Di seguito alcune considerazioni in relazione alle imminenti riunioni die Consigli di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci convocate per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2019.
Come avrete già appreso dalle varie fonti di informazione, a seguito dell’attuale situazione di emergenza da CoViD19, ci sono le motivazioni per approvare il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28 giugno 2020), e ciò indipendentemente dal fatto se lo statuto preveda tale facoltà: tale possibilità è stata espressamente sancita dall’art. 106 del decreto “Cura Italia” n° 18/2020.
Naturalmente chi deve fornire al più presto – soprattutto in questi tempi di crisi – ad esempio alle banche il bilancio 2019, non si potrà permettere facilmente di usufruire dei tempi più lunghi per la redazione del bilancio.
Di seguito vi illustriamo brevemente le modalità in cui tenere e le formalità da rispettare per le riunioni dei CdA e le Assemblee dei Soci, alla luce del provvedimento “Cura Italia”.
Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci, l’art. 1 del provvedimento del CdM dell’8 marzo 2020 ha esplicitamente previsto che, per motivi di sicurezza igienico-sanitaria, per tali riunioni è sempre ammessa la video- e la teleconferenza, e ciò anche se tali modalità non sono previste nello statuto sociale. Inoltre viene prevista ex-lege la possibilità che il Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo. È soltanto necessario che il Segretario si trovi nel luogo di convocazione dell’Assemblea.
Per quanto riguarda le riunioni dei Consigli di Amministrazione, il provvedimento suddetto nulla dice sulla possibilità di tenere tali riunioni via tele- o videoconferenza. L’Associazione fra le società per Azioni Italiane (Assonime) si è espressa in senso positivo, cioè di ammettere tale possibilità per le società, ed in tale senso si sono espressi sia il Consiglio del Notariato di Milano (massima n° 187 dell’11 marzo), che FederHolding con una comunicazione del 20 marzo 2020.
In conclusione si può ritenere che le riunioni o assemblee in video- o teleconferenza sono sempre ammesse, indipendentemente dalle previsioni statutarie; l’unico accorgimento da tenere presente è che nel luogo della convocazione dell’assemblea o della riunione deve essere presente il Segretario.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider