Di seguito una breve sintesi di ulteriori novità di fine anno, riguardanti principalmente i privati e gli enti non commerciali, contenute nella Legge di Bilancio 2024 e in varie riforme attuate a cavallo dell'anno.
Scadenze anticipate per le dichiarazioni dei redditi (Art. 11 D.Lgs. Nr. 1/2024)
Nell'ambito della riforma fiscale di cui alla legge 111/2023, il provvedimento attuativo D.Lgs. 1/2024 ha uniformato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In particolare, il decreto prevede un’anticipazione di 2 mesi dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi IRPEF/IRES e IRAP. Di conseguenza, le dichiarazioni per l'anno solare 2023 dovute da persone fisiche, società di persone e associazioni dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2024. Le società di capitali e gli enti soggetti all'IRES, invece, dovranno presentare la dichiarazione entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Le novità si applicheranno a partire dal 2 maggio 2024 e quindi riguarderanno essenzialmente tutte le dichiarazioni dei redditi per il 2023.
A partire dal 2025, inoltre, dovrebbe essere possibile inviare le dichiarazioni a partire dal 1° aprile (e non più a partire dal 1° maggio) dell'anno successivo; naturalmente, l'invio anticipato dà diritto al contribuente di compensare prima eventuali crediti d'imposta.
Inoltre, anche i soggetti passivi che non possiedono redditi da lavoro o da pensione dovrebbero essere autorizzati a presentare il modello 730, a condizione che non siano titolari di partita IVA. Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770 vanno presentate dal 1° aprile al31 ottobre dell'anno successivo.
Semplificazione moduli di registrazione (Art. 15 D.Lgs. 1/2024)
Già per il 2023 si applicheranno notevoli semplificazioni delle dichiarazioni IVA e IRAP: tutte le informazioni che non sono essenziali per la determinazione dell'imposta, o già note all’Amministrazione Finanziaria attraverso altre fonti, saranno progressivamente eliminate.
Semplificazioni per il pagamento delle imposte (D.lgs. 1/2024)
Qualora si scelga l'opzione per il pagamento rateale nella dichiarazione dei redditi e per il primo acconto, gli importi delle rate saranno dovuti nel periodo compreso tra luglio e dicembre sempre il 16 del mese senza fare distinzione tra chi possiede una partita IVA e chi no (eventualmente con scadenza alla fine del mese). Tale standardizzazione eviterà possibili errori in materia.
I debiti tributari relativi all'IVA e alle ritenute fiscali sui compensi ai liberi professionisti che non superano l'importo di 100 euro (in precedenza 25,82 euro) sono differiti e devono essere versati con il pagamento relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.
Le ritenute fiscali dei condomini scadono il 16 giugno e il 16 dicembre.
Tale semplificazione è in vigore a partire da gennaio 2024.
Avvisi di accertamento (Art. 10 D.Lgs 1/2024)
Durante il periodo tra agosto e dicembre, non sarà più possibile notificare gli avvisi di accertamento fiscale, e ciò al fine di migliorare il rapporto tra i contribuenti e le autorità fiscali. Resta difficile stabilire se tale misura possa migliorare le relazioni tra i soggetti menzionati.
Nuova IRPEF (Art. 1 D.Lgs. 216/2023)
Limitatamente al 2024, le aliquote IRPEF saranno ridotte da quattro a tre, con l'effettivo accorpamento degli scaglioni di reddito del 23% e del 25%.
Ciò comporterà le seguenti modifiche per il 2024:
Reddito in € per il 2023 | Aliquote |
Livelli di reddito in € per il 2024 |
Aliquote |
fino ai 15.000 | 23% | fino a 28.000 | 23% |
oltre 15.000 fino 28.000 | 25% | ||
oltre 28.000 fino 50.000 | 35% | oltre 28.000 fino 50.000 | 35% |
oltre 50.000 | 43% | oltre 50.000 | 43% |
Le nuove aliquote comportano un vantaggio fiscale, cioè un risparmio, pari a 260 euro per i redditi superiori a 28.000 euro. Tuttavia, per i redditi superiori a 50.000 euro, è previsto invece uno zoccolo base di 260 euro, entro il quale vengono annullate le spese altrimenti deducibili, con il risultato che l'onere fiscale rimane sostanzialmente invariato. Sono escluse da questo taglio le spese mediche, le donazioni ad organizzazioni caritatevoli e del terzo settore e - strano ma vero - le donazioni ai partiti politici.
La nuova tabella IRPEF, oggetto di numerose controversie politiche, per il momento non apporterà dunque grandi cambiamenti. Tuttavia va notato che è limitata al 2024. Pertanto si può ancora sperare in una "flat tax" in futuro.
Prestazioni esenti da imposte (Art. 1 – Abs. 16 – 17 HG)
Sempre limitatamente al 2024, la soglia di non imponibilità per i compensi in natura sarà aumentata da 258,23 euro a 1.000 euro. Per i dipendenti con figli a carico (reddito fino a 4.000 euro fino all'età di 24 anni, un reddito fino a 2.840,51 euro oltre i 24 anni), la soglia di non imponibilità sarà portata a 2.000 euro. Va ricordato, che l'esenzione fiscale dell'anno 2023 era pari a 3.000 euro. Il lavoratore è tenuto a informare il proprio datore di lavoro, tramite un'autodichiarazione, che egli ha diritto al fringe benefit aumentato. Oltre ai benefici in natura, possono essere concessi anche benefici in denaro per il rimborso delle spese di energia elettrica, gas e acqua per uso privato nonché, attualmente, anche per il rimborso delle spese per l'affitto e gli interessi del mutuo per l'acquisto della prima casa.
Tassazione premi di rendimento (Art. 1 Abs. 18 HG)
Per il 2024 è prevista anche la tassazione agevolata sui premi di rendimento per i lavoratori dipendenti, in conformità con le disposizioni precedenti: L'imposta sostitutiva è pari al 5% e si applica ai bonus fino a un limite massimo di 3.000 euro (in alcuni casi fino a 4.000 euro) per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente fino a un massimo di 80.000 euro/anno.
Rivalutazione immobili e partecipazioni (Art. 1 Abs. 52-53 HG)
Dal momento che l'attuazione della riforma fiscale ai sensi della L. 111/2023 è stata ritardata su tale tematica, viene prorogata la tassazione sostitutiva per le plusvalenze da partecipazioni e terreni. La norma si applica ai beni posseduti privatamente (e non ai beni aziendali) alla data del 1° gennaio 2024. Come negli anni precedenti, l'imposta sostitutiva, che viene calcolata con riferimento al valore di perizia, rimane invariata al 16%. La perizia di stima e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024, con la consueta rateizzazione con interessi pari al 3% annui. A livello di contenuti, si applica la stessa normativa dello scorso anno.
Imposte sul patrimonio (Art. 1 Abs. 91 HG)
L'imposta "Ivie" sui beni immobili all'estero sarà aumentata dallo 0,76% al 1,06%. Anche l'imposta patrimoniale "Ivafe" per le attività finanziarie sarà aumentata dallo 0,2% al 0,4%, ma solo limitatamente alle attività detenute nei cd. paradisi fiscali. Nota: come risaputo, la Svizzera non sarà più considerata un paradiso fiscale a partire dal 2024, quindi l'aliquota precedente dello 0,2% rimarrà in vigore.
Metalli preziosi (Art. 1 Abs. 92 HG)
La Legge di Bilancio abolisce la norma secondo la quale solo il 25% dei proventi della vendita di metalli preziosi (ad esempio oro e argento) da parte di persone fisiche (non imprenditori) è imponibile, data la difficoltà di dimostrare i costi di acquisto. Ora, il 100% del ricavato della vendita è generalmente tassabile come reddito diverso, a meno che il venditore non sia in grado di fornire prove analitiche dei costi di acquisto. Per inciso, il reddito è soggetto a un'imposta sostitutiva pari al 26%.
Novità in materia di processo e contenzioso tributario /D.Lgs. 220/2023)
Il 3 gennaio 2024, in attuazione della riforma fiscale di cui alla L. 111/2023, è stato pubblicato il D.lgs. 220/2023, che apporta delle modifiche sostanziali al processo tributario. La norma è entrata in vigore a partire dal 4 gennaio 2024. Di seguito una breve sintesi delle novità più importanti:
- le procedure di mediazione, che in base all'esperienza passata non hanno apportato alcun risultato se non perdite di tempo e spese, saranno infine abolite, per cui a partire da gennaio 2024, anche per importi minimi in contestazione, il ricorso dovrà essere presentato presso la Commissione Tributaria entro 30 giorni dalla notifica del ricorso all’Ufficio, senza necessità di attendere prima un eventuale tentativo di mediazione.
- in futuro sarà possibile, inoltre, instaurare una procedura di conciliazione anche in Cassazione, in base alla quale le sanzioni amministrative saranno ridotte fino al 60% delle sanzioni minime.
- Anche il rigetto di una domanda di annullamento di un atto in via di autotutela potrà ora essere impugnato. Si tratta di una novità che verrà applicata ai rigetti emessi a partire dal 18 gennaio 2024. Tale modifica fa sperare che si evitino così costosi accertamenti fiscali.
- Le decisioni della Commissione tributaria di primo e secondo grado, per le quali in passato si doveva attendere anche un anno, dovranno essere prese subito dopo l'udienza e comunicate al massimo entro 7 giorni.
- E dopo la carota arriva il bastone: i casi in cui l’Ufficio può essere condannato al pagamento delle spese processuali sono drasticamente ridotti, in particolare per tutti i casi in cui il contribuente espone i propri argomenti di difesa soltanto durante il procedimento. Ciò significa, che per evitare le spese processuali, tutte le carte dovranno essere scoperte durante la procedura d'esame, anche con il rischio che l'ufficio possa motivare il suo accertamento a suo favore. In altre parole, un'arma a doppio taglio!
- Inoltre, saranno introdotte diverse modifiche procedurali, ad esempio per il conferimento di una procura processuale (a partire dal 2 settembre 2024) e per quanto riguarda la digitalizzazione, con conseguente velocizzazione della procedura; tuttavia, le varie semplificazioni rappresentano generalmente facilitazioni per le autorità fiscali e non per i contribuenti stessi.
Modifiche allo statuto dei contribuenti – „interpello“ (D.lgs. 219/2023)
La possibilità di richiedere informazioni vincolanti alle autorità fiscali (cd. "interpello") è fortemente limitata. Le questioni già chiarite precedentemente non sono più ammesse. E soprattutto, verrà applicato un tributo che potrà essere determinato di volta in volta, a seconda delle dimensioni del contribuente (fatturato) e della complessità della questione.
In compenso, viene istituita una procedura informativa semplificata per le persone fisiche e le società di persone con contabilità semplificata (sono quindi escluse le imprese individuali e le società di persone con contabilità ordinaria). Questa procedura è gratuita e consente di presentare domande alla banca dati dell'amministrazione finanziaria. Qualora non si ottenga risposta, è possibile presentare un interpello.
Il regolamento prevede inoltre un'interessante clausola di salvaguardia: se il contribuente è in grado di dimostrare di aver agito in conformità con la banca dati e la procedura di informazione semplificata, non possono essere applicati interessi o sanzioni in caso di verifica successiva, anche se l'interpretazione da parte delle autorità fiscali è cambiata successivamente.
Nota: se tale riforma verrà effettivamente attuata nella sua attuale formulazione, rappresenterà un importante passo in avanti in termini di sicurezza giuridica per i privati e le piccole imprese.
Modifiche allo statuto del contribuente (D.lgs. 219/2023)
Ai contribuenti viene garantito il diritto fondamentale all'ascolto: nel caso di verifiche fiscali, il contribuente deve essere convocato per una udienza, con un periodo di preavviso di almeno 60 giorni, prima dell'emissione di un accertamento fiscale ed essere messo in condizione di presentare una propria esposizione dei fatti.
Ai contribuenti viene inoltre concesso il diritto di prendere visione dei fascicoli. Finalmente sarà possibile per il contribuente prendere visione del proprio fascicolo di accertamento fiscale nel corso di verifiche e ispezioni, anche prima della notifica dell'avviso di accertamento, allo scopo di conoscere le irregolarità ai lui contestate da parte dell’Ufficio.
Tali principi, se attuati secondo la loro enunciazione, potrebbero modificare il rapporto tra le autorità fiscali e i contribuenti. Il principio di proporzionalità si applica anche alle sanzioni amministrative.
Modifiche allo statuto del contribuente – calcolo degli interessi (D.lgs. 219/2023)
Altra importante modifica: il calcolo degli interessi negli avvisi notificati in passato risultava essere un libro chiuso. A partire dal 18 gennaio 2024, negli avvisi di accertamento dovranno essere indicati la base giuridica, la base imponibile, il periodo di calcolo e il tasso di interesse applicato.
Restando a Vostra disposizione per eventuali ulteriori richieste
Josef Vieider