Di seguito in breve alcuni aggiornamenti e alcune novità in materia fiscale.
Compensazione crediti di imposta/bonus energia gas e energia elettrica 2° trimestre 2023
Come già comunicato, sono stati prorogati i bonus energia – in misura ridotta – anche al 2° trimestre 2023. Con Provvedimento del 10 maggio 2023 l’Agenzia Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per la compensazione tramite mod. F24:
7015: bonus 20% per imprese energivore per il consumo del 2° trimestre 2023;
7016: bonus 10% per imprese non energivore per il consumo del 2° trimestre 2023;
7017: bonus 20% per imprese gasivore per il consumo del 2° trimestre 2023;
7018: bonus per imprese non gasivore per il consumo del 2° trimestre 2023.
La compensazione del bonus deve avvenire – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre 2023. Rammentiamo che fino al 30 maggio 2023 si può richiedere al fornitore di energia e/o gas il calcolo del bonus da utilizzare: il fornitore ha tempo 60 giorni per fornire la risposta.
Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Ricordiamo che il decreto semplificazioni del 2022 (DL 73/2022) ha innalzato la soglia per i versamenti trimestrali dell’imposta di bollo da 250 a 5.000 Euro, con effetto a partire dal 2023. Ora le nuove regole si presentano quindi alla prima scadenza del 31 maggio 2023. Le nuove regole sono le seguenti:
- Se l’importo dovuto per il 1° trimestre 2023 supera i 5.000 Euro, l’imposta andrá versata entro il 31 maggio 2023, codice tributo 2521;
- Se l’importo dovuto non supera i 5.000 Euro, l’imposta può essere versata entro il termine per il secondo trimestre 2023;
- Se anche l’importo dovuto per il 2° trimestre (codice tributo 2522, scadenza 30 settembre 2023) o detto importo sommato con quello del 1° trimestre non supera i 5.000 Euro, il versamento può essere rinviato al 30 novembre (scadenza dell’imposta del 3° trimestre) dove deve essere versato in ogni caso;
- Per l’imposta di bollo del 3° trimestre (codice 2523, scadenza 30 novembre) e del 4° trimestre (codice 2524, scadenza 28 febbraio dell’anno seguente) non sono previsti importi minimi o rinvii del versamento: l’imposta dovuta deve essere pagata alla scadenza.
Edilizia – Certificazioni SOA e detrazioni di imposta
Per le imprese esecutrici gli interventi di risanamento/ristrutturazione è richiesta la certificazione SOA se l’ammontare del singolo incarico supera l’importo di 516.000 Euro. In una recente circolare (n° 10/E del 20 aprile 2023) l’Agenzia Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulla norma del 2022, in particolare con riferimento al periodo transitorio che va dal 21 maggio 2022 al 30 giugno 2023. Soltanto per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2023 è obbligatorio il possesso della certificazione SOA da parte dell’impresa esecutrice. Ricordiamo che la suddetta soglia di 516.000 Euro non riguarda l’intero “cantiere” o intervento ma bensì il singolo incarico o appalto.
Edilizia – suddivisione bonus su dieci anni
Con il DL 11/2023 è stato previsto che le imprese cessionarie di bonus edilizi compensabili in quattro o cinque anni (di regola super-bonus o bonus abbattimento barriere architettoniche) possono optare per il prolungamento di detti bonus su un periodo di dieci anni. Tale norma si era resa necessaria in quanto la cessione a loro volta a banche e/o assicurazioni era diventata molto difficile e costosa. Per fruire del termine più ampio per la compensazione è richiesta un’apposita comunicazione, ed a tale proposito dal 2 maggio 2023 è stato reso accessibile un apposito portale.
La possibilità di „spalmare“ i crediti di imposta riguarda i super-bonus comunicati fino al 31 ottobre 2022, ed inoltre quelli comunicati fino al 31 marzo 2023 riguardanti super-bonus, bonus barriere architettoniche e sisma-bonus, semprechè non siano ancora stati fruiti. Si tratta in sostanza di bonus del 2022 e 2023. A partire dal 3 luglio 2023 la comunicazione del prolungamento potrà essere effettuata anche da un intermediario Dottore Commercialista. Attenzione: una volta optato per il prolungamento la decisione non può più essere modificata. Quindi è opportuno fare bene i propri conti. Si ha comunque tempo fino alla fine dell’anno. I contribuenti/committenti delle opere non possono utilizzare tale comunicazione, possono soltanto esercitare l’opzione in dichiarazione dei redditi. Anche per loro vale la regola che una volta effettuata l’opzione per il prolungamento non si può tornare indietro.
Se la vostra impresa ha acquistato crediti di imposta e volete spalmare su più anni il bonus, vi invitiamo a prendere contatto con il ns. ufficio.
Privatizzazione per imprese individuali
La Finanziaria del 2023 ha concesso la possibilità per gli imprenditori individuali di privatizzare gli immobili strumentali (per natura e per destinazione) di cui erano in possesso alla data del 31 ottobre 2022. La privatizzazione ha effetto dal 1° gennaio 2023 e l’imposta sostitutiva dell’8% si applica sulla differenza tra valore catastale (di regola) e valore contabile/fiscalmente riconosciuto. Il termine per fruire dell’agevolazione è il 31 maggio 2023. Ai fini IVA l’operazione è soggetta all’imposta, ma soltanto se all’atto dell’acquisto è stata applicata l’IVA (sono esclusi quindi acquisti da privati, passaggi dalla sfera privata a quella dell’impresa, acquisti effettuati prima dell’introduzione dell’IVA nel 1973). La prima rata dell’imposta sostitutiva scade il 30 novembre 2023
Nel caso siate interessati ad una privatizzazione vi preghiamo di contattarci urgentemente.
Definizione cartelle di pagamento – Proroga del termine al 30 giugno 2023
Con la nostra circolare 21/2023 vi avevamo informati sulle varie proroghe in relazione alla cosiddetta “pace fiscale”: a suo tempo non era stata prorogata la definizione delle cartelle di pagamento. Ora la proroga viene finalmente concessa (DL 51/2023), l’istanza può essere presentata fino al 30 giugno 2023. L’Agenzia Riscossioni ha poi tempo fino al 30 settembre 2023 per comunicare gli importi da versare, entro il 31 ottobre devono essere effettuati i pagamenti.
Retribuzioni in natura fino a 3.000 Euro per lavoratori dipendenti
Anche per il 2023 i lavoratori dipendenti potranno fruire di retribuzioni in natura esentasse fino a 3.000 Euro, ma, a differenza che per il 2022, soltanto se hanno figli a carico: negli altri casi il limite resta quello dei 258,23 Euro (come in passato), così la previsione del DL 48/2023. Fino al suddetto importo possono essere rimborsate ai dipendenti anche le bollette/fatture di energia elettrica, gas e acqua. La norma non fa riferimento né al reddito del dipendente né al numero di figli a carico: il percipiente deve soltanto fornire almeno un codice fiscale di un figlio a carico.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider