Aggiornamento libri e registri – emissione note di credito – principio di cassa allargato
- Aggiornamento libri e registri del 2015 da concludere entro il 30 dicembre 2016
Come noto, le registrazioni contabili ed il libro inventari (per le imprese in regime di contabilità ordinaria) vanno stampati entro tre mesi dal termine per l’invio della relativa dichiarazione dei redditi. Quindi in riferimento al 2015 i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare sono tenuti ad effettuare le suddette stampe entro il 30 dicembre 2016. La stampa cartacea può essere omessa qualora si effettui l’archiviazione elettronica della contabilità nel rispetto della disciplina vigente (con l’applicazione della marcatura temporale!).
In generale ai fini delle imposte dirette le rilevazioni contabili devono essere effettuate entro 60 giorni, mentre per l’IVA le registrazioni vanno in ogni caso aggiornate entro i termini previsti per le liquidazioni periodiche dell’IVA; la stampa cartacea può invece essere effettuata anche solamente una volta l’anno entro la suddetta scadenza. Pertanto in caso di esercizio sociale coincidente con l’anno solare, entro il 30 dicembre 2016 vanno stampati i registri IVA, il libro giornale, il registro dei beni ammortizzabili, ed il libro inventari relativi al 2015.
Questo termine vale per il registro dei beni ammortizzabili tenuto in formato elettronico (costituisce la regola), mentre in caso di tenuta manuale andava aggiornato entro il 30/09/2016. In questo registro vanno annotati l’anno di acquisto dei beni, il costo di acquisto storico, eventuali rivalutazioni e svalutazioni, il fondo ammortamento, il tasso d’ammortamento, l’ammortamento annuale, nonché eventuali cessioni o dismissioni dell’esercizio.
- A norma dell’art. 2217 del C.C. l’inventario va redatto annualmente e deve contenere l’indicazione di tutte le poste attive e passive dell’impresa. E’ possibile rimandare a tabelle ed elenchi più dettagliati tenuti separatamente, come ad esempio al registro dei beni ammortizzabili o ai partitari dei clienti. L’inventario annuale si chiude con il bilancio, quindi vanno ricompresi stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e successivamente datato (termine ultimo il 30/12/2016) e firmato.
Alla stampa del libro giornale e del libro inventari vanno applicate le marche da bollo:
- Euro 32,00 ogni 100 pagine per imprese individuali, società di persone, cooperative e consorzi;
- Euro 16,00 per società di capitali.
Queste possono essere applicate sotto forma di valori bollati (con data non successiva al 30/12/2016) oppure essere corrisposte mediante modello F23 (codice tributo 458R), nel qual caso nei libri e registri vanno indicati gli estremi del pagamento.
Le pagine vanno numerate progressivamente e devono ricomprendere anche l’indicazione del rispettivo esercizio. N.B.: Restiamo volentieri a Vs. disposizione in riferimento all’aggiornamento del libro inventari.
Archiviazione digitale:
In caso di archiviazione digitale, questa si intende completata con l’applicazione della firma digitale e della marcatura temporale. Anche l’archiviazione digitale annuale per l’esercizio 2015 va effettuata entro il 30 dicembre 2016.
- Note di credito IVA per crediti inesigibili
Dal 2016 il cedente o prestatore può sempre emettere una nota di credito nell´ipotesi di mancato pagamento, in seguito a procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- nell´ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale giudiziario di pignoramento risulti che presso il terzo non vi sono beni o crediti da pignorare;
- nell´ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l´impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
È stata ridefinita anche l´emissione di note di credito in presenza di contratti a esecuzione continuata e/o periodica: Nell´ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento del cessionario o committente, la nuova disposizione prevede che l´emissione della nota di variazione in diminuzione si applichi per le cessioni o prestazioni per cui l´inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale.
Infine ai sensi dell’art. 26 co. 10, del DPR 633/72, è concessa la facoltà di emettere nota di variazione IVA in diminuzione, per le fattispecie previste a norma di legge, anche da parte dei cessionari o committenti per le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge.
Inoltre:
- fallimento: la nota di credito per l’IVA può essere emessa solo dopo il decorso dei termini per l’impugnazione del piano di riparto o per l’impugnazione della conclusione della procedura;
- liquidazione coatta amministrativa: vale quanto indicato qui sopra;
- concordato fallimentare: non prima dell’omologazione del concordato;
- concordato preventivo (art. 160 e s. L.F.): approvazione della procedura da parte del tribunale ed adempimento da parte dell’impresa degli impegni assunti. A questo punto la procedura si conclude, ed è quindi possibile emettere nota di credito per l’IVA inesigibile.
- accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis e s. L.F.): nel momento in cui diviene certa l’inesigibilità del credito.
A tal proposito si ricorda che per le note di credito valgono le medesime disposizioni previste per le fatture d’acquisto: la rettifica deve essere effettuata entro il secondo periodo d’imposta successivo all’anno in cui è maturato il diritto alla detrazione della relativa IVA. Pertanto nella dichiarazione IVA per l’anno 2016 è ancora possibile registrare note di credito per crediti inesigibili sorti nel 2014 nell’ambito delle procedure menzionate.
N.B.: raccomandiamo quindi di verificare se entro il 31/12/2016 sia ancora possibile emettere note di credito ai sensi delle disposizioni menzionate.
- Principio di cassa allargato e compensi amministratori per il 2016
Le retribuzioni per il 2016 a dipendenti e collaboratori con reddito assimilato al lavoro dipendente devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2017 per poter essere ritenuti come conseguiti nel 2016 e certificati nella certificazione unica (CU) nonché dichiarati nel modello 770 per il 2016.
I compensi relativi a libere collaborazioni, ed in particolare i compensi in favore di membri del consiglio d’amministrazione ai fini fiscali sono deducibili ancora nel 2016 solo se corrisposti entro il 12 gennaio 2017. Questo principio di cassa allargato non vale invece per gli amministratori che fatturano i loro compensi amministratori mediante la loro posizione IVA: in questi casi la deducibilità del relativo costo ancora nel 2016 opera solamente a condizione che il pagamento sia avvenuto entro il 2016.
Inoltre ai fini della deducibilità fiscale è necessaria la presenza di un’apposita delibera, che eventualmente è ancora possibile assumere entro la fine dell’anno.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica circolare C-49-29.12.2016 - adempimenti di fine anno