Archiviazione delle fatture elettroniche – attenzione per i contribuenti con esercizio non coicidente con l’anno solare
Come noto, la normativa relativa alla fatturazione elettronica ha stabilito che le fatture elettroniche devono essere inviate non solo in formato elettronico, ma devono anche essere conservate elettronicamente. Il processo di conservazione elettronica di tali documenti deve essere effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali annuali.
Posto che la data entro cui eseguire la conservazione dei documenti informatici era legata alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali e, quindi, al 30 settembre, ne consegue che essa doveva avvenire entro il 30 dicembre del medesimo anno.
La domanda che ci si pone ora riguarda la possibilità di dover calcolare il termine trimestrale non più a partire dal 30 settembre bensì dal 28 febbraio, termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno d’imposta 2016, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva entro il 28 maggio 2017.
Con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Ciò vuol dire che, nel caso in cui l’esercizio coincida con l’anno solare,i registri IVA e le fatture elettroniche dovranno essere conservati con modalità informatica entro la data del 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (per il 2016 vale il 31 dicembre 2017). N.B.: l’Agenzia delle Entrate non rispetta le disposizioni dell’art. 2963 del C.C. che fissa il termine del 30 di dicembre 2017 e non il 31 dicembre 2017.
Nota bene: Diverso il discorso per i periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare, tipici degli esercizi “a cavallo” (ad esempio, 1° luglio 2015 - 30 giugno2016). In questo caso, i documenti rilevanti ai fini Iva andranno conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla fine dell’anno solare. Dunque, rimanendo all’esempio appena fatto (esercizio 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016), presentata la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 2017, i documenti fiscalmente rilevanti (ivi comprese le fatture emesse nel corso del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016) andranno portati in conservazione non oltre il 30 giugno 2017!
Semplificazioni contabili:
In particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017 fornisce tre interessanti semplificazioni:
- - Stampa delle fatture ricevute tramite posta elettronica:
è possibile evitare la stampa delle fatture e dei documenti fiscali ricevuti in formato digitale, se si provvede alla conservazione sostitutiva secondo le formalità previste dalla norma. In tal modo verrebbe eliminato il processo di stampa e di successiva scansione del documento che si intende portare in conservazione elettronica.
- - Numerazione fatture d’acquisto
La numerazione delle fatture passive non deve necessariamente coincidere con la cronologia del protocollo d’entrata (timbro d’arrivo). Una fattura ricevuta in data 31 maggio può essere registrata prima di una fattura ricevuta in data 25 maggio.
- - Integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunicatri di merci e di prestazioni di servizi:
per le fatture intracomunitarie l’integrazione della fattura può avvenire anche mediante la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato alla fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica la circolare C-26-08.06.2017 Archiviazione elettronica