Assemblee societarie in audio- o videoconferenza ammesse fino al 31 luglio 2023

Anche se l’emergenza COVID-19 è passata, sará possibile tenere le assemblee societarie tramite audio- o videoconferenza fino al 31 luglio 2023, anche se queste non sono previste nello statuto della società stessa. In pratica il D.L. 198/2022 di fine anno ha prorogato al 31 luglio p.v. le specifiche norme in deroga emanate ormai quasi tre anni fa. Quindi fino all’anzidetta data vale quanto segue:

- le società di capitali (Spa, Srl e Sapa) e le cooperative possono adottare il voto elettronico a distanza, indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto nello statuto;

- le stesse società possono tenere le assemblee a distanza tramite audio- o videoconferenza, anche se ciò non è previsto nello statuto. Condizione necessaria è che i partecipanti siano identificabili e che ogni partecipante possa partecipare attivamente alla discussione ed alle votazioni;

- nelle Srl le votazioni possono essere tenute anche tramite procedura di consultazione scritta indipendentemente dalla previsione statutaria ed in deroga all’art. 2479, comma 4, C.C.;

- società quotate in borsa, banche e determinate altre società possono stabilire la partecipazione dei soci attraverso il rappresentante designato;

- le suddette disposizioni sia applicano anche ad associazioni ed enti.

Anche se non esplicitamente previsto, si può presumere che, in aderenza alle prevalenti interpretazioni in dottrina, fino al 31 luglio 2023 anche le riunioni dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali possano essere tenute via tele- o videoconferenza, anche se lo statuto non le dovesse prevedere.

Non sono invece stati prolungati i termini per l’approvazione dei bilanci: valgono i termini dei 120 o 180 giorni. Ciò significa che in generale l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ciò salvo deroghe previste dallo statuto o dovute nei casi di redazione di bilancio consolidato oppure nei casi in cui particolari esigenze relative alla struttura della societá o all’oggetto sociale lo richiedano (artt. 2364 e 2478-bis C.C.).

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Josef Vieider