nella comunicazione in sede di dichiarazione dei redditi bisogna indicare i trasporti secondo la vecchia suddivisione indicando in modo separato i trasporti all’interno del comune, all’interno della regione o in regioni confinanti e al di fuori di esse.

Chi ha già effettuato i pagamenti per l’anno 2015 senza tener conto degli importi delle deduzioni può rettificare il calcolo delle imposte e inserire il relativo credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi (quadro RX) che verrà compensato con il pagamento degli acconti.

 

  1. Deduzioni forfetarie per spese non documentate dal dipendente

Un ulteriore provvedimento invece non riguarda soltanto i piccoli imprenditori. Le società abilitate all’autotrasporto (trasporto merci per conto terzi o per conto proprio) possono in alternativa alla deduzione analitica delle spese di trasferta dei dipendenti dedurre un importo forfettario pari a:

- Euro 59,65 giornalieri per le trasferte al di fuori del comune di residenza e

- Euro 95,80 giornalieri per le trasferte all’estero.

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Distinti saluti

Dr. Josef Vieider

scarica circolare C-31-12.08.2016 - Agevolazioni per gli autotrasporti