Approvata dal Governo la bozza di legge finanziaria per il 2017 con novità positive per imprese e privati
Il Consiglio dei Ministri ha approvato già a metà ottobre la bozza di legge finanziaria 2017, ma, a seguito delle diatribe con la Commissione Europea, ha presentato il testo della legge al Parlamento italiano per la discussione e approvazione soltanto a fine ottobre. Per esperienza sappiamo che prima dell’approvazione della versione definitiva ci saranno numerose ed anche sostanziali modifiche. Ciononostante intendiamo esporvi le novità più importanti affinché si possano eventualmente prendere determinate decisioni per tempo. Vi invitiamo a contattarci per chiarire eventuali aspetti della anzidetta legge o per chiarire dubbi.
1. Novità per imprese e lavoratori automoni
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Proroga del maxi-ammortamento extracontabile del 140% (Art. 3) |
È stata prorogata di un anno l’agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2016 che prevede la possibilità di usufruire di un ammortamento straordinario del 140% sugli investimenti in immobilizzazioni materiali nuove la cui aliquota di ammortamento sia non inferiore al 6,5%.
Si tratta essenzialmente del riconoscimento ai soli fini fiscali di un aumento extracontabile del 40% superiore al costo di acquisto: riguarda le imposte IRPEF ed IRES (è esclusa l’IRAP). Questa agevolazione sarebbe in scadenza a fine anno, ma è stata prolungata di almeno un altro anno. Gli immobili continuano ad essere esclusi. Per il 2017 è prevista un’ulteriore limitazione relativa alle autovetture: il maxi-ammortamento è riconosciuto solo per le quelle autovetture senza le quali non sarebbe possibile l’attività d’impresa (p.es Taxi, scuole guida…) Ne consegue che dal 1° gennaio 2017 sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in veicoli a deducibilità limitata e in veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti Autocarri e altri mezzi di trasporto invece possono ancora usufruire dell’agevolazione. Suggerimento: nonostante le possibili modifiche alla legge di bilancio si può dare per scontato che il maxi ammortamento del 140%, resti in vigore senza variazioni significative (a parte le auto) anche nel prossimo anno. Possono quindi essere evitati investimenti affrettati a fine esercizio. Al contrario: come spiegato nel prossimo paragrafo relativo all’iper-ammortamento, potrebbe essere vantaggioso il differimento di alcuni investimenti al prossimo anno!
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Iper-ammortamento del 250% per investimen-ti nell’ industria 4.0 (Art. 3) |
Investimenti in innovazioni tecnologiche e digitali (parola chiave “Industria 4.0”) tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2017 possono, ai fini fiscali, essere ammortizzati al 250%; l’ammortamento figurativo in dichiarazione dei redditi può quindi essere aumentato non solo del 40% bensì del 150%.
Quali beni ricadano nella definizione di tecnologia e innovazione digitale “Industria 4.0” è descritto nella tabella allegata alla bozza di legge. Sono agevolate circa 50 categorie di prodotti, suddivisi in tre aree: 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti 2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità 3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0.
Non è invece stato concesso l’iper-ammortamento per i software e le piattaforme relativi ai suddetti investimenti tecnologici per l'automazione e il controllo dei processi produttivi, la gestione del prodotto e le banche dati di monitoraggio. Anche per questi software sarà riconosciuto un ammortamento straordinario del 40% (per un totale di 140%, come nelle "normale" immobilizzazioni materiali). Alleghiamo l’elenco dei beni che usufruiscono dell’agevolazione suddiviso in gruppo A, che identifica i beni materiali e gruppo B che identifica i beni immateriali. Attenzione: Per gli investimenti in corso o programmati, che rientrano nel campo di applicazione del nuovo finanziamento, si consiglia di rinviare la consegna al 2017. Si prega a tale scopo di analizzare attentamente l'allegato A).
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Investimenti fino al 30.06.18 |
Tanto il maxi-ammortamento (140%) quanto l’iper-ammortamento (250%) dovrebbero essere riconosciuti fino al 30 giugno 2018 qualora venga versato un acconto minimo del 20% per nuovi investimenti entro il 31 dicembre 2017.
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Credito d’imposta per R&S (Art. 4) |
Per investimenti in ricerca e sviluppo negli anni dal 2017 al 2020 dovrebbe essere riconosciuto un credito d’imposta del 50% (finora del 25%) sull’incremento delle spese rispetto agli anni precedenti.
I presupposti sono che: - le spese per R&S nel periodo d’imposta siano almeno pari a 30.000 Euro e - si realizzi un incremento delle spese rispetto al triennio precedente. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione già dall’anno successivo a quello in cui i costi sono sostenuti. |
Privatiz-zazione e assegnazione di beni strumentali (Art. 70) |
Le cessioni agevolate e l’assegnazione agevolata ai soci di beni mobili/immobili, originariamente possibili fino al 30 settembre 2016, sono state prorogate alle stesse condizioni con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2016 e fino al 30 settembre 2017.
Non è ancora chiaro che cosa s’intenda con “effetto retroattivo”. Allo stesso modo dovrebbero essere estese fino al 31 maggio 2017 le privatizzazioni di beni immobili posseduti dalle ditte individuali alla data del 31 ottobre 2016.
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Riduzione dell’aliquota IRES |
L’attuale aliquota IRES del 27,5% dovrebbe essere ridotta al 24% dal 2017.
La tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate sarà conseguentemente rettificata sulla base di questa modifica per mantenere invariata la pressione fiscale sugli azionisti privati.
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IRI (Art. 68) |
Premesso che si discute ormai da anni dell’introduzione di un’imposta reddituale proporzionale sugli utili non distribuiti da imprenditori individuali e società di persone, il decreto prevede che, a partire dal 2017, le imprese individuali e le società di persone che non hanno optato per la contabilità semplificata scontino un’imposta fissa del 24% sugli utili non distribuiti (la cosiddetta “IRI”). È previsto inoltre che anche le Srl in trasparenza possano optare per tale nuova tipologia di imposizione.
L‘opzione per “l’IRI” ha una durata quinquennale. La base di calcolo è data degli utili annuali realizzati, al netto di eventuali distribuzioni. Si tratta essenzialmente di una tassazione separata che esclude eventuali altri crediti d’imposta. Il debitore dell’imposta in questione è rappresentato dalla società stessa. Parimenti dovrebbero essere previste delle regole per il trattamento delle perdite fiscali che finora venivano riportate e/o dedotte dal socio. Le somme che il socio/imprenditore dovesse prelevare dall’impresa sono invece tassate in capo allo stesso secondo le regole IRPEF ordinarie. Rimane da capire come verranno controllati i prelievi di utili e le eventuali presunzioni di abusi. Nota: L'innovazione porta in sostanza ad una tassazione giuridicamente neutrale degli utili societari dal 2017 e non può che essere accolta positivamente! |
Rivalutazione beni d’impresa (Art. 69) |
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa, prevedendo la possibilità di effettuare nei bilanci 2016, esclusivamente ai fini fiscali, una rivalutazione di tutti i beni aziendali già presenti nel bilancio dell’esercizio precedente (al 31.12.2015), a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni non ammortizzabili e del 16% per i beni ammortizzabili. Si precisa tuttavia che il maggior valore dei beni, derivante da tale rivalutazione, è riconosciuto ai fini fiscali appena a partire dal 2019, per quanto concerne gli ammortamenti, e a partire dal 2020 con riferimento alle plus/minusvalenze realizzate. È inoltre possibile affrancare, anche parzialmente, la riserva di rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. A meno che in sede di conversione della legge di stabilità non vengano apportati dei miglioramenti, tale provvedimento può considerarsi interessante soltanto in casi particolari, soprattutto considerato il fatto che, a partire dal 2017, la tassazione ordinaria verrà ridotta. |
Tassazione “per cassa“ delle imprese minori (Art. 5) |
Nell’ambito delle varie semplificazioni, di cui si parla ormai da anni, rientra anche la seguente novità: con la modifica dell’art. 66 del TUIR è data alle imprese minori, ammesse al regime di contabilità semplificata (ricavi non superiori ad Euro 400.000, in caso di prestazioni di servizi, e ad Euro 700.000 per tutte le altre attività), la possibilità di optare per la tassazione del reddito in base al principio di cassa. Di conseguenza l’imposta è determinata sulla base del reddito d’impresa derivante dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi/altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute, apportando alcune “correzioni” per quanto concerne l’autoconsumo, i redditi immobiliari, le plus/minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive nonché le rimanenze iniziali/finali. L’opzione in questione trova applicazione anche ai fini IRAP. Con un apposito decreto ministeriale saranno in seguito definite le modalità attuative.
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Sabatini - ter (Art. 13) |
L’incentivo rivolto alle PMI ad effettuare nuovi investimenti, introdotto con la c.d. “Sabatini – ter”, è stato prorogato fino a fine 2018. In caso di investimenti innovativi è inoltre previsto un incremento dell’incentivo pari al 30%. |
Limite autoveicoli (Art. 8) |
È stato incrementato il limite di rilevanza fiscale, passando dagli attuali Euro 18.075,99 ad Euro 25.822,84, con riferimento ai costi sostenuti per l’acquisizione di autovetture, mediante leasing finanziario, a favore degli agenti di commercio. Resta invariato il limite per le altre imprese e per i lavoratori autonomi, con riferimento ai quali il tetto massimo resta pari a 35.000.000 Lire, così come determinato negli anni ‘90.
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Riduzione agevolazione ACE (Art. 68) |
Per il 2017 è prevista la diminuzione al 2,3% (attualmente: 4,75% - a partire dal 2018: 2,7%) dell’aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale del capitale proprio (c.d. deduzione ACE). Saranno inoltre introdotte nuove misure volte a contrastare l’abuso di questa agevolazione.
Si evidenzia il maggior impatto che potrebbero avere le modifiche apportate all’agevolazione in questione sulle società di persone e sulle imprese individuali, alla luce del fatto che per queste ultime l’ACE sarebbe determinata con riferimento ai soli incrementi di patrimonio netto, anziché patrimonio netto cumulativo proprio. Sembra inoltre che tale novità abbia effetto retroattivo per il periodo d’imposta 2016, tant’è che le società di persone e le imprese individuali con elevato capitale proprio si trovano sin d’ora a dover far fronte ad un maggior onere.
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Studi di settore |
Anche per gli studi di settore sono previste delle novità, nello specifico gli stessi non dovrebbero più rappresentare uno strumento di controllo, ma trasformarsi in un indicatore del grado di affidabilità del contribuente, prevedendo per i soggetti ritenuti “affidabili” un sistema premiale (tra gli altri, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento). Gli effettivi risvolti pratici di tale modifica sono tutti da verificare; in ogni caso risulta prematuro poter parlare ad oggi di una “abolizione” degli studi di settore. |
Riporto delle perdite (Art. 68) | A partire dal 2017 la limitazione dell’80%, prevista per la deducibilità delle perdite portate a nuovo, è estesa agli interessi passivi indeducibili (eccedenti il 30% del ROL) e alle eccedenze ACE.
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Investimenti in start- up (Art. 14) |
Dal 2017 è riconosciuta agli investitori in start-up innovative una detrazione (IRPEF)/deduzione (IRES) pari al 30% degli investimenti effettuati, fino ad un investimento massimo di Euro 1.000.000. Ai fini della detraibilità/deducibilità l’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
Un consiglio: vale la pena effettuare un approfondimento con riferimento alla definizione di start-up e alle agevolazioni ad esse connesse. |
2. Novità per terreni ed immobili:
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Detrazione 50% e 65% |
La Legge di stabilità per il 2017 prevede la proroga, in questo caso per un anno, della detrazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione nella misura del 50%) e sugli interventi di riqualificazione energetica (detrazione nella misura del 65%) alle stesse condizioni previste per il 2016.
La proroga della detrazione fiscale è prevista anche per quelle unità acquistate da un’impresa costruttrice la quale ha effettuato un’opera di ristrutturazione dell’intero edificio e che provveda a rivendere le unità entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. (detrazione del 50% sul 25% del prezzo di acquisto, fino ad Euro 96.000). Nota bene: si tratta solamente di un decreto provvisorio per cui non si può escludere che subisca modifiche prima dell’approvazione definitiva
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Interventi di riqualifica-zione energetica su parti comuni condomi-niali |
Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è prevista l’estensione della detrazione in esame alle spese sostenute fino al 2021 compreso.
La detrazione è riconosciuta nella maggior misura del: - - 75% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio; - - 70% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva. Le detrazioni: - - sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare; - - sono usufruibili per interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per gli interventi in esame è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Suggerimento: nel caso in cui stiate effettuando dei lavori di ristrutturazione che ricadono nella fattispecie in esame, Vi consigliamo di valutare la possibilità di rinviare i pagamenti a gennaio (oppure di aspettare almeno la fine di dicembre per conoscere con certezza l’entità esatta dell’agevolazione).
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bonus fiscali per l’acquisto di mobili ed elettro-domestici (art. 2)
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Allo stesso modo dovrebbe essere prorogato per un altro anno il bonus del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino ad un massimo di € 10.000. Resta il noto presupposto dell’intervento di ristrutturazione in capo all’abitazione.
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Agevola-zione in scadenza |
Nella bozza di Legge di Stabilità 2017 non è invece prevista la proroga della detrazione dall’Irpef del compratore del 50% dell’IVA pagata in fattura per gli acquisti di abitazioni ad alta efficienza energetica, di nuova costruzione o ristrutturate dalle imprese costruttrici. NB: questa detrazione potrebbe essere prorogata in fase di approvazione della bozza di Legge.
Si raccomanda di seguire attentamente l’evolversi della normativa di riferimento.
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Trasferi-menti immobilia-ri nell’ ambito delle vendite giudiziarie (art. 7) |
L’agevolazione fiscale sui trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie (art. 16, DL n. 18/2016) è stata prorogata al 30 giugno 2017. Tali trasferimenti sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L’unica condizione per usufruire della riduzione dell’imposta di registro è la seguente: il contribuente deve dichiarare, all’atto dell’acquisto, che intende rivendere l’immobile entro cinque anni (prima erano due anni). In mancanza di ritrasferimento entro i cinque anni, le imposte di registro e ipocatastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora. |
Zone sismiche |
Con il “Sisma Bonus” sarà possibile detrarre in 5 anni fino all’80% delle spese effettuate sull’immobile per migliorare e ristrutturare nelle zone ad alto rischio sismico. L’importo massimo per il quale si può richiedere il “Sisma Bonus” è di 48.000 euro.
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Bonus riqualificazione alberghi (art. 2) |
Il credito d’imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute per la realizzazione di lavori di riqualificazione, l’eliminazione delle barriere architettoniche e le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo, c.d. bonus “riqualificazione alberghi”, è riconosciuto anche per il 2017 e 2018. Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.
Le istanze si inviano tramite accesso al portale del Ministero con una procedura che funziona come una “gara a tempo”: la detrazione spetta nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Vi informeremo nel dettaglio, non appena saranno introdotte le disposizioni attuative e fissate le scadenze.
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Agricoltori (art. 11 e art. 46) |
Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF. I giovani agricoltori (fino a 40 anni) sono inoltre esonerati dal versamento dei contributi previdenziali nei primi 3 anni di attività. |
3. Modifiche in ambito IVA:
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Introduzione del Gruppo IVA (Art. 6) |
Una delle novità fiscali della legge di Bilancio 2017 è l’introduzione, nella disciplina IVA, del c.d. Gruppo IVA, considerato un unico soggetto d’imposta. In pratica, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non saranno considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. La costituzione del Gruppo IVA rappresenta un’alternativa alla vigente liquidazione IVA di gruppo. Tale novità sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2018, previa approvazione da parte dell’UE.
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Note di variazione procedure concorsuali (Art. 71) |
È stata eliminata la possibilità, prevista dalla Finanziaria 2016, relativamente all’emissione delle note di variazione a partire dalla data in cui l’acquirente/ committente è assoggettato alla procedura concorsuale in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa della stessa. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura.
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Aliquote iva |
È previsto il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (al 13%) all’1.1.2018. In pratica per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 10% e 22%. |
4. Altre modifiche:
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Premi produttivi-tà (Art. 23) |
È riconfermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa:
- su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000). Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro; - con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).
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Rivalutazione terreni e partecipa-zioni |
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. L’imposta sostitutiva da versare sarà pari al 8%.
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Voluntary disclosure - bis |
Fino al 31 luglio 2017 potranno essere inviate le domande, per aderire alla nuova voluntary disclosure bis per il rimpatrio di capitali detenuti all’estero con il medesimo meccanismo adottato nel 2016. Le annualità interessate saranno quelle relative al periodo 2010-2015. Si prevede un prelievo del 35% degli accrediti e del 15% degli addebiti non giustificati dal contribuente.
È opportuno precisare che la voluntary disclosure è una procedura di collaborazione spontanea basata sull'autodenuncia da parte del contribuente. Sarà nostra cura informarVi in tempo utile.
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Riduzione aliquota gestione separata INPS | Dal 2017 è ridotta al 25% l’aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati. |
Incentivi per lavoratori rimpatriati (art. 22) |
Gli incentivi finalizzati al rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, che trasferiscono la loro residenza in Italia per almeno due anni, sono diventati permanenti. Il beneficio consiste in un’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo in misura pari al 90% degli emolumenti percepiti, applicabile nell’anno di acquisto della residenza fiscale e per i tre successivi.
È previsto inoltre per i dipendenti altemente qualificati che il reddito di lavoro autonomo - in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente - prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% (in precedenza 70%) al ricorrere di determinate condizioni. Il nuovo limite del 50% è applicabile: - a decorrere dal 2017; - anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia.
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Imposta sostitutiva su redditi esteri |
Le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state residenti in Italia.
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d’imposta, ridotta a € 25.000 per uno o più familiari.
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Modifiche varie |
Vengono previste varie detrazioni per la frequenza dell‘asilo nido. Il canone di abbonamento RAI per uso privato per il 2017 è ridotto a 90 Euro. È disposto l’aumento della detrazione IRPEF per i pensionati con pensione minima. |
Imposta sulle successioni e donazioni:
L’incremento dell’imposta sulle successioni e donazioni è nell’aria già da tempo. Nel disegno di legge di stabilità però non ne viene fatta menzione. Dal punto di vista della tassazione delle successioni e donazioni, l’Italia è un vero e proprio paradiso fiscale a livello europeo. Per questo motivo si considera possibile un aumento delle imposte sull’eredità e sulle donazioni nel medio o nel breve periodo.
Suggerimento: nel caso in cui abbiate già pianificato delle donazioni a figli o parenti, si consiglia di effettuare l’operazione nel più breve possibile in quanto la normativa vigente in materia è molto conveniente.
Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica circolare C-39-14.11.2016 - Legge finanziaria 2017
scarica allegato C-39 Allegato A