Aspetti fiscali del parco macchine di imprese e lavoratori autonomi

Aspetti fiscali del parco macchine di imprese e lavoratori autonomi

A causa della complessità della materia e delle frequenti modifiche normative in tema di deducibilità fiscale dei costi delle autovetture sorgono nei contribuenti dubbi ed incertezze. Con questa circolare abbiamo voluto fare il punto della situazione in argomento. Tra l’altro l’uso privato di veicoli aziendali da parte di familiari o soci, se non tassato per trasparenza, deve essere considerato e dichiarato separatamente. Infine particolare attenzione deve essere prestata nell’utilizzo dei cosiddetti “autocarri” che sono finiti nel mirino dell’Amministrazione Finanziaria in recenti verifiche.

 

  1. Panoramica sulla deducibilità dei costi di autovetture

 

Base

giuridica

La deducibilità fiscale dei costi di acquisto e di gestione di autovetture per imprenditori e lavoratori autonomi è disciplinata dall’art.164 del TUIR.
 
Piena deducibilità I costi d’acquisto nonché tutti gli altri costi relativi ad autovetture, autocaravan (come  definiti dall’art.54 del codice stradale), ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa sono interamente deducibili. Il Ministero ha interpretato – “…utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” sempre in modo molto restrittivo. In concreto significa che le spese sono riconosciute solo se il mezzo è essenziale per l’attività, cioè conta il principio di stretta inerenza e necessità per l’attività d’impresa/lavoro autonomo, come in concreto avviene per le scuole guida, i noleggiatori di auto o per l’utilizzo pubblico dei tassisti.

 

Deducibilità limitata Per la generalità degli imprenditori e dei lavoratori autonomi vale la seguente regola: sia i costi d’acquisto e che i costi di gestione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, a partire dal periodo d’imposta 2013, sono fiscalmente deducibili soltanto nella misura del 20%. Quali costi di gestione si considerano carburante, assicurazione,  manutenzione, bollo, riparazioni e spese di parcheggio.

I costi d’acquisto possono essere ammortizzati al 25 per cento. Il tetto massimo dei costi d’acquisto riconosciuto dal fisco è:

-          Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan,

-          Euro 4.131,66 per ciclomotori e

-          Euro 2.065,83 per motocicli.

Il tutto sempre e comunque con il limite del 20%. L’ammortamento dei costi che supera uno di questi limiti non può essere riconosciuto ai fini fiscali. Ne consegue che imprese e lavoratori autonomi, indipendentemente dell’ammontare dei costi d’acquisto, possono far valere annualmente un massimo di Euro 903,80 di ammortamenti ai fini fiscali; per gli agenti tale limite è di Euro 5.164,45.

Le stesse regole valgono per i contratti di leasing: per determinare la quota deducibile bisogna fare la proporzione tra i limiti deducibili, gli importi delle rate di leasing e la durata. In tale contesto va ricordato, che fino al 29 aprile 2012 i contratti leasing dovevano avere una durata minima di 4 anni; da tale data in poi la durata del contratto è divenuta irrilevante. Quindi anche se la durata del contratto è inferiore a 4 anni la deducibilità fiscale va comunque ripartita su 4 anni.

 

 Agenti di commercio Le nuove disposizioni non hanno modificato la deducibilità dei costi relativi alle autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentati di commercio, e pertanto la stessa è confermata nella misura dell’80% (e non al 20%) con riferimento al limite del costo fiscalmente rilevante pari a Euro 25.822,84. Tale limitazione alle deducibilità vale anche per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione.

 

Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta Una percentuale di deducibilità più elevata si ottiene quando il veicolo viene dato in uso promiscuo ad un dipendente (il dipendente può anche utilizzare il mezzo a scopo privato). In questo caso ai sensi dell’art.164 c.1 2) b-bis del TUIR i costi d’acquisto e di gestione ai fini fiscali non sono deducibili al 20% ma bensì al 70% (fino al 2012  al 90%). In più detta percentuale di deducibilità si applica al costo d’acquisto dell’auto senza i limiti di costo, non trovando applicazione la limitazione relativa al costo di Euro 18.076. Infine, secondo la recente dottrina prevalente, i costi riguardanti il leasing, non devono necessariamente essere ripartiti in quattro anni, ma su un periodo minimo di 2/3 del periodo di ammortamento previsto dalla regola generale per i beni mobili.

Tale agevolazione è valida se il veicolo viene concesso al dipendente in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta. Secondo la circolare n. 48/1998 dell’Agenzia delle Entrate il presupposto è dato, se la concessione in uso si riferisce a piè della metà del periodo di imposta.

Attenzione: il trattamento agevolativo sopra descritto vale solo per i dipendenti e non per collaboratori, quali per esempio gli amministratori. Per questi, anche in caso di uso promiscuo, la deducibilità fiscale dei costi è limitata al 20%, con una limitazione dei costi riconosciuti a Euro 18.076.

 

Quando le autovetture aziendali vengono concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori (!), deve essere calcolato il fringe-benefit (beneficio in natura), sotto forma di riaddebito dell’utilizzo (o in busta paga o con fattura). Il riaddebito si calcola sulla base delle tabelle ACI per 4.500 km/anno aggiornate annualmente. In particolare l’art. 51 c. 4 del TUIR stabilisce, che in caso di utilizzo promiscuo di veicoli aziendali il riaddebito corrisponde al 30 per cento dei costi chilometrici per 15 mila chilometri (desumibili dalle tabelle ACI) al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente/collaboratore.

Questo principio vale sia per i dipendenti che per i collaboratori, in particolare anche  per gli amministratori.

 

Noleggio di veicoli I limiti suindicati valgono anche per il noleggio di veicoli. Per motivi fiscali il tetto massimo annuale della deducibilità dei relativi costi è:

- Euro 3.615,20  per autovetture,

- Euro 774,69  per ciclomotori e

- Euro 413,17  per motocicli.

Ne consegue che per il noleggio di un’autovettura ad esempio si possono considerare Euro 9,90 al giorno, e di questi soltanto il 20 % è fiscalmente riconosciuto. In pratica  per il noleggio di un’autovettura si deducono Euro 1,98 al giorno, e per un anno sono  Euro 723,04. E´ di tutta evidenza che a tali condizioni non è conveniente noleggiare autovetture.

Anche in questo caso però non trovano applicazione le suddette limitazioni se l’auto è concessa ai dipendenti in uso promiscuo, salvo il limite del 70% di deducibilità dei costi in generale.

Va notato che nel cosiddetto contratto di locazione a servizio completo (full-service), il limite superiore di Euro 3.615,20 riguarda il canone di noleggio in senso stretto. Quindi non comprende i costi accessori come manutenzione, assicurazione, bollo, ecc., a condizione che tali costi accessori siano esposti separatamente in fattura. Tuttavia per questi costi accessori vale il limite generale del 20% (o 70% per l’uso promiscuo o 80% per agenti di commercio) per la detrazione fiscale.

 

Noleggio di veicoli per una specifica trasferta

 

Se il veicolo viene noleggiato per una specifica trasferta al di fuori dal comune, non valgono né il limite annuo di Euro 3.615,20, né la limitazione alla deducibilità del 70%. L’art. 95 co. 3 DPR 917/86 prevede per questo tipo di noleggi l’intera deducibilità del costo anche ai fini fiscali qualora il

- lavoratore dipendente o

- il titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

sia stato autorizzato ad effettuare la trasferta. Ai fini fiscali la spesa è deducibile nel limite del costo di percorrenza relativo agli autoveicoli alimentati a benzina di potenza pari a 17 cavalli fiscali e 20 cavalli fiscali per gli autoveicoli alimentati a diesel. Si evidenzia che ciò vale naturalmente per le trasferte al di fuori del comune in cui il datore di lavoro ha la propria sede.

 

 

Riassunto per le autovetture

 

Qui di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle limitazioni sopra elencate:

Utilizzo del veicolo Limiti per il costo d’acquisto Detraibilità  ammortamento / costi d’esercizio
Utilizzo esclusivo all’interno della propria attività

Veicoli con utilizzo pubblico

Furgoni, camion, muletti ecc.

Auto aziendali - proprietà

Auto aziendali – noleggio

Autovetture di professionisti

Autovetture di agenti e rappresentanti

Auto concesse in uso a dipendenti – proprietà

Auto concesse in uso a dipendenti – noleggio

nessuno

nessuno

nessuno

18.075,99

3.615,20

18.075,99

25.822,84

nessuno

nessuno

100%

100%

100%

20%

20%

20%

80%

70%

70%

 

 

IVA

 

L’IVA sul costo di acquisto e di gestione di autovetture, camper, moto e motorini non ha subito modifiche e resta detraibile nella misura del 40%. La restante quota del 60% non è detraibile e comporta quindi un pari incremento del costo di acquisto o di gestione. I limiti illustrati nei paragrafi precedenti non valgono ai fini IVA, mentre la sopra menzionata indetraibilità del 60% dell’IVA non vale per gli agenti.

È consentita l’intera detraibilità dell’IVA anche nei seguenti casi: per i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente per l’attività propria dell’impresa e per quelli che, seppur ad utilizzo promiscuo, prevedono la fatturazione all’utilizzatore della componente di utilizzo “privato” con applicazione dell’IVA. Quindi se viene fatturato con IVA al lavoratore dipendente o al collaboratore l’uso del veicolo aziendale per l’utilizzo privato, l’IVA sui costi di acquisto e di gestione del veicolo aziendale è detraibili al 100%.

Ai fini IVA è pertanto consigliabile, soprattutto in presenza di elevati costi di acquisto e di gestione, non cedere a titolo gratuito la vettura al dipendente o collaboratore ma addebitare in fattura la componente di utilizzo privato applicando l’IVA del 22%. Questa regola vale per i mezzi dati in uso ai lavoratori dipendenti e quelli ad essi equiparati, quindi i collaboratori e anche gli amministratori. Se l’addebito dell’utilizzo privato del veicolo aziendale non avviene tramite fattura al dipendente ma tramite busta paga, l’IVA sui costi di acquisto e gestione è detraibile con il limite del 40%.

Considerando che nella norma la fatturazione è in ogni caso legata alla retribuzione del collaboratore o dipendente, va presa in esame ogni singola situazione. In linea di massima la fatturazione dell’utilizzo privato delle vetture è tanto più vantaggiosa quanto maggiori sono i costi di acquisto e di gestione dei mezzi di trasporto. Al fine di godere interamente della detraibilità IVA è attualmente sufficiente fatturare un utilizzo privato pari a 4.500 km annui, utilizzando la tariffa ACI prevista per una percorrenza annua complessiva di 15.000 km.

Avvertenza per la fatturazione: si ricorda che la tariffa ACI è considerata comprensiva dell’IVA, che al momento di emissione della fattura andrà quindi scorporata.

IVA e trasferte: secondo la dottrina prevalente è possibile portare integralmente in detrazione l’IVA relativa ai noleggi di autovetture effettuati esclusivamente tramite il datore di lavoro per una specifica trasferta del dipendente/collaboratore al di fuori dal comune. In questo caso si tratta infatti di un utilizzo esclusivamente aziendale dell’automezzo.

 

Particolari limitazioni per i liberi professionisti

 

Per i professionisti e le associazioni di professionisti è previsto che ciascun professionista può detrarre ai fini fiscali i costi e l’IVA relativi ad un solo mezzo di trasporto (quindi ad esempio o un’autovettura o una moto).

 

Rimborso spese per l’utilizzo dell’auto privata per l’azienda

Con riferimento all’utilizzo dell’autovettura da parte di lavoratori dipendenti o collaboratori su incarico dell’azienda devono essere prese in considerazione le seguenti disposizioni:

- il rimborso chilometrico per viaggi al di fuori del comune rappresenta per il dipendente o collaboratore un reddito imponibile solo per la parte di rimborso eccedente la tariffa ACI specifica relativa al veicolo utilizzato.

Il datore di lavoro o il committente al contrario può detrarre dalla base imponibile solo l’importo previsto dalla tariffa ACI per un auto con 17 cavalli fiscali se alimentata a benzina e 20 cavalli fiscali se alimentata a diesel. Se al dipendente o al lavoratore autonomo viene rimborsato un importo chilometrico superiore al suddetto limite ma comunque coerente alla tariffa ACI relativa al veicolo utilizzato, il differenziale è comunque non imponibile per il lavoratore dipendente o collaboratore mentre tale importo non rappresenta un costo aziendale per il datore di lavoro o committente e pertanto non è detraibile.

I limiti di 17 cavalli fiscali per le autovetture alimentate a benzina e 20 cavalli fiscali per quelle a diesel viene aggiornato due volte all’anno, in allegato riportiamo una tabella con i dati attualmente in vigore (aggiornati a fine marzo 2013).

In questo caso è necessario predisporre un riepilogo spese in cui si riporta la tipologia di veicolo utilizzato, la destinazione, i chilometri percorsi e la data del viaggio.

Considerazione: le disposizioni sempre più restrittive in materia di detraibilità fiscale dei costi di acquisto e gestione delle auto spingono in molti casi a preferire il pagamento di rimborsi chilometrici piuttosto che acquistare un’veicolo aziendale.

Gli aspetti penalizzanti dei rimborsi chilometrici sono che il collaboratore non può detrarre l’IVA, i costi di finanziamento non possono essere dedotti e che l’impresa non può sostenere i costi di manutenzione dei veicoli, nemmeno in caso di un sinistro importante. Gli aspetti vantaggiosi di questa impostazione sono che non è dovuta alcuna comunicazione riguardante l’utilizzo privato del veicolo, in caso di vendita non si realizzano plusvalenza tassabili (ma al contrario eventuali minusvalenze non sarebbero deducibili) e non sussistono limiti superiori di spesa con riferimento alla deducibilità fiscale. Da tenere in considerazione è anche l’evidenza della capacità patrimoniale per l’acquisto del veicolo da parte del dipendente/collaboratore.

 

 

II. Uso privato

Concentriamoci ora sull’uso privato dei mezzi; anche l’uso privato da parte di soci e familiari del socio è tassabile. Con l’art. 2, comma 36-terdecies e 36-duodevicies del D.L. 138/2011 è stata infatti introdotta una norma che prevede che, a fronte dell’uso privato di mezzi aziendali da parte di soci di società di persone o di capitali nonché da parte di familiari di imprenditori individuali, tale beneficio debba essere tassato quale reddito diverso, fintantoché i mezzi aziendali vengano utilizzati senza il pagamento all’azienda di un congruo corrispettivo. Contestualmente, sono state previste più stringenti aliquote di deducibilità delle spese di gestione e di acquisto di questi veicoli in capo alle aziende.

 

Calcolo del valore normale

 

Per quanto riguarda le automobili, l’amministrazione finanziaria, con Circolare nr. 36/E, ha chiarito come il valore del beneficio ottenuto dall’utilizzo privato del mezzo sia da calcolarsi secondo i costi chilometrici determinati secondo tariffa ACI, ipotizzando un utilizzo forfetario del mezzo pari a 4.500km/anno. Tale importo è da “depurare” degli eventuali pagamenti effettuati alla società per l’utilizzo del mezzo. I costi chilometrici dei veicoli in circolazione, validi per il 2013, Vi sono stati comunicati con ns. circolare nr. 6 del 19 gennaio 2013.

 

Nessuna limitazione aggiuntiva alla detraibilità

 

Come chiarito dalla Circolare nr. 24/E del 15 giugno 2012, nel caso di beni (in questo caso veicoli) per i quali sia prevista la deducibilità ridotta delle spese di acquisto e dei costi di gestione, la concessione degli stessi in uso privato non determina ulteriori riduzioni dei coefficienti di deducibilità. La concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, non comporterà dunque un aumento della base imponibile fiscale dell’azienda e lascerà invariato il coefficiente di deduzione dei veicoli che, nella norma, è fissato al 20%. Più complessa è invece la tassazione in capo all’utilizzatore del mezzo.

 

Veicoli del socio amministratore

 

I soci amministratori che utilizzano a fini privati veicoli aziendali a titolo gratuito (contratto di comodato), devono tassare tale benefit secondo il sopra esposto metodo forfetario (4.500 km/annui per la tariffa ACI del mezzo utilizzato) in qualità però di reddito di lavoro dipendente (assimilato) e non, come nel caso generale, quale reddito diverso. Anche nel caso l’uso privato del mezzo venga fatturato all’amministratore, i limiti alla deducibilità dei costi non operano.

Attenzione: se si decidesse di optare per il benefit da tassare in qualità di reddito da lavoro, è bene ricordarsi di includere tale benefit nella delibera con la quale viene fissato il compenso dell’amministratore.

 

Tassazione del reddito in capo all’utilizzatore

 

Due sono i casi tra i quali distinguere:

1. Imprenditori individuali, società di persone e società di capitali che hanno optato per la tassazione per trasparenza,

2. Società di capitali

A differenza del primo caso, nel secondo si viene a creare una doppia tassazione, come di seguito illustrato.

 

Utilizzo di veicoli in imprese individuali, società di persone e società di capitale  “trasparenti”

 

In questo caso, i costi operativi nonché di acquisto dei veicoli in oggetto sono, per l’impresa acquirente, deducibili nel limiti del 20%, 70% o 80% (come illustrato nel capitolo precedente) senza però che debba necessariamente essere tassato l’uso privato del mezzo in capo al socio o familiare.

Da una parte infatti, i costi sono parzialmente indeducibili in capo alla società (aumentando di conseguenza l’utile fiscale che viene tassato per trasparenza in capo al socio) dall’altra, viene tassato in capo al socio un “reddito diverso” (art. 67 comma 1 lettera h-ter del TUIR) pari alla differenza tra il valore di mercato dell’uso del mezzo (ACI) e l’eventuale corrispettivo pagato all’azienda. Il problema si risolve nel modo seguente: il socio o familiare tassa il benefit nella misura della differenza tra il valore normale/di mercato dell’uso del mezzo (ACI) e l’eventuale corrispettivo pagato all’azienda e la quota di  maggiore utile allo stesso attribuito in seguito alla indeducibilità dei costi auto. La parte di costo indeducibile viene quindi attribuita al socio utilizzatore. Tale importo non deve anche essere tassata in capo al socio come “reddito diverso”.

  Esempio:

Una SNC con due soci al 50%, A e B, concede in uso ai propri soci una Audi A4 TDI ed una VW Golf 2.0 TDI. Il beneficio privato all’uso dei mezzi (30% della tariffa ACI per 15.000 km) ammonta per l’Audi ad € 2.70 2 e per la Golf ad € 2.284. I costi non deducibili delle automobili (art. 164 TUIR) ammontano, a titolo di esempio, ad € 9.000 per l’Audi e ad € 1.380 per la Golf.

Il calcolo dei “redditi diversi” è il seguente:

Socio A Socio B
Valore d’uso del mezzo 2.702 2.284
Assegnazione dei costi non deducibili per l’azienda 4.500

(9.000 * 50%)

690

(1.390 * 50%)

Redditi diversi in capo al socio 0 1.594
 

Doppia tassazione in capo alle società di capitali

 

Ciò non vale per le società di capitali non “trasparenti”. Per queste infatti la deducibilità dei costi resta ferma al 20%. I soci che utilizzano un veicolo aziendale gratuitamente, dovranno tassare l’intero valore ACI (il 30% della tariffa convenzionale ACI per 15.000 km di percorrenza/anno).

 

Comunicazione dell’uso privato del mezzo

 

L’uso privato degli automezzi da parte di soci o familiari ecc. dovrà essere comunicato entro il 12 dicembre 2013. L’argomento sarà oggetto di una nostra prossima circolare dedicata.

 

 

In tema di automobili, vale la pena ricordare come una recente modifica del Codice della strada (Ordinanza 198 del 28 settembre 2012, in vigore dal 7 dicembre 2012) abbia reso obbligatorio riportare sulla carta di circolazione l’evenienza in cui il mezzo venga messo a disposizione di terzi (persona diversa la proprietario del mezzo riportato sulla carta di circolazione stessa) per un periodo superiore ai 30 giorni. Questa previsione riguarda anche tutti quei casi in cui il mezzo viene messo a disposizione di dipendenti, amministratori e soci. Ai fini dell’applicazione pratica di questa nuova disposizione, di natura non tributaria, si attendono ancora indicazioni e chiarimenti ufficiali.

 

Raccomandazione: l’uso privato di autovetture da parte di imprenditori individuali o soci di società di persone o società di capitale che hanno adottato il regime della tassazione per trasparenza in capo ai soci non vi è esigenza di fare alcunchè: nella misura in cui l’automezzo non sia del tutto ammortizzato e non abbia costi di gestione elevati, di norma i costi indeducibili assegnati al socio sopravanzano il valore normale di uso dell’auto, cosicchè non non residuano importi da tassare come reddito diverso in capo al socio.

La fattispecie cambia per le società di capitali che non adottano la tassazione per trasparenza in capo ai soci (ciò accade nella maggior parte dei casi): i soci devono tassare quindi l’uso privato dell’autovettura (autoconsumo) quale reddito diverso, salvo che non paghino alla società un corrispettivo pari al valore normale del benefit. Si consiglia in tale caso di fare emettere fattura da parte della società l’uso privato dell’auto con IVA. Cosi facendo si assicura la piena deducibilità dell’IVA sul costo di acquisto e sui costi di gestione dell’autovettura (100% invece del 40%).

 

III. Autocarri

Le restrizioni sopra descritte riguardano autovetture, camper, motociclette ecc. ma non gli autocarri: in relazione a questi ultimi in passato si sono spesso verificati abusi relativi all’uso degli stessi. A fronte di ciò con il Decreto Bersani del 4 luglio 2006 sono stati modificati i criteri di individuazione ai fini fiscali degli autocarri. In concreto taluni tipi di automezzi, che ai sensi del Codice della Strada sono inquadrati come autocarri non vengono riconosciuti come tali fiscalmente e sono equiparati alle autovetture. L’Amministrazione Finanziaria ha stabilito con provvedimento del 6 dicembre 2006 dei criteri tecnici, in base ai quali un primo gruppo di automezzi che ai sensi del codice della strada sono considerati autocarri ma che ai fini fiscali sono equiparati alle autovetture, con la conseguente deducibilità ridotta dell’IVA e dei relativi ammortamenti e costi di gestione. Il provvedimento si riferisce in particolare agli automezzi con le seguenti caratteristiche:

  1. immatricolati nella categoria „N1„
  2. con carrozzeria del tipo „Fo“, c.d. furgoni e
  3. con 4 o più posti a sedere.

Gli automezzi con queste caratteristiche sono definiti fiscalmente come “autocarri” soltanto se la proporzione tra potenza del motore (espressa in kW) e la portata (differenza tra peso complessivo e peso a vuoto dell’automezzo, espresso in tonnellate) non supera 180 (centoottanta). Mentre la categoria, il tipo di carrozzeria e i posti a sedere sono semplicemente riportati sulla carta di circolazione, il calcolo della proporzione tra potenza e portata non è sempre facile. In merito le seguenti indicazioni:

  • La potenza del motore (in kW) è derivabile dalla carta di circolazione.
  • La portata (P) non è sempre indicata sulla carta di circolazione, se si essa è riportata nella casella 3. Spesso però sono indicati separatamente il peso massimo (MC) e il peso del veicolo a vuoto, tara (T), in kg. In questo caso la portata è calcolata facendo la differenza tra peso massimo (MC) e tara (T). Per il corretto calcolo della proporzione bisogna fare la conversione in tonnellate; p.e. 2.555 kg = 2,55 t.
  • Alla fine si deve fare la divisione tra la potenza del motore (in KW) con la portata (in t) – quindi potenza/portata – e il risultato non deve superare 180 per assicurarsi la piena deducibilità di tutti i costi relativi all’automezzo.

 

Attenzione: in questo contesto bisogna tener conto degli ultimi aggiornamenti del Codice della Strada: l’autocarro ai sensi dell’art. 54 del codice della strada è adibito al trasporto di beni e personale di servizio/dell’azienda. Da ciò consegue che il trasporto di amici, familiari o comunque di persone che non rientrano nell’ambito dell’attività imprenditoriale è vietato; in caso di infrazione sono previsti, ai sensi dell’art. 82 del codice della strada, il ritiro della patente da uno a sei mesi e sanzioni pecuniarie da 78 a 389 Euro. I controlli in questo senso sono sempre più frequenti, pertanto raccomandiamo di prestare la massima attenzione.

 

IV Superbollo su autovetture:

 

 

Imposta su beni di lusso

(Art. 16)

Dal 1. Gennaio 2012 è stata inasprita l‘imposta su automobili di lusso, introdotta con il DL98/2011, per ogni KW ulteriore alla soglia di 185 KW sono dovuti 20 Euro.

Esempio: Per un’automobile con 280 KW è dovuta un imposta aggiuntiva pari a 1.900 Euro (280-185=95*20) ulteriormente al normale bollo di circolazione. È stata però prevista una riduzione dell’imposta per le automobili più vecchie come segue:

- 40% passati 5 anni dall’anno di produzione dell’automobile,

- 70% passati 10 anni dall’anno di produzione dell’automobile,

- 85% passati 15 anni dall’anno di produzione dell’automobile

- 100% passati 20 anni dall’anno di produzione dell’automobile.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-33-23.09.2013-Costi Autovetture

scarica qui l'allegato Tariffe per il rimborso kilometrico ACI, aggiornata a marzo 2013